Tribunale, Sentenza T-417/21
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 settembre 2022. — Itinerant Show Room Srl contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ITINERANT – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta un papero che canta all’interno di un cerchio – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 – Somiglianza – Notorietà – Nesso – Indebito vantaggio – Assenza di motivo legittimo – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Documento presentato per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Irricevibilità. — Causa T-417/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Itinerant Show Room contro la decisione dell'EUIPO che aveva accolto l'opposizione di Save the Duck e negato la registrazione del marchio ITINERANT. Ha confermato sia l'irricevibilità di documenti prodotti tardivamente sia la tutela del marchio anteriore notorio per i piumini ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. Nessun rilievo è stato riconosciuto al motivo fondato sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ritenuto inconferente.
Opposizione a marchio UE figurativo: tutela del marchio notorio, valutazione di somiglianza e nesso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, nonché irricevibilità di prove prodotte per la prima volta in commissione di ricorso.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell'EUIPO abbia correttamente: 1) dichiarato irricevibili documenti prodotti per la prima volta in sede di ricorso amministrativo; 2) accolto l'opposizione sulla base dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, ritenendo sussistenti identità/somiglianza tra i segni, notorietà del marchio anteriore, nesso mentale tra i marchi e indebito vantaggio; 3) se, in subordine, fosse stata violata l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che la commissione di ricorso può dichiarare irricevibili le prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa quando non siano né complementari rispetto a prove già tempestivamente depositate né giustificate da valide ragioni di tardività, e quando non appaiano prima facie rilevanti. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001: i segni erano mediamente simili sul piano visivo e identici sul piano concettuale, il marchio anteriore godeva di notorietà considerevole in Italia per i piumini, il pubblico poteva stabilire un nesso tra i segni e l'uso del marchio richiesto era idoneo a trarre indebito vantaggio dall'immagine e dagli investimenti connessi al marchio notorio; in assenza di giusto motivo, l'opposizione era quindi fondata. Il motivo relativo all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è stato dichiarato inconferente perché la commissione di ricorso non si era pronunciata su tale base.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli da 66 a 71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione a marchio UE figurativo ITINERANT e tutela del marchio notorio
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO che, in un procedimento di opposizione, ha respinto la domanda di registrazione del marchio figurativo ITINERANT. La controversia ruota attorno all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, alla ricevibilità di prove nuove in sede di ricorso amministrativo e, in via subordinata, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).
Fatti e procedimento amministrativo
Itinerant Show Room Srl aveva depositato una domanda di marchio dell'Unione europea per prodotti delle classi 18 e 25. Save the Duck SpA ha proposto opposizione fondandola sul proprio marchio anteriore figurativo raffigurante un papero all'interno di un cerchio, registrato per prodotti delle medesime classi, invocando gli impedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.
La divisione di opposizione aveva respinto integralmente l'opposizione. La commissione di ricorso, invece, ha accolto il gravame dell'opponente, ha annullato la decisione di primo grado e ha respinto la domanda di registrazione, ritenendo sussistente la tutela rafforzata del marchio notorio e il vantaggio indebito derivante dall'uso del segno richiesto.
Primo motivo: irricevibilità delle prove nuove
La ricorrente contestava la decisione della commissione di ricorso di non ammettere documenti depositati per la prima volta in quella sede. Il Tribunale ha richiamato l'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, che attribuisce all'EUIPO un ampio potere discrezionale nel valutare prove tardive, e l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625, che consente di ammettere prove nuove solo se:
- sono prima facie rilevanti per l'esito della causa;
- non sono state presentate in tempo per valide ragioni.
Il Tribunale ha rilevato che i documenti invocati dalla ricorrente non integravano alcuna prova previamente prodotta dinanzi alla divisione di opposizione, poiché su quei punti la ricorrente non aveva presentato né argomentazioni né elementi probatori. Inoltre, tali documenti avrebbero potuto essere depositati tempestivamente e la ricorrente non aveva offerto ragioni idonee a giustificare il ritardo. Quanto al documento 28, il Tribunale ha condiviso il dubbio sulla sua rilevanza e ha escluso che fosse necessario ai fini della validità del ricorso amministrativo. Il motivo è stato quindi respinto.
Secondo motivo: applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001
Il Tribunale ha ricordato che la tutela rafforzata del marchio notorio richiede cumulativamente:
- esistenza di un marchio anteriore registrato;
- identità o somiglianza tra i segni;
- notorietà del marchio anteriore nell'Unione o nello Stato membro interessato;
- uso del segno richiesto senza giusto motivo idoneo a trarre indebito vantaggio o arrecare pregiudizio.
Pubblico di riferimento
La commissione di ricorso aveva individuato nel grande pubblico italiano, con livello medio di attenzione, il pubblico pertinente. Il Tribunale ha confermato tale impostazione.
Confronto dei segni
Il segno richiesto era un marchio complesso composto dalla parola "itinerant" e da un papero stilizzato; il marchio anteriore era figurativo e rappresentava un papero entro un cerchio arancione con bordo nero. Il Tribunale ha confermato che l'elemento dominante del marchio richiesto era quello figurativo, nonostante la presenza del termine "itinerant", in quanto il papero occupava la parte più rilevante del segno, aveva maggiore impatto visivo ed era distintivo rispetto ai prodotti interessati.
Sul piano visivo, le differenze tra i due papero - orientamento, espressione, colori e presenza del cerchio - sono state considerate marginali e difficilmente percepibili. La presenza dell'elemento verbale nel marchio richiesto non era sufficiente a differenziare i segni. Il Tribunale ha quindi confermato una somiglianza visiva media e un'identità concettuale, poiché entrambi i segni richiamano l'idea di un papero; sul piano fonetico, il marchio anteriore, essendo solo figurativo, non era oggetto di comparazione.
Notorietà del marchio anteriore
Il Tribunale ha ritenuto provata la notorietà in Italia del marchio anteriore per i piumini alla data di deposito della domanda contestata. Ha valorizzato complessivamente gli articoli di stampa, gli investimenti pubblicitari, le fatture di vendita, i premi e i riconoscimenti e l'analisi della presenza sui social media. Ha inoltre chiarito che la notorietà può essere dimostrata anche mediante prove del segno usato insieme all'elemento verbale "save the duck", se il pubblico continua a percepire l'origine imprenditoriale dei prodotti, e che non è indispensabile una quota di mercato numericamente indicata.
Nesso tra i segni
Il Tribunale ha affermato che, data la somiglianza dei segni, la notorietà del marchio anteriore e la prossimità tra i prodotti, il pubblico poteva ragionevolmente stabilire un collegamento mentale tra i marchi, pur senza confonderli.
Indebito vantaggio
Quanto al vantaggio indebito, il Tribunale ha ricordato che non serve dimostrare un pregiudizio attuale ed effettivo, essendo sufficiente un rischio futuro non ipotetico. Ha condiviso l'analisi della commissione di ricorso secondo cui l'uso del marchio richiesto poteva trasferire ai prodotti della ricorrente l'immagine di qualità, sostenibilità, attenzione ambientale e beneficenza associata al marchio Save the Duck, facilitandone la commercializzazione senza corrispettivo né sforzo proprio. La mancanza di un giusto motivo non era stata contestata o provata dalla ricorrente.
Il motivo è stato quindi respinto.
Terzo motivo: articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
La ricorrente sosteneva che il richiamo all'associazione tra i marchi escludesse il rischio di confusione. Il Tribunale ha dichiarato il motivo inconferente, osservando che la commissione di ricorso non aveva esaminato l'opposizione sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ma soltanto su quella dell'articolo 8, paragrafo 5.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Itinerant Show Room Srl a sopportare le proprie spese e quelle dell'EUIPO e di Save the Duck SpA.
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