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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-422/18

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 maggio 2019. — Régie autonome des transports parisiens (RATP) contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ad un procedimento avviato dalla Commissione nei confronti di uno Stato membro – Documenti provenienti dalla ricorrente – Domanda di accesso di un terzo – Decisione iniziale di concedere parzialmente l’accesso – Mancanza di oggetto – Irricevibilità. — Causa T-422/18

Giurisprudenza europea62018TO0422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso della RATP contro una decisione iniziale della Commissione relativa all’accesso parziale a documenti da essa provenienti. La decisione iniziale era stata revocata e sostituita da una decisione definitiva adottata dal segretario generale in sede di conferma dell’accesso, prima della proposizione del ricorso. L’asserita divulgazione errata dei documenti non ha preservato l’oggetto del ricorso né ha fondato un interesse ad agire sufficiente.

Ricorso di annullamento contro una decisione iniziale di accesso parziale a documenti: il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile perché la decisione è stata revocata e sostituita prima della proposizione del ricorso.

La questione giuridica

Se un ricorso di annullamento sia ricevibile quando è diretto contro una decisione iniziale della Commissione che concede un accesso parziale a documenti, ma tale decisione è stata successivamente revocata e sostituita da una decisione definitiva adottata in sede di conferma ai sensi del regolamento n. 1049/2001; e, in subordine, se la ricorrente conservi un interesse ad agire nonostante l’avvenuta divulgazione parziale dei documenti.

Principio di diritto

Una decisione iniziale della Commissione che concede l’accesso parziale a documenti, se revocata e integralmente sostituita da una decisione successiva adottata a seguito della domanda di conferma ex regolamento n. 1049/2001, esce dall’ordinamento dell’Unione con effetto ex tunc e non può più essere validamente impugnata; il ricorso proposto contro tale decisione è quindi irricevibile per mancanza di oggetto, senza che la precedente divulgazione materiale dei documenti o un preteso interesse a farne dichiarare l’illegittimità in via formale possano rimettere in discussione tale soluzione, restando salva solo l’eventuale azione risarcitoria.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 129 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Accesso ai documenti e irricevibilità per mancanza di oggetto

Il Tribunale, con ordinanza del 14 maggio 2019 nella causa T-422/18, ha esaminato un ricorso diretto di annullamento proposto dalla RATP contro una decisione della Commissione in materia di accesso del pubblico ai documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001. La controversia riguardava alcuni documenti redatti dalla RATP e comunicati, in versione espunta, a un richiedente l’accesso.

Fatti e svolgimento del procedimento

La Commissione aveva ricevuto una domanda iniziale di accesso il 19 dicembre 2017. Con decisione del 5 marzo 2018 la DG Move aveva concesso un accesso parziale ai tre documenti controversi, trasmettendone una versione espunta al richiedente. Quest’ultimo aveva poi presentato domanda di conferma ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1049/2001.

Successivamente la Commissione aveva rilevato di aver commesso un errore nell’invio dei documenti e aveva chiesto al richiedente di non utilizzare né conservare il materiale ricevuto, facendogli sottoscrivere una dichiarazione di impegno alla distruzione dei documenti e al loro non utilizzo. Il 7 giugno 2018 il segretario generale aveva adottato la decisione definitiva in sede di conferma, con cui aveva rifiutato integralmente l’accesso ai documenti per il rischio di pregiudizio a procedimenti giurisdizionali in corso. Il ricorso della RATP, proposto il 6 luglio 2018, era però diretto contro la sola decisione iniziale del 5 marzo 2018.

Questioni processuali sollevate

La Commissione ha eccepito in via principale la mancanza di oggetto del ricorso, sostenendo che la decisione impugnata era già stata sostituita dalla decisione del 7 giugno 2018 prima della proposizione del ricorso. In subordine, ha dedotto la carenza di interesse ad agire della RATP, rilevando che la decisione iniziale aveva cessato di produrre effetti e che la divulgazione materiale era stata neutralizzata dalle misure adottate successivamente.

La RATP ha sostenuto, invece, che la decisione iniziale avesse prodotto effetti giuridici autonomi, anche erga omnes, per il periodo in cui i documenti erano stati divulgati per errore; secondo la ricorrente, tale situazione giustificava ancora l’annullamento dell’atto, sia per prevenire future illegittimità, sia perché l’annullamento avrebbe avuto valore formale e generale.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda che, ai fini dell’articolo 263 TFUE, possono essere impugnati soltanto gli atti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificandone in modo rilevante la situazione giuridica. Richiama inoltre il principio secondo cui un atto revocato e sostituito scompare dall’ordinamento giuridico dell’Unione con effetto ex tunc.

Applicando tali principi, il Tribunale osserva che la decisione impugnata costituiva solo una prima presa di posizione della Commissione e che, a seguito della domanda di conferma presentata dal destinatario dell’accesso, il segretario generale aveva adottato la decisione del 7 giugno 2018 ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001. Tale decisione aveva revocato e sostituito integralmente la decisione iniziale e aveva concluso il procedimento di accesso. Ne consegue che, al momento della proposizione del ricorso, la decisione impugnata era già stata eliminata dall’ordinamento dell’Unione e non produceva più effetti, neppure nei confronti della RATP.

Il Tribunale respinge anche gli argomenti fondati sull’interesse ad agire. Osserva che la giurisprudenza che ammette la sopravvivenza dell’interesse quando la revoca interviene in corso di causa non è applicabile, poiché nel caso concreto il ricorso era già privo di oggetto al momento del deposito. Quanto al rischio di ripetizione dell’illegittimità, il Tribunale rileva che esso non è sufficientemente dimostrato e che le circostanze della vicenda sono strettamente particolari. Quanto alla pretesa permanenza di effetti erga omnes della decisione iniziale, il Tribunale afferma che, una volta sostituita, tale decisione non può più dirsi vigente nei confronti di altri soggetti.

Infine, il Tribunale precisa che l’eventuale annullamento dell’atto non avrebbe comunque ripristinato lo status quo ante, poiché la presa di conoscenza dei documenti da parte di chi li ha letti è immediata e irreversibile. Per questo l’annullamento non avrebbe procurato un beneficio concreto alla ricorrente. Resta ferma, invece, la possibilità di proporre un’azione risarcitoria autonoma.

Decisione e spese

Il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile per mancanza di oggetto e condanna la RATP alle spese, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principio desumibile dalla pronuncia

In materia di accesso ai documenti, un ricorso di annullamento diretto contro una decisione iniziale già revocata e sostituita da una decisione definitiva adottata in sede di conferma è irricevibile perché l’atto impugnato non esiste più nell’ordinamento al momento del deposito; la precedente divulgazione materiale dei documenti non conserva l’oggetto del ricorso né è idonea, da sola, a fondare un interesse ad agire sufficiente a ottenere l’annullamento formale dell’atto.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentiricorso di annullamentoirricevibilitàinteresse ad agireprocedimento amministrativo della commissione

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