Sentenza del 14/10/2016 n. 20786 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
R.F. ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a una plusvalenza derivante dalla vendita di un'azienda. Ha sostenuto che il prezzo complessivo di cessione comprendesse anche le spese sostenute per la realizzazione dell'impianto di distribuzione incluso nell'azienda ceduta e che tali costi non fossero stati considerati dal Fisco. Ha inoltre dedotto di non aver potuto produrre tempestivamente la documentazione richiesta dall'Agenzia per cause a lui non imputabili. Dopo il rigetto nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazioni di legge sostanziale e processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la pretesa fiscale. Poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 26 marzo 2009, trovava applicazione l'art. 366-bis c.p.c., allora vigente, che imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di uno specifico quesito di diritto per i motivi fondati sulla violazione di legge. Il motivo di ricorso non conteneva un quesito idoneo, né una sintesi autonoma e puntuale dei vizi denunciati. R.F. è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 7.800 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c. (testo previgente)
Prevedeva che ciascun motivo di ricorso per cassazione fondato sui nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c. si concludesse con la formulazione di un quesito di diritto, a pena di inammissibilità.
La Corte ha ritenuto applicabile la norma perché la sentenza impugnata era stata pubblicata prima dell'entrata in vigore della legge che l'aveva abrogata. Il quesito doveva essere specifico, autosufficiente e idoneo a enunciare la regola di diritto applicabile anche a casi ulteriori.
Legge n. 69 del 2009
Le disposizioni si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
La disciplina processuale applicabile è stata individuata in base alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, non alla data di proposizione del ricorso.
Art. 58, comma 5, legge n. 69 del 2009
La disciplina previgente dell'art. 366-bis c.p.c. continua ad applicarsi ai ricorsi aventi a oggetto provvedimenti pubblicati anteriormente al 4 luglio 2009.
La disposizione transitoria ha mantenuto l'obbligo del quesito di diritto per le impugnazioni relative a provvedimenti pubblicati prima della data indicata.
Art. 360 c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, compresi la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e i vizi relativi alla motivazione.
Quando il ricorso deduceva violazioni di legge, il motivo doveva rispettare anche l'obbligo formale del quesito previsto dall'art. 366-bis c.p.c.; se venivano denunciati cumulativamente violazione di legge e vizi motivazionali, occorreva formulare quesiti e sintesi distinti e coordinati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: la mancanza di un requisito imposto a pena di inammissibilità impedisce l'esame del merito.
- Per individuare la disciplina processuale applicabile alle impugnazioni occorre verificare, in particolare nei regimi transitori, la data di pubblicazione della decisione impugnata.
- Quando era applicabile l'art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto doveva riassumere i fatti rilevanti, indicare la regola applicata dal giudice di merito e prospettare quella ritenuta corretta dal ricorrente; non era sufficiente richiamare genericamente il motivo.
- La Corte di cassazione non costituisce un ulteriore grado di merito: normalmente non rivaluta direttamente la documentazione o la ricostruzione dei fatti, ma controlla gli errori giuridici e i vizi dedotti secondo le forme previste dalla legge.
- La documentazione e le prove devono essere prodotte tempestivamente nei gradi di merito e secondo le regole processuali applicabili; la produzione tardiva può non essere esaminata, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato anche alle spese del giudizio, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della propria pretesa.
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