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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19468/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di regolamento di confini tra due proprietari confinanti. In origine il tribunale aveva deciso in un certo senso, ma la corte d'appello ha riformato la decisione valorizzando il rogito del 1951 stipulato tra i danti causa delle parti e la planimetria ad esso allegata, ritenendo che la volontà negoziale corrispondesse al confine graficamente indicato e che tale rappresentazione fosse coerente con lo stato dei luoghi. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, in particolare degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse interpretato erroneamente il rogito dando rilievo esclusivo alla planimetria allegata; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse escluso l'esistenza di elementi concreti di discordanza tra testo contrattuale e planimetria, specie in relazione alla presenza di una vecchia scala crollata che, secondo la sua tesi, sarebbe stata inglobata nella proprietà della controparte dalla costruzione di una nuova scala. Il resistente si è costituito tardivamente con atto irrituale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a sovrapporre una diversa lettura del materiale probatorio a un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, adeguatamente motivato, circa la volontà delle parti e la corrispondenza tra confine pattuito e planimetria allegata. Ha reputato il secondo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, osservando che non vi era travisamento della prova: la consulenza tecnica richiamata dal ricorrente formulava solo un'ipotesi o congettura sulla vecchia scala crollata, senza elementi concreti, e comunque tale rilievo non incideva sulla autonoma ratio decidendi del primo motivo. Non sono state liquidate spese per la tardiva e irrituale costituzione del resistente. È stato inoltre disposto, ove dovuto, il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione del contratto, ma la censura che ne invocava la violazione è stata ritenuta volta a sollecitare una rivalutazione del fatto preclusa in cassazione.

  • art. 1363 c.c.

    Usato dal ricorrente quale parametro ermeneutico; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse un accertamento di fatto insindacabile perché sorretto da motivazione.

  • art. 1366 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di interpretazione del rogito; la Corte ha escluso la dedotta violazione perché la corte territoriale aveva già ricostruito la volontà negoziale delle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per sostenere un travisamento della prova; la Corte ha escluso che vi fosse un uso distorto delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 115 c.p.c.; la Corte ha escluso il travisamento, rilevando che la consulenza tecnica offriva solo ipotesi non supportate da elementi concreti.

  • art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.

    Indicata dal ricorrente come vizio dedotto, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette a contestare l'apprezzamento di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Base procedurale per la trattazione camerale e per la proposta del relatore che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 380-bis c.p.c. per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare sotto la veste della violazione dei criteri ermeneutici contrattuali una mera richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, quando il giudice di merito abbia già compiuto un accertamento motivato sulla volontà delle parti.
  • La deduzione di travisamento della prova richiede un effettivo errore percettivo o la erronea attribuzione di un contenuto oggettivo al materiale probatorio; non è sufficiente contrapporre al ragionamento del giudice una consulenza tecnica che esprima solo ipotesi o congetture prive di riscontro concreto.
  • Una censura è inammissibile quando non incide sulla ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, poiché anche un eventuale rilievo su un punto secondario non può scardinare la decisione se resta intatta la base argomentativa principale.
  • Nel regolamento di confini, l'interpretazione dell'atto di provenienza e della planimetria allegata appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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