Cassazione Civile, Ordinanza n. 33863/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una impresa commerciale agiva per il risarcimento dei danni subiti nei propri locali in occasione di un nubifragio, deducendo che l’acqua e il fango, provenienti dalla pubblica via, avevano danneggiato merci e arredi e che il sistema cittadino di raccolta delle acque piovane e fognarie era inidoneo, con periodici allagamenti della zona. Il tribunale accoglieva la domanda, ma la corte d’appello, pur escludendo il caso fortuito come causa dell’evento e precisando che la domanda di condanna diretta della società manutentrice era tardiva, riformava la decisione e rigettava la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata applicazione del principio di non contestazione quanto alla quantificazione del danno; 2) un asserito errore di percezione sulla prova documentale, perché la corte d’appello avrebbe negato l’esistenza di fotografie, video ed elenco analitico dei beni danneggiati; 3) la violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., sostenendo che, a fronte di un pregiudizio certo o altamente verosimile, il giudice avrebbe dovuto procedere a liquidazione equitativa del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché, per dedurre utilmente la violazione del principio di non contestazione, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere puntualmente sia le proprie allegazioni sia quelle della controparte, così da individuare le circostanze rimaste non contestate; inoltre non ricorreva un uso processualmente scorretto dell’art. 115 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito: la corte d’appello aveva valutato complessivamente le risultanze istruttorie e le aveva ritenute insufficienti a provare il danno, senza incorrere in un vero errore percettivo. È stato rigettato anche il presupposto del terzo motivo, poiché la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. presuppone già provata la sussistenza del danno e la sua entità materiale, e nel caso concreto la corte territoriale aveva negato proprio l’adeguata prova dell’ammontare del pregiudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione del principio di non contestazione è deducibile in cassazione solo se il ricorrente trascrive le allegazioni delle parti e indica specificamente le circostanze di fatto rimaste non contestate; inoltre il vizio è configurabile solo nei casi in cui il giudice utilizzi prove non dedotte o attribuisca valore di prova legale a elementi liberamente valutabili.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state ricondotte, rispettivamente, alla dedotta violazione di norme di diritto e al lamentato errore percettivo/procedimentale, ma la Corte ha escluso la loro ammissibilità perché miravano in realtà a contestare la valutazione di merito.
art. 2056 c.c.
La norma richiama i criteri di liquidazione del danno nell’ambito della responsabilità aquiliana, ma la liquidazione equitativa presuppone comunque la dimostrazione della sussistenza e dell’entità del pregiudizio.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è ammessa solo quando sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo esatto ammontare; non sostituisce l’onere di provare l’esistenza del danno e la sua consistenza materiale.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Chi invoca in cassazione la violazione del principio di non contestazione deve riportare in ricorso, in modo puntuale, le allegazioni di entrambe le parti e indicare con precisione quali fatti avrebbero dovuto considerarsi non contestati; in difetto, la censura è inammissibile.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi soggetti a libero apprezzamento; non è invece consentito trasformare una critica alla valutazione delle prove in un vizio di legittimità.
- L’errore percettivo sulla prova è configurabile solo quando il giudice abbia completamente travisato l’esistenza materiale di un documento o di un mezzo di prova; non ricorre quando il giudice abbia semplicemente ritenuto quelle prove insufficienti o non decisive all’esito di una valutazione complessiva.
- La liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. non esonera la parte dall’onere di dimostrare l’an debeatur e la consistenza materiale del pregiudizio; essa opera solo per colmare la difficoltà di provare con precisione il quantum.
- In tema di risarcimento del danno, fotografie, video ed elenchi unilaterali predisposti dalla parte interessata non hanno, di per sé, efficacia probatoria piena a favore del loro autore e devono essere valutati insieme agli altri elementi istruttori.
- Quando il giudice di merito espone una motivazione logica e adeguata sulla insufficienza delle prove del danno, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
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