Cassazione Penale, Sentenza n. 22925/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.: il Tribunale di Asti aveva assolto l'imputato per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) riguardo ai reati di cui agli artt. 337 e 651 c.p., pur trattandosi, secondo il Procuratore, di reati commessi nei confronti di militari dell'Arma nell'esercizio delle loro funzioni (contestazione per il 18/04/2020: violenza e rifiuto di esibire documenti durante controllo per violazione delle misure anti "Covid 19"). Il Procuratore sosteneva che l'esenzione per particolare tenuità non era applicabile al reato di cui all'art. 337 c.p. quando il fatto è commesso nei confronti di ufficiali/agenti di pubblica sicurezza nell'esercizio delle funzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che, alla data del fatto, l'art. 131-bis escludeva l'applicazione della causa di non punibilità nei casi previsti dagli artt. 336, 337 e 341-bis qualora il reato fosse commesso nei confronti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni; le successive modifiche normative hanno poi precisato e reso più selettiva l'esclusione richiedendo che il soggetto passivo sia un "ufficiale o agente di pubblica sicurezza" o un "ufficiale o agente di polizia giudiziaria" nell'esercizio delle proprie funzioni. Nel caso concreto i militari (un maresciallo e un carabiniere semplice) agivano nell'esercizio delle funzioni di controllo e dunque la causa di non punibilità per particolare tenuità non poteva applicarsi al reato previsto dall'art. 337 c.p. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 337 c.p. e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel capo (art. 569, comma 4 c.p.p.). Le statuizioni relative agli altri reati non toccati dalla pronuncia restano in piedi.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni
La norma disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte rileva che, alla data del fatto, l'articolo escludeva tale causa quando il reato fosse commesso contro pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni; successive modifiche hanno specificato ulteriormente i soggetti protetti (ufficiale/ agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria) rendendo l'esclusione più selettiva.
art. 337 cod. pen.
Prevede il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale: nel caso deciso, essendo il fatto diretto contro carabinieri nell'esercizio delle funzioni, la causa di non punibilità per particolare tenuità non era applicabile.
art. 336 e art. 341-bis cod. pen.
Richiamati perché l'art. 131-bis, nella formulazione normativa dell'epoca e nelle successive modifiche, escludeva la causa di non punibilità anche per le fattispecie indicate quando commesse nei confronti di determinate categorie di pubblici ufficiali/forze di polizia.
d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (conv. L. 8 agosto 2019, n. 7)
Intervenne sull'art. 131-bis nella versione vigente all'epoca del fatto; la Corte si riferisce a questa disciplina come quella operativa al momento dell'evento.
d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 173)
"ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di cui all'articolo 343"
Questa novella ha reso l'esclusione dalla causa di non punibilità più selettiva individuando categorie specifiche (ufficiali/agentidi pubblica sicurezza e polizia giudiziaria) e richiedendo l'esercizio delle funzioni.
d.lgs. n. 150 del 2022; L. 14 luglio 2023, n. 93
Ulteriori interventi di riordino/novellazione del testo dell'art. 131-bis richiamati per contesto normativo; la Corte osserva che anche considerando la versione normativa più favorevole non muta la conclusione nel caso concreto.
Massime di principio
- Verificare sempre la formulazione dell'art. 131-bis vigente alla data del fatto: la disciplina applicabile è quella temporale (principio "tempus regit actum").
- La causa di non punibilità per particolare tenuità non si applica, di norma, quando l'offesa è rivolta contro pubblici ufficiali o, più specificamente, contro ufficiali/agentidi pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni: accertare la qualifica soggettiva del soggetto passivo e se stesse svolgendo funzioni istituzionali.
- Non è sufficiente la sola qualifica formale di "pubblico ufficiale": occorre valutare se il soggetto rientri nelle categorie espressamente indicate dalla norma (ad es. ufficiale/ agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria) e se agisse nell'esercizio delle proprie funzioni.
- In caso di ricorso in cassazione mirato a far valere la non applicabilità della particolare tenuità, la Corte annullerà solo per i capi per i quali riconosce la violazione di legge, rinviando per nuovo giudizio su quei soli capi.
- Quando si difende un imputato in simili fatti, valutare alternate linee difensive: contestare la sussistenza dell'esercizio delle funzioni da parte dell'operatore, la soggettività del reato o chiedere valutazione complessiva della tenuità purché il soggetto passivo non rientri nelle categorie ostative indicate dalla norma.
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