Sentenza n. 207/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 871 del 22 aprile 2024, a conclusione del giudizio n. 693/2024 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, n. 871 del 22 aprile 2024, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero all'adozione degli atti necessari a consentirne il godimento. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio vizi della procura speciale conferita al difensore. La procura originaria non indicava gli elementi essenziali della controversia, quali le parti, l'oggetto del giudizio e il giudice adito, e non risultava collegata al ricorso in modo tale da consentire di qualificarla come procura speciale. La ricorrente ha depositato il 22 agosto 2025 una nuova procura, successiva alla proposizione del ricorso, sostenendone implicitamente l'idoneità a sanare il vizio. Il TAR ha esaminato la possibilità di sanatoria mediante l'applicazione dell'art. 182 c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a., alla luce dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato nullo il conferimento della procura originaria e, conseguentemente, inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che la procura speciale debba riferirsi a una singola lite e contenere, o risultare documentalmente collegata al ricorso in modo inequivoco, gli elementi essenziali del giudizio. Nel caso concreto tali elementi mancavano. Il deposito di una nuova procura nel corso del giudizio non poteva sanare retroattivamente il vizio originario, poiché l'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 ha affermato che la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e che l'art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo. Le spese sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale recentemente risolto dall'Adunanza plenaria.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stato proposto il ricorso.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Richiede il conferimento al difensore di una procura speciale per la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione sottoscritta dal difensore in assenza della procura speciale richiesta.
art. 39 c.p.a.
Prevede il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, rinvio che non consente di applicare l'art. 182, comma 2, c.p.c. perché la disciplina della procura speciale nel processo amministrativo è completa.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo e non può fondare la sanatoria in corso di causa del vizio originario della procura speciale.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione sostanziale relativa al beneficio riconosciuto dalla sentenza civile presupposta, senza essere oggetto di esame nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale richiesta per la proposizione del ricorso deve riferirsi a una singola controversia e deve contenere, o essere documentalmente collegata al ricorso in modo inequivoco, gli elementi essenziali del giudizio, quali le parti, l'oggetto, il provvedimento impugnato o il giudice adito.
- La mancanza degli elementi identificativi essenziali della procura speciale richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
- Nel processo amministrativo il deposito, durante il giudizio, di una nuova procura speciale non sana il vizio originario della procura con cui è stato proposto il ricorso, poiché la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa.
- L'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce principio generale applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 39 c.p.a.; pertanto non consente la regolarizzazione postuma della procura speciale invalida o mancante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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