Sentenza del 26/05/2020 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Contributo Unificato - Cause previdenziali - Limite reddituale - Esenzione - Compete
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si discuteva se per le cause attinenti la previdenza l'esenzione dal contributo unificato dovesse essere valutata secondo l'art. 9 del d.P.R. 115/2002 nella versione originaria oppure secondo la successiva modifica normativa (art. 37 c.6 lett. b) del D.L. 98/2011, poi convertito in L. 111/2011) che ha introdotto nell'art. 9 il comma I‑bis: la norma prevede che le parti titolari di un reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'art.76, non godono dell'esenzione e sono pertanto soggette al contributo unificato secondo le misure di cui all'art.13.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la determinazione dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato va effettuata richiamando l'art. 9 del d.P.R. 115/2002 nella versione aggiornata dalla disposizione di cui al D.L. 98/2011 (convertito L.111/2011). Ne consegue che, per le cause attinenti la previdenza, il diritto all'esenzione previsto dall'art.76 si perde quando il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione supera tre volte l'importo indicato nell'art.76, indipendentemente dal grado di giudizio. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione si applica la specifica misura prevista dall'art.13, comma 1.
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002, art. 9
Base normativa primaria per la determinazione del contributo unificato; deve essere letta alla luce delle modifiche successive (comma I‑bis introdotto dalla L.111/2011) per le cause previdenziali.
d.P.R. 115/2002, art. 76
Individua i soggetti esenti dal contributo unificato sulla base di un limite reddituale: il riferimento all'art.76 serve a stabilire la soglia di esenzione che, se superata (per oltre tre volte il relativo importo), fa perdere il diritto all'esenzione.
D.L. 98/2011, art. 37, comma 6, lett. b) n.2
Disposizione che ha introdotto nel sistema la modifica sostanziale applicabile alle cause previdenziali, poi confermata dalla conversione in legge; ha posto il criterio del confronto tra il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione e la soglia pari a tre volte l'importo previsto dall'art.76.
L. 111/2011 (conversione D.L. 98/2011)
Ha recepito e reso definitivo nella legge ordinaria la modifica normativa che ha introdotto il comma I‑bis nell'art.9 del d.P.R. 115/2002, rendendo quindi applicabile la regola del triplo del limite di art.76 per le cause previdenziali.
d.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1 e 3
Stabilisce le misure del contributo unificato: il comma 1 indica le aliquote/quote ordinarie (richiamate per i casi indicati) e il comma 3 disciplina ulteriori specificazioni; la decisione precisa che la misura del contributo per chi perde l'esenzione va calcolata secondo tali parametri, con eccezione per i processi in Cassazione dove si applica la misura di cui all'art.13, comma 1.
d.P.R. 115/2002, art. 9, comma I‑bis
"le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1"
Testo della norma che chiarisce il criterio soggettivo (reddito imponibile dall'ultima dichiarazione) e la soglia (oltre 3 volte l'importo di art.76) che determinano la perdita dell'esenzione per le cause previdenziali; stabilisce inoltre il riferimento alle misure di art.13 e l'eccezione per la Cassazione.
Massime di principio
- Per le cause previdenziali l'esenzione dal contributo unificato va verificata confrontando il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione con la soglia pari a tre volte l'importo indicato nell'art.76: se il reddito è superiore, l'esenzione decade.
- La verifica del requisito reddituale si effettua indipendentemente dal grado di giudizio: il criterio opera sia in primo grado che in grado d'appello e davanti alla Corte di cassazione (salvo la specifica misura del contributo per Cassazione).
- Il punto di riferimento per la quantificazione del contributo è sempre l'art.9 del d.P.R. 115/2002 nella sua versione aggiornata dalle modifiche legislative (DL 98/2011 convertito), e le misure da applicare sono quelle previste dall'art.13.
- Occorre prendere come parametro il reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi: in mancanza di tale dato il giudice potrà richiederne l'esibizione o valutare la prova fornita dalle parti.
- In caso di controversia analoga, la parte che invoca l'esenzione ha l'onere di dimostrare il requisito reddituale rientrante nella soglia, mentre la parte resistente potrà eccepire la perdita dell'esenzione richiamando la norma che individua la soglia tripla dell'art.76.
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