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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23674/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ficarra ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 22/01/2024, lamentando che i beni già erano stati sottoposti a sequestro nel corso del procedimento e che con sentenza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p. dell'8/01/2024) molti di quei beni erano stati restituiti agli aventi diritto. La difesa ha sostenuto che la statuizione di restituzione, non impugnata dal Pubblico Ministero, era divenuta definitiva e quindi impediva la nuova misura cautelare richiesta dal P.M. volta alla confisca "per sproporzione" (art. 240 bis c.p.). Ha inoltre dedotto vizi di competenza e di motivazione, oltre alla mancanza di novità rispetto agli elementi già valutati nel primo sequestro.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato: la sentenza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.) che ha disposto la restituzione dei beni, non impugnata dal Pubblico Ministero, è divenuta definitiva e impedisce che si proceda nuovamente, con un nuovo sequestro preventivo sugli stessi beni, per ottenere la confisca per sproporzione. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e si è disposta la restituzione agli aventi diritto dei beni sottoposti a vincolo; gli adempimenti sono demandati alla cancelleria ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    norma che regola la competenza del Tribunale in funzione di riesame del provvedimento cautelare; richiamata per il quadro procedurale del ricorso al Tribunale

  • art. 321 cod. proc. pen.

    disciplina i presupposti e le finalità del sequestro preventivo (impedire la disponibilità dei cespiti che possa determinare il compimento di ulteriori delitti o consentire la confisca); richiamata per distinguere le finalità dei diversi sequestri

  • art. 240 cod. pen.

    riguarda la confisca diretta del prodotto/profitto del reato; il giudice di cognizione aveva ritenuto applicabile questa norma al denaro sequestrato

  • art. 240 bis cod. pen.

    prevede la confisca "per sproporzione" (confisca allargata); la decisione centrale è se il P.M. può ottenere un nuovo sequestro per questa confisca dopo che il giudice di cognizione ha ordinato la restituzione non impugnata

  • art. 648 ter cod. pen.

    reato di ricettazione/agevolazione e profitto del reato: richiamato tra i reati contestati all'imputato e rilevante ai fini della confisca

  • art. 444 cod. proc. pen.

    patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena definisce il giudizio di cognizione; le statuizioni in essa contenute, se non impugnate, sono definitive e precludono nuovo giudizio sulle medesime questioni

  • art. 649 cod. proc. pen.

    disciplina gli effetti del giudicato cautelare; la Corte precisa che nel caso di specie non si tratta di un giudicato cautelare bensì di una decisione di cognizione definitiva su restituzione e quindi il richiamo a questa norma non è determinante

  • art. 262 cod. proc. pen.

    richiamata dal giudice di primo grado come base per la restituzione dei beni quando vengono meno i presupposti del sequestro; la sentenza di applicazione della pena aveva disposto la restituzione ex art. 262 per alcuni beni

  • art. 85 bis d.P.R. n. 309/90

    collegata all'art. 240 bis per le misure patrimoniali nei reati di stupefacenti; richiamata nel quadro normativo della confisca per sproporzione

  • art. 309 cod. proc. pen.

    attribuisce all'imputato diritti relativi alla restituzione di beni; richiamata dalla difesa per sostenere l'interesse processuale a proporre doglianze

  • art. 626 cod. proc. pen.

    disciplinando le modalità esecutive della restituzione dei beni, è stato incaricato alla cancelleria per l'adempimento della decisione di restituzione

Massime di principio

  • Se il giudice di cognizione, con sentenza definiva (anche ex art. 444 c.p.p.), dispone la restituzione di beni sequestrati e la decisione non è impugnata dal Pubblico Ministero, quella statuizione diventa definitiva e impedisce che sui medesimi beni si proceda nuovamente con un sequestro preventivo volto a ottenere la confisca per sproporzione.
  • La confisca "obbligatoria" o "allargata" (art. 240 bis) può essere disposta anche in sede esecutiva o dal giudice dell'esecuzione dopo il primo grado non definitivo solo se la questione non è già stata decisa dal giudice della cognizione con effetto preclusivo; quando il giudice della cognizione ha già deciso la restituzione senza impugnazione, non sussiste la possibilità di riaprire il tema sui medesimi beni.
  • Distinguere sempre tra i diversi titoli di confisca (confisca diretta del prodotto/profitto, confisca per equivalente, confisca per sproporzione): l'esito del giudizio di cognizione può incidere diversamente su ciascuna tipologia e sulle possibilità di intervento successivo del P.M. o del giudice dell'esecuzione.
  • Il Pubblico Ministero che ritenga ancora di dover ottenere la confisca su beni restituiti deve tempestivamente impugnare la decisione di restituzione adottata in sede di cognizione; in mancanza di impugnazione valida, la strada è chiusa salvo acquisizione di fatti nuovi e non riferibili alla medesima decisione di cognizione.
  • Nelle controversie su beni intestati a terzi occorre verificare l'interesse processuale dell'imputato e l'eventuale titolarità reale: ma la decisione finale di un giudice di cognizione che definisce la situazione patrimoniale rispetto ai beni preclude in via generale un nuovo giudizio sulle medesime questioni se non emergono elementi nuovi e rilevanti.

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