Sentenza del 26/05/2020 n. 61 - Comm. Trib. Prov. Forlì
Deducibilità dei costi - inerenza - onere probatorio -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'accertamento ha disconosciuto la deducibilità di determinati costi per mancanza di prova della loro inerenza all'attività imprenditoriale e per il dubbio che le operazioni fatturate fossero fittizie; il contribuente ha prodotto fatture, scritture contabili e documenti di pagamento come prova
La decisione
il giudice ha ritenuto che l'onere probatorio grava sul contribuente: questi deve dimostrare sia l'inerenza dei costi all'attività aziendale sia l'effettiva sussistenza e il preciso ammontare degli stessi. L'esibizione di sole fatture (rilegate a operazioni mai realizzate) o la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non è sufficiente a provare la realtà dell'operazione; pertanto le voci di costo contestate sono state disconosciute
Massime di principio
- l'onere della prova sulla deducibilità dei costi grava sul contribuente: spetta a lui dimostrare inerenza, realtà e ammontare preciso dei costi sostenuti
- la mera esibizione della fattura non prova la realtà dell'operazione quando sussistono elementi che consentono di ritenere l'operazione fittizia
- la regolarità formale delle scritture contabili e l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili non sono di per sé prova definitiva dell'effettiva effettuazione dell'operazione, perché possono essere usati per simulare operazioni
- per rafforzare la prova della deducibilità è opportuno conservare e produrre documentazione operativa e fattuale: contratti, ordini, DDT/bolle di consegna, rapporti con i clienti/fornitori, corrispondenza commerciale, prove di effettiva erogazione di beni o servizi e ogni altra circostanza concreta che dimostri la connessione economica con l'attività
- la congruità economica (prezzi, margini coerenti con il mercato), la continuità dei rapporti commerciali e la coerenza con l'attività svolta sono elementi che, se documentati, aiutano a dimostrare l'inerenza e la realtà delle operazioni
- se l'amministrazione produce elementi indiziari di simulazione o irregolarità, il contribuente deve fornire una prova piena e circostanziata a confutazione; la prova non può limitarsi a documentazione cartolare
- in fase preventiva, mettere in atto misure di compliance (contratti dettagliati, contrassegni di consegna, registrazione operativa delle prestazioni, tracciabilità completa dei pagamenti) riduce il rischio di disconoscimento fiscale dei costi
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