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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13471/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata a Presta per il delitto di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., con contestazione di essere partecipe, organizzatore e promotore del "gruppo Presta" (Cosenza, Rende, Roggiano Gravina) dal 2012 in poi. La difesa ha impugnato per più motivi: vizio di motivazione e carenza di autonoma valutazione degli atti (art. 309 c.p.p. e correlati), mancata trascrizione/valutazione delle singole imputazioni e delle fonti di prova; applicazione illegittima della retrodatazione dei termini/c.d. contestazione a catena (art. 297, comma 3 c.p.p.) sostenendo sovrapponibilità con precedente procedimento per traffico di stupefacenti; eccessiva valorizzazione di dichiarazioni di un collaboratore (Roberto Presta) e di captazioni/intercettazioni ritenute non qualificanti; infine vizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, con richiamo alla sostituzione della misura in altro procedimento (arresti domiciliari) e a principi di adeguatezza e proporzionalità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto infondate o generiche le censure sulla motivazione, affermando che il Tribunale del riesame ha svolto autonoma e approfondita valutazione richiamando e valutando ampiamente il compendio indiziario (intercettazioni, servizi di osservazione, videoriprese, perquisizioni e dichiarazioni di collaboratori). Sulla questione della retrodatazione/contestazione a catena, la Corte ha confermato che non ricorrono i presupposti perché le due ordinanze riguardano contesti associativi diversi (associazione per spaccio a partire dal 2017 vs. associazione di tipo mafioso dal 2012) e che gli elementi probatori più significativi (dichiarazioni del collaboratore Roberto Presta) emersero successivamente alla prima misura cautelare. Quanto alle esigenze cautelari, è stato sottolineato che, nei reati di mafia, la persistenza della partecipazione e la presunzione relativa del pericolo di reiterazione giustificano la custodia in carcere e che la mera durata del tempo in detenzione non basta a escludere l'attualità del pericolo in assenza di elementi che dimostrino una cesura con l'organizzazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una somma a favore della Cassa delle ammende, con rinvio alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma applicata per la contestazione di associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa la partecipazione, il ruolo di promotore/organizzatore e la perdurante attualità della condotta nel contesto del gruppo "Presta".

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Reato relativo al traffico di stupefacenti menzionato nel diverso procedimento (cd. Valle dell'Esaro); la Corte ha distinto quell'associazione finalizzata allo spaccio (a partire dal 2017) dall'associazione di stampo mafioso contestata nel presente procedimento.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Regole sulla motivazione del provvedimento cautelare: la Corte ha ritenuto che il richiamo esteso e la condivisione critica degli atti investigativi da parte del giudice costituiscano autonoma valutazione, purché emerga conoscenza e confronto degli elementi, e che le censure difensive fossero generiche.

  • art. 292, comma 2 lett. c) e c-bis cod. proc. pen.

    Previsione relativa ai contenuti dell'atto di impugnazione e modalità di imputazione: richiamata dalla difesa per contestare la mancata trascrizione delle imputazioni; la Corte ha ritenuto però che il Tribunale abbia adeguatamente indicato e valutato gli elementi probatori.

  • art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma sulla retrodatazione dei termini di custodia (contestazione a catena): la Corte ha ribadito i requisiti stringenti per la retrodatazione e ha escluso la sovrapponibilità dei fatti tra i due procedimenti oggetto di confronto, motivo per cui la retrodatazione non opera.

  • art. 649 e art. 297, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamate nella doglianza sulla declaratoria di nullità/inefficacia della misura per contestazione a catena; la Corte le ha ritenute non applicabili nella misura invocata dalla difesa vista la diversità e l'incompletezza degli elementi al momento della prima misura.

  • artt. 192 e 273 cod. proc. pen.

    Norme relative alla valutazione e utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori e alla loro valutazione probatoria: la Corte ha ritenuto le dichiarazioni di Roberto Presta adeguatamente riscontrate e corroborate da altri elementi.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato menzionato dalla difesa come possibile qualificazione alternativa; la Corte ha ritenuto che gli elementi descrivano una partecipazione strutturata e duratura riconducibile all'associazione di tipo mafioso.

  • art. 275, comma 3 e art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamate in tema di presunzione relativa dell'attualità del pericolo nel reato mafioso: la Corte ha affermato che, in presenza di indizi gravi, la persistenza del legame associativo giustifica misure più gravose e che il mero decorso del tempo non esclude il pericolo di reiterazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente alle spese del procedimento: applicata dalla Corte in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Rinvio alla Cancelleria per gli adempimenti successivi alla dichiarazione di inammissibilità e alla condanna alle spese; la Corte ordina tali adempimenti conformemente alla norma.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per reati di mafia la gravità indiziaria può essere fondata su un insieme di elementi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri, videoriprese) anche se il provvedimento richiama ampiamente la richiesta della pubblica accusa: non è necessaria una riproduzione pedissequa di ogni atto quando emerge una conoscenza critica e specifica degli elementi.
  • La contestazione a catena e la retrodatazione dei termini di custodia richiedono condizioni stringenti: occorre che, per effetto della retrodatazione, il termine sia interamente scaduto al momento del secondo provvedimento e che dalla prima ordinanza emergano incontrovertibilmente tutti gli elementi idonei a giustificare la successiva misura; in mancanza, la retrodatazione non opera.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere valorizzate se adeguatamente riscontrate da altri elementi investigativi; la difesa deve svolgere censure specifiche e circostanziate per neutralizzarne la portata probatoria.
  • Nel bilanciamento delle esigenze cautelari per reati mafiosi la persistenza della partecipazione al sodalizio e la presunzione relativa del pericolo di reiterazione giustificano misure cautelari particolarmente afflittive, e la mera durata temporale di detenzione non è sufficiente a escludere l'attualità del pericolo senza elementi che dimostrino una reale cesura dal gruppo criminale.
  • Le critiche formali alla motivazione del provvedimento cautelare (ad es. mancanza di trascrizioni o di formulazioni testuali) sono spesso inammissibili se non accompagnate da dimostrazione specifica dell'effetto concreto che tali omissioni avrebbero avuto sull'esito; il giudice di legittimità verifica la logicità e la completezza della motivazione, non la forma redazionale.

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