Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06402/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era un novum e, come tale, non poteva essere esaminato in sede di legittimità perché non precedentemente devoluto alla Corte di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello. L'unico motivo dedotto è stato ritenuto dalla Corte non consentito, perché introduceva un tema nuovo non devoluto in precedenza al giudice di appello. La censura mirava quindi a far valere in cassazione un profilo che non era stato sottoposto al vaglio del giudice di secondo grado con i motivi di gravame, in violazione della catena devolutiva.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    combinato disposto con l'art. 609, comma 2, c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può introdurre questioni nuove non devolute al giudice di appello; il tema non dedotto in gravame non può essere scrutinato in sede di legittimità.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    combinato disposto con l'art. 606, comma 3, c.p.p.

    si richiama la preclusione alla deduzione in cassazione di punti non investiti dal controllo del giudice di appello, in assenza di previa devoluzione con i motivi di gravame.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non sono proponibili questioni nuove che non siano state previamente devolute al giudice di appello con i motivi di gravame.
  • La violazione della catena devolutiva determina l'inammissibilità del motivo, poiché la Corte di cassazione non può sindacare un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su un punto che non è stato oggetto di controllo del giudice di appello.
  • Il ricorso fondato su un novum processuale non supera il filtro di ammissibilità e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.