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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-604/18

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 14 settembre 2022. — Google LLC e Alphabet, Inc. contro Commissione europea. — Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Dispositivi mobili intelligenti – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE – Nozioni di piattaforma e di mercato multifaccia («ecosistema») – Sistema operativo (Google Android) – Portale di vendita di applicazioni (Play Store) – Applicazioni per la ricerca e per la navigazione (Google Search e Chrome) – Accordi con i costruttori di dispositivi e con gli operatori di reti mobili – Infrazione unica e continuata – Nozioni di piano globale e di comportamenti attuati nell’ambito della medesima infrazione (pacchetti di prodotti, pagamenti in cambio dell’esclusiva e obblighi antiframmentazione) – Effetti preclusivi – Diritti della difesa – Competenza estesa al merito. — Causa T-604/18

Giurisprudenza europea62018TJ0604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto in larga parte il ricorso di Google contro la decisione della Commissione nel caso Android, confermando le violazioni relative ai pacchetti di preinstallazione Google Search/Chrome e agli obblighi antiframmentazione. Ha però annullato la parte della decisione concernente gli ARR per portafoglio, ritenendo insufficiente la prova dell’effetto escludente e ravvisando anche una violazione dei diritti della difesa sul test AEC. L’ammenda è stata conseguentemente ridotta a 4,125 miliardi di euro.

Abuso di posizione dominante nel mercato Android: vendita abbinata, accordi di ripartizione dei ricavi e obblighi di compatibilità, con annullamento parziale della decisione e riduzione dell’ammenda

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Commissione nel caso Google Android, il Tribunale era chiamato a valutare se Google avesse abusato della propria posizione dominante mediante: (i) le condizioni di preinstallazione negli ADAM, (ii) gli accordi di ripartizione dei ricavi negli ARR per portafoglio, (iii) gli obblighi antiframmentazione negli AAF/OAF; e se il procedimento amministrativo avesse rispettato i diritti della difesa e il calcolo dell’ammenda fosse corretto.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che Google ha commesso un’infrazione unica e continuata all’articolo 102 TFUE mediante le condizioni di preinstallazione degli ADAM e gli obblighi antiframmentazione degli AAF, nonché mediante la vendita abbinata di Google Search e Chrome, ma ha annullato la qualificazione come abusivi degli ARR per portafoglio perché la Commissione non ha dimostrato in modo sufficiente la loro capacità di escludere un concorrente altrettanto efficiente e ha inoltre violato i diritti della difesa non concedendo una nuova audizione sul punto. In conseguenza di tale annullamento parziale, il Tribunale ha ridotto l’ammenda da 4.342.865.000 euro a 4.125.000.000 euro, confermando la responsabilità solidale di Alphabet per 1.520.605.895 euro.

Norme richiamate

  • Articolo 102 TFUE
  • Articolo 54 dell’accordo SEE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 261 TFUE
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE

Abuso di posizione dominante nel caso Google Android

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Google LLC e Alphabet, Inc. avverso la decisione della Commissione nel caso AT.40099 – Google Android, adottata ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. Il Tribunale esamina un complesso sistema di pratiche relative al sistema operativo Android, al Play Store, a Google Search, a Chrome e agli accordi con OEM e MNO.

Fatti e decisione amministrativa

Google era attiva nel settore dei servizi Internet e aveva sviluppato Android come piattaforma open source, ma per ottenere il pacchetto GMS gli OEM dovevano accettare vari accordi con Google. La Commissione aveva individuato tre gruppi di restrizioni:

  • condizioni di preinstallazione negli ADAM;
  • obblighi antiframmentazione negli AAF;
  • accordi di ripartizione dei ricavi negli ARR per portafoglio. La Commissione aveva qualificato tali pratiche come infrazione unica e continuata e aveva inflitto un’ammenda di 4.342.865.000 euro, ordinando altresì la cessazione delle pratiche.

Quadro normativo e standard di controllo

Il Tribunale ricorda che il sindacato sulle decisioni della Commissione in materia di concorrenza è un controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, integrabile con la competenza estesa al merito ex articolo 261 TFUE e articolo 31 del regolamento n. 1/2003 per le ammende. La Corte ribadisce che la Commissione deve provare l’infrazione con elementi precisi e concordanti e che ogni dubbio deve giovare all’impresa, in linea con la presunzione di innocenza di cui all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta.

Primo motivo: definizione del mercato e posizione dominante

Google contestava la definizione dei mercati rilevanti e la constatazione della posizione dominante. Il Tribunale accetta che, nell’economia digitale, il mercato debba essere letto anche in chiave di ecosistema e di mercati interconnessi, ma conferma la segmentazione effettuata dalla Commissione: SO su licenza, portali di vendita di applicazioni Android e mercati nazionali della ricerca generale. Soprattutto, il Tribunale respinge l’argomento secondo cui iOS/Apple costituirebbero un vincolo concorrenziale sufficiente. Ritiene che la concorrenza esercitata da Apple sia indiretta, limitata e non tale da impedire a Google di comportarsi in modo sostanzialmente indipendente. Vengono confermati anche il test SSNDQ, la rilevanza della fedeltà degli utenti, i costi di switching e il limitato peso della licenza AOSP come vincolo concorrenziale.

Secondo motivo: condizioni di preinstallazione degli ADAM

Il Tribunale conferma che il pacchetto Google Search + Play Store e il pacchetto Chrome + Play Store/Google Search costituivano vendite abbinate capaci di restringere la concorrenza. Ricostruisce il ruolo dello “status quo bias” connesso alla preinstallazione, sottolinea l’importanza quantitativa della presenza di Google sui dispositivi Android e respinge la tesi secondo cui il download o l’accesso via browser sarebbero stati rimedi sufficienti. La Corte afferma che i concorrenti non potevano compensare in pratica il vantaggio di Google: i download erano troppo limitati, i browser concorrenti non potevano essere effettivamente impostati come predefiniti in presenza di Chrome e AAF/ADAM, e il contesto economico complessivo mostrava che le condizioni imposte a OEM e MNO rafforzavano il potere di mercato di Google. Vengono respinte anche le giustificazioni obiettive invocate da Google, compreso l’argomento della necessità di finanziare Android: la Commissione poteva legittimamente ritenere che Google disponesse di altre fonti di reddito e che la gratuità del sistema non richiedesse le pratiche contestate.

Terzo motivo: ARR per portafoglio

Su questo punto il Tribunale si discosta dalla Commissione. Riconosce che gli ARR per portafoglio avevano una componente di esclusiva, ma ritiene che la Commissione non abbia dimostrato in modo sufficientemente solido la loro capacità di escludere la concorrenza. In particolare, la Corte critica:

  • la sottovalutazione/errata qualificazione della copertura del mercato;
  • il ricorso a un test AEC metodologicamente fragile;
  • l’uso di costi e ipotesi non adeguatamente corroborati presso Google;
  • la mancata dimostrazione del peso effettivo dei ricavi e delle preinstallazioni in relazione ai mercati nazionali della ricerca generale. Il Tribunale accoglie anche la censura procedurale: Google avrebbe dovuto poter essere sentita nuovamente, poiché le lettere di esposizione dei fatti avevano modificato sostanzialmente il test AEC senza una comunicazione degli addebiti complementare. Per questo annulla la parte della decisione relativa agli ARR per portafoglio.

Quarto motivo: obblighi antiframmentazione e fork Android non compatibili

Il Tribunale conferma invece che la pratica di subordinare la licenza di Play Store e Google Search all’accettazione degli OAF negli AAF era abusiva nella parte in cui impediva agli OEM di commercializzare dispositivi con fork Android non compatibili. La Corte ritiene provato che Google perseguiva consapevolmente una strategia volta a impedire sbocchi commerciali a tali fork, che costituivano una minaccia concorrenziale credibile. Le giustificazioni invocate da Google sono respinte: la tutela della compatibilità all’interno dell’ecosistema Android non giustificava il divieto imposto ai fork non compatibili; il rischio di frammentazione non risultava dimostrato in modo sufficiente; la protezione della reputazione e la pretesa necessità di evitare “guadagni inattesi” non legittimavano l’esclusione dal mercato; inoltre, gli effetti pro-concorrenziali del modello open source non imponevano di accettare restrizioni che privassero i fork alternativi di ogni sbocco.

Quinto motivo: diritti della difesa

Sul diritto di accesso al fascicolo, il Tribunale rileva che numerose note relative alle riunioni con terzi erano tardive e troppo sommarie per soddisfare l’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, ma conclude che Google non ha dimostrato che ciò le abbia impedito di difendersi più efficacemente. Diversamente, accoglie la censura sul rifiuto di una nuova audizione in relazione agli ARR per portafoglio: le lettere di esposizione dei fatti avevano sostanzialmente modificato il quadro accusatorio e il test AEC, sicché la Commissione avrebbe dovuto adottare una comunicazione degli addebiti complementare e consentire una nuova audizione. Questa violazione procedurale rafforza l’annullamento della parte relativa agli ARR per portafoglio.

Ammenda e competenza estesa al merito

Il Tribunale conferma che l’infrazione è stata commessa intenzionalmente, poiché Google era pienamente consapevole degli effetti delle pratiche adottate. Ritiene tuttavia che l’ammenda della Commissione fosse eccessiva alla luce dell’annullamento parziale e della diversa intensità delle condotte nel tempo. Tenendo conto della gravità, della durata, della strategia complessiva, della complementarità tra le condotte confermate e del principio di personalità della sanzione, il Tribunale riforma l’importo della sanzione in 4.125.000.000 euro, con responsabilità solidale di Alphabet fino a 1.520.605.895 euro.

Dispositivo

La decisione della Commissione è annullata solo nella parte relativa al quarto abuso, cioè agli ARR per portafoglio. L’ammenda è ridotta da 4,342865 miliardi a 4,125 miliardi di euro. Per il resto, il ricorso è respinto e ciascuna parte sopporta le proprie spese, con i relativi intervenienti che sopportano le proprie.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaabuso di posizione dominanteeconomia digitalediritti della difesasanzioni amministrative

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