Sentenza n. 921/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1094/2024, recante l’obbligo di attribuire la Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 1094/2024 del Tribunale di Termini Imerese, resa in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero all’erogazione di euro 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato pagamento né allegare fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza posta in esecuzione conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato e risultavano rispettate le formalità e i termini di notificazione all’Amministrazione debitrice. Il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto né ha dedotto circostanze estintive o modificative dell’obbligazione. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l’importo di euro 1.000,00 relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, individuato nel responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere su richiesta della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione della pronuncia e di nominare, per l’eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale criterio per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti sulla somma riconosciuta dalla sentenza da eseguire.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta deve essere determinato e liquidato successivamente con separato decreto secondo la disciplina richiamata.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna dell’Amministrazione a una prestazione pecuniaria e l’Amministrazione non dimostra di aver adempiuto né allega fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione della pronuncia entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’ordine di esecuzione può consistere nell’imporre all’Amministrazione non solo il pagamento della somma capitale, ma anche l’attribuzione dello specifico bene o beneficio strumentale previsto dal titolo giudiziale, con gli accessori espressamente riconosciuti nella sentenza da eseguire.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando l’organo incaricato e fissando un ulteriore termine per l’adempimento sostitutivo.
- La nomina del commissario ad acta resta subordinata, per il suo concreto intervento, alla persistente inosservanza dell’ordine giudiziale e alla richiesta della parte interessata, secondo le modalità stabilite dal giudice.
Come è indicizzato
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