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Sentenza

Sentenza del 26/05/2020 n. 345 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Determinazione del contributo unificato attinente la previdenza - Reddito di riferimento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'invito al pagamento di euro 474,00 relativo al contributo unificato per il ricorso alla Corte di Cassazione in materia previdenziale. La ricorrente deduceva che, ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 115/2002 come modificato dall'art. 37, co. 6, lett. b) del D.L. 98/2011 e dalla conversione nella L. 111/2011 (in particolare il comma 1‑bis), per le cause attinenti la previdenza il diritto all'esenzione va valutato confrontando il reddito imponibile dell'ultima dichiarazione con la soglia costituita da tre volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/2002 e che, nel suo caso, il reddito familiare risultava entro il limite esentante. Contro l'applicazione, da parte degli uffici e dei primi giudici, della Circolare 11/05/2012 del Dipartimento della Giustizia che limita l'esenzione in relazione al grado di giudizio (interpretazione che la ricorrente censura come incostituzionale e non vincolante), nonché questioni preliminari sulla legittimazione passiva di Equitalia.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello della contribuente, ritenendo che la determinazione della debenza del contributo unificato debba fare riferimento all'art. 9 D.P.R. 115/2002 nella sua versione integrata dal comma 1‑bis introdotto dal D.L. 98/2011 e dalla L. 111/2011. Per le cause previdenziali l'esenzione si misura rispetto al reddito (3 volte l'importo di cui all'art. 76) indipendentemente dal grado di giudizio; nel caso concreto il reddito familiare dichiarato era inferiore al limite e quindi l'esenzione era dovuta. La Circolare 11/05/2012 non può derogare alla legge e non può essere usata per restringere l'esenzione. La Commissione ha altresì chiarito che Equitalia non è legittimata passivamente alla contesa sulla sostanza della pretesa; la Corte di Appello sarebbe l'ente legittimato a resistere. L'atto impugnato è stato annullato e le spese di entrambi i gradi compensate data la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • D.P.R. 115/2002 art. 9

    "...le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette..."

    L'art. 9, come integrato dal comma 1‑bis, stabilisce che per le cause attinenti la previdenza l'esenzione dal contributo unificato si valuta rispetto al reddito (soglia pari a tre volte l'importo di cui all'art. 76): se il reddito è al di sotto della soglia, spetta l'esenzione indipendentemente dal grado di giudizio.

  • D.L. 98/2011 art. 37, co. 6, lett. b) n. 2 (convertito dalla L. 111/2011)

    Ha introdotto la modifica normativa che, con la conversione, ha inserito il comma 1‑bis nell'art. 9 del DPR 115/2002 determinando la regola di cui sopra per le cause previdenziali.

  • D.P.R. 115/2002 art. 13

    Regola le misure del contributo unificato (compreso il possibile raddoppio o la misura per la Cassazione). La sentenza distingue tra la misura del contributo (art.13) e il diritto all'esenzione che invece è regolato dall'art.9: la modifica normativa incide sul criterio di esenzione, mentre l'art.13 può stabilire la misura dovuta ove l'esenzione non operi.

  • D.P.R. 115/2002 art. 76

    Individua il parametro economico di riferimento (soglia reddituale) per l'esenzione dal contributo unificato; l'art. 9 comma 1‑bis fa riferimento a tre volte l'importo previsto da questo articolo per determinare l'esenzione nelle cause previdenziali.

  • D.P.R. 115/2002 artt. 16 e 248

    Norme richiamate relative al recupero del pagamento del contributo unificato e agli effetti dell'omissione o insufficiente versamento; nel caso concreto si tratta della base normativa per l'invito al pagamento che la contribuente ha impugnato.

  • Circolare 11/05/2012 Dipartimento Affari Giustizia - Direzione Generale

    Atto amministrativo che suggerisce una lettura differenziata del diritto all'esenzione in funzione del grado di giudizio (applicabilità di art.13 per Cassazione). La Commissione ha ritenuto tale circolare non vincolante e non idonea a derogare alla normativa primaria (D.P.R. 115/2002 come modificato).

  • D.Lgs. 546/1992 artt. 23 e 54

    Norme processuali tributario richiamate in relazione alla contestazione di tardività della costituzione in giudizio della controparte; non decisive nel merito della decisione qui resa.

Massime di principio

  • Per le controversie attinenti la previdenza la spettanza dell'esenzione dal contributo unificato si determina confrontando il reddito imponibile dell'ultima dichiarazione con la soglia prevista (tre volte l'importo di cui all'art.76 D.P.R. 115/2002): se il reddito è al di sotto del limite, spetta l'esenzione indipendentemente dal grado di giudizio.
  • Una circolare amministrativa non può prevalere né modificare il dettato normativo: le interpretazioni dell'amministrazione devono rispettare la legge e non possono limitare o escludere benefici espressamente previsti dal legislatore.
  • Nei giudizi di impugnazione di atti di riscossione la legittimazione passiva del concessionario (es. Equitalia/Concessionario della riscossione) può essere esclusa quando la controversia riguarda la legittimità della pretesa sostanziale; in tali casi va chiamata la pubblica amministrazione o l'organo giudicante che ha adottato l'atto sostanziale.
  • La prova del reddito dichiarato e non contestato dalla controparte è idonea a fondare il diritto all'esenzione; il giudice valuta la documentazione anche alla luce delle modifiche normative sopravvenute.
  • Per i ricorsi alla Corte di Cassazione la normativa può prevedere specificità sulla misura del contributo (art.13), ma ciò non modifica il criterio di esenzione sancito dall'art.9 comma 1‑bis: quindi va distinta la valutazione della misura da quella dell'esenzione.
  • In presenza di questioni normative complesse e di contrasto interpretativo tra uffici la compensazione delle spese processuali può essere giustificata.

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