Cassazione Civile, Ordinanza n. 16814/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Venezia che aveva convalidato il provvedimento del Questore di Venezia, emesso dopo l'espulsione dal territorio nazionale, con cui gli erano state applicate, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, le misure della consegna del passaporto e dell'obbligo di presentazione periodica in Questura. Il ricorso era articolato in due motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico. La Corte rileva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato mediante notifica al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura generale dello Stato e che le amministrazioni intimate non si sono costituite. La Corte, tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile perché tardivo: nel procedimento di convalida delle misure alternative al trattenimento, il ricorso per cassazione avverso il decreto del giudice di pace è soggetto alle regole generali del codice di procedura civile, compreso l'art. 327 c.p.c.; nel caso concreto, il decreto era stato depositato il 17 ottobre 2019, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 28 giugno 2021, oltre il termine semestrale di decadenza, anche tenendo conto della sospensione emergenziale dei termini. La notificazione del provvedimento impugnato, avvenuta il 29 aprile 2021, non poteva comunque rivivere un termine già scaduto e il decreto risultava ormai passato in giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che, nel giudizio di cassazione contro la convalida delle misure alternative al trattenimento disposte dal Questore, la notifica al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura generale è sufficiente a instaurare il contraddittorio, poiché gli organi periferici del Ministero hanno solo una facoltà, e non un obbligo, di stare in giudizio tramite propri funzionari. Tuttavia, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva perché proposta oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile al ricorso per cassazione previsto dall'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998. Poiché il deposito del decreto di convalida risaliva al 17 ottobre 2019 e il ricorso fu notificato il 28 giugno 2021, il termine era già scaduto; la successiva notifica del provvedimento impugnato non ha inciso sulla decadenza, essendo avvenuta dopo la scadenza del termine lungo e dopo il passaggio in giudicato del decreto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
consegna del passaporto e obbligo di presentazione presso la Questura
consente al Questore, a seguito dell'espulsione, di disporre misure alternative al trattenimento, soggette a convalida del giudice di pace.
art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiama il decreto di convalida emesso dal giudice di pace nell'ambito del procedimento sulle misure alternative al trattenimento.
art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiama il decreto di proroga emesso dal giudice di pace nel medesimo procedimento.
art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
qualifica l'impugnazione del decreto di convalida o proroga come ricorso per cassazione.
art. 327 c.p.c.
si applica al ricorso per cassazione avverso la convalida delle misure alternative al trattenimento, comportando la decadenza dall'impugnazione decorso il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento, indipendentemente dalla notificazione.
art. 325, comma 2, c.p.c.
il rispetto del termine breve non rileva se è comunque già decorso il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
la sospensione emergenziale dei termini processuali è stata considerata nel calcolo della scadenza del termine lungo.
art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23
ha prorogato la sospensione dei termini emergenziali rilevante ai fini del computo della decadenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida o proroga delle misure alternative al trattenimento disposte dal Questore ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, l'impugnazione del decreto del giudice di pace si propone con ricorso per cassazione ed è soggetta alle regole generali del codice di procedura civile, salvo espressa deroga.
- In assenza di una disciplina speciale derogatoria, al ricorso per cassazione avverso tali decreti si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; decorso il termine semestrale dalla pubblicazione, l'impugnazione è tardiva anche se il provvedimento non sia stato tempestivamente notificato.
- La notificazione del provvedimento impugnato non può riaprire un termine di impugnazione già spirato: se la notifica avviene dopo la scadenza del termine lungo, il decreto è già passato in giudicato e il ricorso è inammissibile.
- Nel giudizio di cassazione contro atti in materia di misure alternative al trattenimento, la notifica del ricorso al Ministero dell'interno presso l'Avvocatura generale dello Stato è idonea a instaurare il contraddittorio, poiché la partecipazione degli organi periferici per mezzo di propri funzionari è solo una facoltà dell'Amministrazione.
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