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Sentenza

Sentenza n. 4225/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 1465/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202601412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 1465/2026, che aveva accolto il ricorso principale contro l’aggiudicazione del lotto 6 di un accordo quadro e disposto la rinnovazione della valutazione dell’offerta tecnica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una gara indetta da Autostrade per l’Italia per l’affidamento di un accordo quadro relativo a lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie, con aggiudicazione alle migliori tre offerte. Il raggruppamento collocato al quarto posto aveva impugnato l’aggiudicazione della quota del 25% del lotto 6 al raggruppamento collocato al terzo posto, deducendo, tra l’altro, l’erronea attribuzione del punteggio massimo per il criterio OT-A.2, relativo all’organigramma del personale di gestione dell’accordo quadro, nonché l’inattendibilità dell’offerta per l’inverosimiglianza dei costi del personale. Il TAR aveva accolto la censura relativa al criterio OT-A.2, ritenendo che il numero di mesi/uomo dichiarato per numerose risorse fosse sovrastimato rispetto all’effettivo impiego emergente dai giustificativi prodotti nella verifica di anomalia, e aveva disposto la rinnovazione della valutazione dell’offerta tecnica e la rideterminazione del punteggio. Il raggruppamento aggiudicatario ha appellato deducendo, tra l’altro, la mancata corrispondenza tra domanda ed esito, poiché il ricorrente aveva chiesto l’esclusione dell’aggiudicatario e non la rinnovazione della valutazione, nonché l’erroneità della decisione sul ricorso incidentale. La stazione appaltante ha appellato sostenendo che il TAR avesse illegittimamente integrato il criterio OT-A.2, invaso l’ambito della discrezionalità amministrativa e confuso la valutazione dell’offerta tecnica con la verifica di anomalia, utilizzando i giustificativi per rielaborare il contenuto dell’offerta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto entrambi gli appelli e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto infondato il motivo dell’aggiudicatario relativo all’asserita mancata deduzione della censura sul punteggio tecnico, poiché tale censura era stata effettivamente proposta in primo grado. Ha invece accolto il motivo relativo alla mancata corrispondenza tra il petitum e il decisum: il ricorrente aveva chiesto l’esclusione dell’aggiudicatario, mentre il TAR aveva disposto la rinnovazione della valutazione, attribuendo un bene della vita diverso da quello richiesto. È stato inoltre accolto il motivo della stazione appaltante concernente l’immodificabilità dell’offerta. Secondo il Collegio, il punteggio per il criterio OT-A.2 doveva essere attribuito sulla base del contenuto testuale dell’offerta tecnica. I dati emersi nella verifica di anomalia non potevano essere utilizzati per rielaborare o integrare retroattivamente la dichiarazione dell’offerente, poiché ciò avrebbe comportato una modifica dell’offerta mediante elementi esterni e successivi alla sua presentazione. Non ricorrevano neppure i presupposti del soccorso istruttorio correttivo ex art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023: mancava un errore materiale riconoscibile dall’offerta stessa, l’iniziativa non proveniva dall’operatore economico entro il momento previsto e la correzione avrebbe inciso sul contenuto sostanziale dell’offerta. La possibilità di ritenere eventualmente inattendibile l’offerta, con le conseguenze proprie della verifica di anomalia, non consentiva comunque di disporre la rinnovazione valutativa nei termini stabiliti dal TAR. Gli ulteriori motivi, compreso quello relativo al ricorso incidentale, sono stati assorbiti. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità e peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 25 del disciplinare di gara

    aggiudicazione in favore delle migliori tre offerte

    La procedura prevedeva l’affidamento del lotto alle migliori tre offerte, con attribuzione di quote del lotto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ... ricorre quando il giudice ... emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ... ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso.

    Il giudice deve rispettare i limiti del petitum e della causa petendi; la sostituzione della richiesta di esclusione con la rinnovazione della valutazione viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico ... può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica ... a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

    Il soccorso istruttorio correttivo sull’offerta presuppone l’iniziativa dell’operatore economico, un errore materiale riconoscibile dall’offerta stessa, l’assenza di modifiche sostanziali e il rispetto dell’anonimato; non consente di ricostruire l’offerta sulla base di documenti esterni prodotti nella verifica di anomalia.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla decisione in forma semplificata o con motivazione sintetica, senza ulteriore specificazione nel testo.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del contenzioso relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici, senza ulteriore specificazione nel testo.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di gara, il giudice non può sostituire alla domanda di esclusione dell’operatore economico una pronuncia di rinnovazione della valutazione, quando tale rinnovazione attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto e non assicuri l’utilità concretamente perseguita dal ricorrente.
  • Il contenuto dell’offerta tecnica, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla lex specialis, non può essere rielaborato o integrato mediante i giustificativi prodotti in sede di verifica di anomalia. Gli elementi successivi possono rilevare per valutare l’attendibilità o la sostenibilità dell’offerta, ma non per modificarne retroattivamente il contenuto dichiarato.
  • Il principio di immodificabilità dell’offerta impedisce che, dopo la scadenza del termine di presentazione, l’amministrazione o l’offerente modifichino l’offerta, salvo chiarimenti o correzioni di errori materiali manifesti che siano desumibili dall’offerta stessa, non comportino una modifica sostanziale e rispettino la parità di trattamento.
  • Il soccorso istruttorio correttivo previsto dall’art. 101, comma 4, d.lgs. 36/2023 richiede l’iniziativa dell’operatore economico entro il momento effettivo di apertura dell’offerta, deve riguardare un errore materiale riconoscibile sulla base dell’atto stesso e non può fondarsi su elementi esterni, come i giustificativi della verifica di anomalia, né determinare una nuova offerta o una sua modifica sostanziale.
  • La parità di trattamento nelle procedure di gara richiede che gli offerenti siano posti sullo stesso piano sia nella preparazione sia nella valutazione delle offerte; pertanto, i chiarimenti o le correzioni non possono tradursi in un indebito vantaggio per l’operatore cui sono richiesti.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiSoccorso istruttorio
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorioOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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