Corte di giustizia, Sentenza C-55/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 maggio 2019. — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contro Deutsche Bank SAE. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 3 e 5 – Riposo giornaliero e settimanale – Articolo 6 – Durata massima dell’orario settimanale di lavoro – Direttiva 89/391/CEE – Sicurezza e salute dei lavoratori sul lavoro – Obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore. — Causa C-55/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione una disciplina nazionale che non imponga la registrazione dell’orario giornaliero di lavoro. Secondo la Corte, senza un sistema di misurazione oggettivo e affidabile i lavoratori non possono far valere in modo effettivo i diritti al riposo e al limite massimo dell’orario settimanale. La decisione valorizza il diritto fondamentale sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e l’obbligo degli Stati membri di assicurare l’effetto utile della direttiva 2003/88.
La Corte ha stabilito che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale interpretata nel senso di non imporre ai datori di lavoro un sistema di registrazione dell’orario giornaliero di ciascun lavoratore, necessario per garantire riposi e limiti massimi di lavoro.
La questione giuridica
Se gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e in combinato disposto con la direttiva 89/391/CEE, ostino a una normativa nazionale che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale interna, non impone ai datori di lavoro di istituire un sistema oggettivo di misurazione dell’orario di lavoro giornaliero di ciascun lavoratore.
Principio di diritto
Gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e della direttiva 89/391, impongono agli Stati membri di prevedere per i datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta di misurare la durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore; una normativa nazionale che, secondo l’interpretazione della giurisprudenza interna, non preveda tale obbligo non garantisce l’effetto utile dei diritti al riposo giornaliero e settimanale e al limite massimo dell’orario di lavoro.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2003/88/CE
- Articoli 3, 5, 6, 16, 17, 19 e 22 della direttiva 2003/88/CE
- Direttiva 89/391/CEE
- Articoli 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 11, paragrafo 3, e 16, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
Obbligo di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Nacional spagnola in materia di organizzazione dell’orario di lavoro e tutela della salute dei lavoratori. La controversia opponeva un sindacato, CCOO, alla Deutsche Bank SAE sulla mancanza di un sistema di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero dei dipendenti.
Fatti e procedimento principale
Il sindacato ricorrente chiedeva che fosse dichiarato l’obbligo per il datore di lavoro di istituire un sistema di registrazione idoneo a verificare il rispetto dell’orario pattuito e delle ore straordinarie. Il giudice del rinvio rilevava che la giurisprudenza del Tribunal Supremo spagnolo interpretava gli articoli 34 e 35 dello Statuto dei lavoratori come non idonei a fondare un obbligo generale di registrazione dell’orario ordinario, ma solo un obbligo di registrazione delle ore straordinarie.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che riconosce il diritto di ogni lavoratore a limiti massimi dell’orario di lavoro e a periodi di riposo;
- gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE, relativi al riposo giornaliero, al riposo settimanale e alla durata massima settimanale del lavoro;
- l’articolo 22 della direttiva 2003/88, relativo alla facoltà di non applicare l’articolo 6, non pertinente nel caso di specie perché la Spagna non vi aveva fatto ricorso;
- gli articoli 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 11, paragrafo 3, e 16, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE.
Questioni sottoposte alla Corte
Le questioni miravano a chiarire se il diritto dell’Unione richieda agli Stati membri di assicurare, tramite la normativa nazionale, un sistema di controllo dell’orario effettivo di lavoro che renda verificabile il rispetto dei limiti europei. In sostanza, si chiedeva se una disciplina che non imponga un registro giornaliero generalizzato sia conforme alla direttiva 2003/88 e alla Carta.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il diritto a limiti massimi dell’orario di lavoro e a periodi di riposo è un diritto sociale fondamentale, espressamente sancito dalla Carta e precisato dalla direttiva 2003/88. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità sulle modalità di attuazione, ma devono garantire l’effetto utile dei diritti riconosciuti ai lavoratori.
La Corte osserva che, in assenza di un sistema di misurazione dell’orario giornaliero, non è possibile determinare con oggettività e affidabilità quante ore siano state lavorate né quando siano state prestate. Di conseguenza, per il lavoratore diventa eccessivamente difficile, se non impossibile, dimostrare il superamento dei limiti massimi o la mancata fruizione dei riposi minimi.
La Corte respinge l’argomento secondo cui la registrazione delle sole ore straordinarie sarebbe sufficiente: senza misurare l’orario complessivo, non si può neppure stabilire se vi siano ore straordinarie. Ugualmente insufficienti sono, per la Corte, i soli mezzi di prova alternativi o i poteri ispettivi dell’autorità amministrativa, perché non garantiscono un controllo oggettivo e affidabile generalizzato.
Apporto della direttiva 89/391
La Corte valorizza anche la direttiva quadro 89/391, che impone al datore di lavoro di adottare l’organizzazione e i mezzi necessari per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori e riconosce ai rappresentanti dei lavoratori un ruolo attivo nel chiedere misure adeguate. Un sistema di rilevazione dell’orario è quindi funzionale anche a questi obblighi di prevenzione e di controllo.
Soluzione della Corte
La Corte afferma che gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e degli articoli 4, paragrafo 1, 11, paragrafo 3, e 16, paragrafo 3, della direttiva 89/391, ostano a una normativa nazionale che, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza interna, non impone ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.
Principio affermato
Il diritto dell’Unione richiede agli Stati membri di imporre ai datori di lavoro un sistema oggettivo, affidabile e accessibile di registrazione dell’orario giornaliero, quale garanzia effettiva del diritto al riposo e al contenimento dell’orario di lavoro, non potendo la tutela dipendere dalla sola iniziativa del lavoratore o da controlli ex post non strutturati.
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