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Sentenza

Sentenza n. 921/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1094/2024, recante l’obbligo di attribuire la Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 1094/2024 del Tribunale di Termini Imerese, resa in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero all’erogazione di euro 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato pagamento né allegare fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza posta in esecuzione conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato e risultavano rispettate le formalità e i termini di notificazione all’Amministrazione debitrice. Il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto né ha dedotto circostanze estintive o modificative dell’obbligazione. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l’importo di euro 1.000,00 relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, individuato nel responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere su richiesta della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione della pronuncia e di nominare, per l’eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale criterio per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti sulla somma riconosciuta dalla sentenza da eseguire.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta deve essere determinato e liquidato successivamente con separato decreto secondo la disciplina richiamata.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna dell’Amministrazione a una prestazione pecuniaria e l’Amministrazione non dimostra di aver adempiuto né allega fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione della pronuncia entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’ordine di esecuzione può consistere nell’imporre all’Amministrazione non solo il pagamento della somma capitale, ma anche l’attribuzione dello specifico bene o beneficio strumentale previsto dal titolo giudiziale, con gli accessori espressamente riconosciuti nella sentenza da eseguire.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando l’organo incaricato e fissando un ulteriore termine per l’adempimento sostitutivo.
  • La nomina del commissario ad acta resta subordinata, per il suo concreto intervento, alla persistente inosservanza dell’ordine giudiziale e alla richiesta della parte interessata, secondo le modalità stabilite dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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