Sentenza del 26/05/2020 n. 347 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tarsu - Locali ed aree che non possono produrre rifiuti - Produzione di rifiuti speciali - Esenzione - Presentazione della denuncia - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relative alle imposte sui rifiuti (TARSU/TARES/TARI) per gli anni 2010-2015: la contribuente impugnava l'avviso di accertamento comunale che recuperava tributo ritenuto non versato, sostenendo che le aree/ locali oggetto di accertamento producono solo rifiuti speciali smaltiti da ditte abilitate e pertanto non sono soggette a tassa ai sensi dell'art. 62 D.Lgs. 507/1993. In primo grado la CTP aveva dato ragione al contribuente; il Comune ha impugnato sostenendo che l'esenzione richiede una denuncia originaria o di variazione per ciascun periodo e che la contribuente non aveva mai presentato tale dichiarazione.
La decisione
La Corte d'Appello di Firenze ha accolto l'appello del Comune: ha ritenuto che l'esenzione ex art. 62 D.Lgs. 507/1993 è subordinata a un comportamento attivo del contribuente (denuncia originaria o di variazione/periodica) idoneo a fornire elementi oggettivi e verificabili al Comune per ogni periodo di esercizio. Un verbale del 2001 non è stato considerato sufficiente a sostituire la denuncia annuale richiesta dalla norma; la produzione di documentazione in sede di appello è risultata tardiva. Pertanto l'accertamento comunale è legittimo. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 62 D.Lgs. 507/1993
"Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione"
L'esenzione è riconosciuta solo se il contribuente indica la circostanza nella denuncia originaria o di variazione e fornisce elementi oggettivi e/o documentazione che consentano al Comune la verifica per il periodo di riferimento; è quindi previsto un onere attivo della parte istante.
art. 1 comma 16 L. 206/2006 (richiamato)
Richiamata in relazione alla tempestività dell'accertamento e ai termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'annualità 2010; la questione dei termini non ha impedito la legittimità dell'azione di accertamento.
Massime di principio
- L'esenzione prevista dall'art. 62 D.Lgs. 507/1993 compete alle aree che non producono rifiuti urbani solo se la circostanza è indicata nella denuncia originaria o di variazione per ciascun periodo/anno e supportata da elementi oggettivi o documentazione idonea.
- L'onere della prova e della comunicazione è del contribuente: verbali o accertamenti storici (es. di anni precedenti) non sostituiscono la denuncia annuale richiesta dalla norma.
- La semplice dimostrazione che i rifiuti speciali sono smaltiti tramite impresa abilitata non basta di per sé a escludere l'obbligo tributario; occorre che tale situazione sia formalmente denunciata e documentata al Comune.
- La produzione di documentazione probatoria tardiva (ad esempio in appello) può essere disqualificata se non presentata nei termini o nella fase dovuta; la documentazione rilevante deve essere conservata e resa disponibile nei tempi previsti per la denuncia.
- Il Comune è legittimato ad emettere accertamenti se il contribuente non assolva l'onere di dichiarazione/denuncia: pertanto, in caso di dubbio sulla natura della produzione di rifiuti, l'amministrazione può recuperare l'imposta.
- Per ottenere sicurezza giuridica e ridurre il rischio di accertamenti, il contribuente dovrebbe presentare, per ogni anno di attività, una dichiarazione che specifichi la natura dei rifiuti prodotti e allegare la documentazione comprovante il conferimento/smaltimento tramite soggetti autorizzati.
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