Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-744/19

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 14 settembre 2022. — Methanol Holdings (Trinidad) Ltd contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d’America – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 – Articolo 3, paragrafi da 1 a 3 e da 5 a 8, del regolamento (UE) 2016/1036 – Vendite realizzate tramite società collegate – Costruzione del prezzo all’esportazione – Pregiudizio per l’industria dell’Unione – Calcolo della sottoquotazione dei prezzi – Nesso causale – Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036 – Calcolo del margine di pregiudizio – Eliminazione del pregiudizio. — Causa T-744/19

Giurisprudenza europea62019TJ0744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Methanol Holdings (Trinidad) Ltd contro il regolamento che ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di UAN originari di Trinidad e Tobago, Russia e Stati Uniti. La società contestava soprattutto il metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del margine di pregiudizio, sostenendo che la Commissione avesse applicato per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base in modo incompatibile con l’articolo 3. Il Tribunale conferma invece che, in presenza di vendite tramite società collegate, la costruzione del prezzo all’esportazione può essere utilizzata per garantire un confronto equo, purché i prezzi siano riportati allo stesso stadio commerciale. Respinge quindi anche la censura sul livello del dazio antidumping fissato.

Dazio antidumping su miscugli di urea e nitrato di ammonio: legittimità del metodo della Commissione per calcolare sottoquotazione, pregiudizio e livello del dazio in presenza di vendite tramite società collegate

La questione giuridica

Se, nell’inchiesta antidumping sui miscugli di urea e nitrato di ammonio, la Commissione abbia violato l’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1036 e il principio di equo confronto costruendo il prezzo all’esportazione ai fini della sottoquotazione mediante analogia con l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, senza confrontare prezzi allo stesso stadio commerciale; se tale metodo infici anche il calcolo del margine di pregiudizio e, di riflesso, il livello del dazio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4.

Principio di diritto

Il Tribunale ha ritenuto legittimo, nel caso concreto, il ricorso della Commissione a un prezzo all’esportazione costruito per valutare la sottoquotazione quando le vendite nell’Unione avvenivano tramite importatore collegato, poiché il prezzo dichiarato non era attendibile per la relazione infragruppo. Tuttavia, ha confermato che il confronto ai fini della sottoquotazione deve avvenire allo stesso stadio commerciale e che, nel primo calcolo supplementare, la Commissione aveva correttamente neutralizzato le spese SGAV e il profitto delle società collegate anche dal lato dell’industria dell’Unione, realizzando un confronto obiettivo ed equo. Di conseguenza, la Commissione non ha violato l’articolo 3 del regolamento di base né il principio di parità di trattamento, e il dazio antidumping definitivo non eccede il livello necessario a eliminare il pregiudizio.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafi 3, 6, lettera b), 8, 9 e 10, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 7, paragrafo 2, e paragrafo 2 quinquies, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 9, paragrafo 4, regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/576

Dazio antidumping su miscugli di urea e nitrato di ammonio: legittimità del metodo di calcolo della sottoquotazione

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Methanol Holdings (Trinidad) Ltd contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688, con cui la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio (UAN) originari, tra l’altro, di Trinidad e Tobago. Il contenzioso verte soprattutto sulla metodologia utilizzata dalla Commissione per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, il margine di pregiudizio e, di riflesso, il livello del dazio definitivo.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva aperto l’inchiesta antidumping nel 2018. Il prodotto in esame era costituito da miscugli di UAN in soluzione acquosa o ammoniacale, classificati nel codice NC 31028000. La ricorrente, unico produttore-esportatore cooperante di Trinidad e Tobago, vendeva nell’Unione tramite una società collegata, la Helm AG, che rivendeva poi a clienti indipendenti e ad altre società collegate stabilite nell’Unione.

Nel regolamento definitivo la Commissione:

  • ha costruito il valore normale per Trinidad e Tobago ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, e paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base;
  • ha costruito il prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, perché le vendite avvenivano tramite importatore collegato;
  • ha determinato un margine di dumping per la ricorrente del 55,8%;
  • ha ritenuto sussistente un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5;
  • ha fissato per la ricorrente un dazio antidumping definitivo di 22,24 EUR per tonnellata.

Motivo unico del ricorso

La ricorrente articolava un motivo unico in tre censure sostanziali:

  • il metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi e dei prezzi indicativi violerebbe l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, perché la Commissione avrebbe applicato per analogia l’articolo 2, paragrafo 9;
  • lo stesso metodo violerebbe l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e da 5 a 8, perché non terrebbe conto dei prezzi realmente negoziati con acquirenti indipendenti e non confronterebbe prezzi allo stesso stadio commerciale;
  • il dazio definitivo eccederebbe il livello necessario per eliminare il pregiudizio, in violazione dell’articolo 9, paragrafo 4.

Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 2 del regolamento di base, sul prezzo all’esportazione e sul suo eventuale carattere costruito;
  • l’articolo 3 del regolamento di base, che disciplina la nozione di pregiudizio, l’esame del volume delle importazioni, degli effetti sui prezzi e dell’incidenza sull’industria dell’Unione;
  • l’articolo 9, paragrafo 4, sul livello del dazio e sulla regola del dazio inferiore;
  • la sentenza Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T-301/16, in cui il Tribunale aveva già affermato che il calcolo della sottoquotazione richiede un confronto obiettivo ed equo, allo stesso stadio commerciale.

Ragionamento della Corte: prezzo all’esportazione costruito e articolo 3 del regolamento di base

Sul primo profilo, il Tribunale osserva che gli articoli 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di base non prescrivono un metodo specifico per determinare l’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili dell’industria dell’Unione. Ne deriva che l’articolo 3, paragrafo 1, non esclude in sé l’uso di un prezzo all’esportazione costruito per valutare il pregiudizio.

Richiamando l’articolo 2, paragrafi 8 e 9, il Tribunale sottolinea che, quando il prezzo all’esportazione non è attendibile per l’esistenza di un rapporto di collegamento, le istituzioni possono costruirlo a partire dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente. Poiché la ricorrente esportava nell’Unione solo tramite importatore collegato, la Commissione poteva legittimamente tener conto di tale relazione infragruppo e costruire il prezzo all’esportazione per il calcolo della sottoquotazione.

Ragionamento della Corte: confronto allo stesso stadio commerciale

La questione decisiva riguarda però l’equità del confronto. Il Tribunale ribadisce il principio già espresso in Jindal Saw: per valutare la sottoquotazione, i prezzi devono essere confrontati allo stesso stadio commerciale, altrimenti il risultato è artificiale e non consente una corretta valutazione del pregiudizio.

Nel caso concreto, il Tribunale rileva che nel calcolo principale la Commissione aveva ridotto i prezzi dei produttori-esportatori delle SGAV e del profitto delle loro società collegate nell’Unione, ma non aveva effettuato un’analoga deduzione per le vendite dell’industria dell’Unione realizzate tramite operatori collegati, pari al 40% del campione. Questo rendeva il confronto viziato e contrario all’articolo 3, paragrafo 2.

Tuttavia, la Commissione aveva poi effettuato due calcoli supplementari alla luce della sentenza Jindal:

  • nel primo, aveva detratto anche le SGAV e i profitti delle società collegate dell’industria dell’Unione, riportando i prezzi dei due lati al medesimo stadio commerciale;
  • nel secondo, in via subordinata, aveva escluso le vendite dell’industria dell’Unione tramite parti collegate.

Il Tribunale ritiene che il primo calcolo supplementare soddisfi l’esigenza di confronto obiettivo ed equo e neutralizzi il vizio del calcolo principale. La sottoquotazione risultava comunque sussistente anche con tale metodo corretto.

Ragionamento della Corte: depressione e contrazione dei prezzi

Il Tribunale osserva inoltre che l’inchiesta aveva rilevato, oltre alla sottoquotazione, anche una contrazione e una depressione dei prezzi sul mercato dell’Unione. Questi elementi corroboravano l’analisi del pregiudizio e del nesso causale ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 3 e 5.

La censura della ricorrente volta a contestare tali elementi viene dichiarata irricevibile, perché sollevata solo in replica e non fondata su elementi nuovi emersi nel corso del giudizio. In ogni caso, il Tribunale afferma che, poiché la sottoquotazione era stata correttamente accertata nel primo calcolo supplementare, gli ulteriori elementi relativi a depressione e contrazione dei prezzi restavano idonei a sostenere la conclusione di un pregiudizio notevole.

Ragionamento della Corte: prezzi indicativi e parità di trattamento

Quanto al margine di sottoquotazione dei prezzi indicativi, il Tribunale rileva che esso è stato calcolato sulla base del costo di produzione dei produttori dell’Unione, senza aggiungere costi di società di vendita collegate. Perciò il vizio contestato non sussisteva in tale calcolo.

Quanto alla pretesa violazione del principio di parità di trattamento, il Tribunale la esclude: la Commissione non aveva trattato in modo identico situazioni diverse, ma aveva semplicemente riportato i prezzi al medesimo stadio commerciale per entrambi i lati del confronto, in modo da garantire un esame equo e obiettivo.

Ragionamento della Corte: livello del dazio antidumping

Respinte le prime due censure, cade anche la terza. Il Tribunale osserva che l’argomento secondo cui il dazio antidumping eccederebbe il livello necessario a eliminare il pregiudizio presupponeva l’illegittimità del calcolo del margine di pregiudizio e del margine di sottoquotazione dei prezzi indicativi. Poiché tale premessa è infondata, non vi è violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Methanol Holdings (Trinidad) Ltd alle spese del giudizio, incluse quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, in materia antidumping:

  • il prezzo all’esportazione può essere costruito quando le vendite nell’Unione avvengono tramite importatore collegato;
  • il calcolo della sottoquotazione deve però garantire un confronto obiettivo ed equo, effettuato allo stesso stadio commerciale;
  • il vizio del calcolo principale può essere neutralizzato da un calcolo supplementare correttamente impostato;
  • se il livello del dazio deriva da un margine di pregiudizio validamente determinato, non vi è violazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdazi doganalipregiudizio all'industria dell'unionesottoquotazione dei prezziimportazioni da paesi terzi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.