Sentenza del 26/05/2020 n. 3606 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di adeguata prova della rituale notifica. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti. Decisione resa a Napoli il 27 febbraio 2020 e depositata il 26 maggio 2020.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata prova della rituale notifica dell'atto introduttivo all'unica parte necessaria (Agenzia delle Entrate - Riscossione) e, inoltre, anche nei confronti della DPII. Nel processo telematico la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere fornita esclusivamente con modalità telematiche: secondo l'art. 19-bis, comma 5 delle specifiche tecniche (Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014) la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relative ad ogni destinatario devono essere inserite come allegati nella busta telematica e i relativi dati devono essere inseriti nel file DatiAtto.xml. L'art. 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 prevede procedure alternative solo se non è possibile il deposito telematico (estrazione di copia su supporto analogico con attestazione di conformità). Nel caso di specie il ricorrente ha prodotto solo una copia cartacea scansionata delle ricevute PEC senza giustificare l'impossibilità dell'invio telematico, violando così le disposizioni; l'art. 11 L. 53/1994 prevede la nullità rilevabile d'ufficio per l'inosservanza.
Norme richiamate
Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (specifiche tecniche), art. 19-bis, comma 5
la prova della notificazione via PEC nel processo telematico deve essere trasmessa in via telematica inserendo le ricevute (accettazione e avvenuta consegna) come allegati nella busta telematica e registrando i dati nel file DatiAtto.xml
Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9 (commi 1-bis e 1-ter)
se non è possibile il deposito telematico, l'avvocato può estrarre copia analogica del messaggio PEC e delle ricevute e attestare la conformità; tale procedura deve essere utilizzata solo quando effettivamente impossibile il deposito telematico
Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 11
la violazione delle disposizioni sulla notificazione è sanzionata con nullità rilevabile d'ufficio
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), art. 23, comma 1
richiamato in relazione all'attestazione di conformità dei documenti informatici quando si estraggono copie analogiche
Riferimento procedurale al PTT (Processo Tributario Telematico)
le specifiche tecniche sopra richiamate sono applicabili anche al processo tributario telematico, imponendo le stesse regole di prova telematica della notificazione
Massime di principio
- Nel processo telematico la prova della notificazione via PEC va fornita tramite strumenti telematici previsti (ricevuta di accettazione e ricevuta di avvenuta consegna inserite nella busta telematica e con i relativi dati nel DatiAtto.xml); copie cartacee scansionate sono inadeguate salvo comprovata impossibilità tecnica.
- Se non si può depositare telematicamente, occorre seguire la procedura dell'art. 9 L. 53/1994: estrarre copia analogica, allegare gli elementi richiesti e attestare la conformità ai sensi del CAD; la mancata motivazione dell'impossibilità telematica rende la prova inidonea.
- La mancata prova della notificazione anche verso le parti contumaci determina l'inammissibilità del ricorso e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
- La nullità per inosservanza delle regole di notificazione è prevista dall'art. 11 L. 53/1994 e può portare all'inammissibilità del ricorso 'tout court'.
- In casi di inammissibilità per ragioni processuali formali il giudice può decidere di compensare le spese di lite, evitando di assegnare l'onere delle spese alla parte soccombente.
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