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Sentenza

Sentenza n. 4392/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del decreto in data 6.4.2025, notificato il 19.4.2025, con il quale il Questore di Milano ha ordinato alla ricorrente di lasciare il territorio comunale entro 48 ore dalla notifica del provvedimento e di non farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un anno; degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni ulteriore statuizione.

Giustizia amministrativa202502191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio adottato dal Questore di Milano il 6 aprile 2025, con ordine di lasciare il Comune entro 48 ore e divieto di ritorno senza autorizzazione per un anno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria del foglio di via)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, dopo essere stata deferita in stato di libertà per violenza privata in concorso e per la violazione dell'art. 18 T.U.L.P.S. in relazione a una manifestazione di protesta non preavvisata del 7 marzo 2025 davanti allo showroom Tesla di Milano, nonché per un precedente deferimento del 13 gennaio 2025 relativo a una protesta davanti allo stabilimento Leonardo di Brescia. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere per erroneità e difetto di motivazione, carenza istruttoria, sproporzione e violazione dell'art. 16 Cost.: l'atto non avrebbe precisato la condotta individuale contestata né dimostrato l'appartenenza alla categoria legale e la pericolosità attuale, essendo insufficiente la mera partecipazione a una protesta. Con il secondo motivo ha denunciato sviamento, sostenendo che la misura fosse diretta a dissuaderla dal partecipare a manifestazioni, anziché a prevenire un pericolo concreto nel Comune. Con il terzo ha invocato l'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU, in relazione agli artt. 8, 10 e 11 CEDU, e il principio di proporzionalità, lamentando che il divieto limitasse non solo la circolazione, ma anche la libertà di espressione, di riunione e la vita privata e familiare. Gli ultimi due motivi sono stati assorbiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il foglio di via; gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La misura presuppone sia l'appartenenza a una delle categorie dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 sia la pericolosità per la sicurezza pubblica richiesta dall'art. 2. Il sindacato giurisdizionale deve poter verificare consistenza dei fatti, ragionevolezza e proporzionalità della prognosi, sulla base di un'istruttoria accurata e di una motivazione che esponga le risultanze e renda controllabile il giudizio. Nel caso concreto, il provvedimento descriveva la protesta collettivamente, senza individuare quale condotta fosse personalmente imputabile alla ricorrente; la manifestazione era risultata non violenta e la rilevanza penale delle condotte contestate non era stata ancora accertata dall'autorità giudiziaria. Neppure il precedente di Brescia era accompagnato dall'indicazione di una condotta individuale attribuibile alla destinataria. In assenza di una specifica condotta violenta o concretamente pericolosa, non era possibile desumere né la dedizione alla commissione di reati rilevanti ai sensi dell'art. 1, lett. c), né una pericolosità attuale e concreta ai sensi dell'art. 2. Il deficit di istruttoria e motivazione ha quindi determinato l'annullamento. Il Ministero dell'Interno è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    È, infatti, evidente che la dedizione alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica non può basarsi sull’imputazione di un episodio nel quale non viene specificamente descritta la condotta tenuta dal destinatario della misura.

    La dedizione richiesta dalla categoria di cui alla lett. c) non può essere desunta da un episodio se il provvedimento non individua concretamente la condotta personale del destinatario.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    In assenza di una descrizione di una specifica condotta violenta o ingenerante un pericolo per la sicurezza pubblica non è logicamente possibile desumere la pericolosità sociale dell’esponente.

    Il foglio di via richiede elementi individualizzati e concreti dai quali inferire l'attualità della pericolosità per la sicurezza pubblica; la sola partecipazione a una protesta collettiva non è sufficiente.

Massime di principio

  • L'adozione del foglio di via obbligatorio richiede la compresenza dell'appartenenza del destinatario a una categoria prevista dall'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 e della pericolosità per la sicurezza pubblica prevista dall'art. 2; entrambi i presupposti devono risultare da fatti concreti e individualizzati.
  • La partecipazione a una manifestazione non violenta, descritta soltanto come condotta collettiva, non consente da sola di qualificare il partecipante come dedito alla commissione di reati rilevanti né di inferirne la pericolosità attuale e concreta. Il provvedimento deve precisare quale condotta sia personalmente attribuibile al destinatario e in che modo essa abbia offeso o messo in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle misure di prevenzione personale deve verificare la consistenza dei fatti posti a fondamento della decisione e la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi di pericolosità; l'istruttoria e la motivazione devono rendere controllabili tale accertamento e la riconducibilità del destinatario alla categoria legale.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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