Tribunale, Sentenza T-179/21
Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 14 September 2022. — QN v European Commission. — Civil service – Officials – Appraisal report – 2019 appraisal procedure – Obligation to state reasons – Manifest error of assessment – Duty to have regard for the welfare of officials – Liability. — Case T-179/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di un funzionario contro la sua relazione di valutazione 2019 della Commissione. Ha ritenuto infondate le censure su competenza del firmatario, obbligo di motivazione, imparzialità, errore manifesto, mancata fissazione di obiettivi e presunto mobbing. Conseguentemente, è stata esclusa anche la domanda risarcitoria per danno non patrimoniale.
Impugnazione di una valutazione annuale di un funzionario della Commissione: limiti del sindacato del giudice UE su motivazione, imparzialità, errori manifesti e asserito mobbing nel procedimento di appraisal
La questione giuridica
Se la relazione di valutazione 2019 del funzionario fosse illegittima per difetto di competenza del firmatario, insufficienza di motivazione, violazione dell’obbligo di obiettività e imparzialità, errore manifesto di valutazione, mancata definizione di obiettivi annuali, violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, delle disposizioni generali di esecuzione e del dovere di sollecitudine, nonché se sussistesse il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che una relazione di valutazione annuale di un funzionario della Commissione è illegittima solo in presenza di violazioni sostanziali delle regole procedurali, di difetto di motivazione tale da impedire la difesa o il controllo giurisdizionale, di errore manifesto di valutazione o di abuso di potere. In assenza di una regola interna vincolante che imponga la fissazione di obiettivi annuali, la mancanza di tali obiettivi non invalida la valutazione; inoltre, commenti sintetici ma individualizzati possono essere sufficienti senza esempi concreti. La presenza di tensioni lavorative o di frizioni con il superiore non basta, da sola, a dimostrare mancanza di imparzialità o mobbing, né fonda il risarcimento del danno se non si prova un nesso tra le condotte dedotte e la relazione di valutazione.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 12a, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 7, paragrafo 3, della Commission Decision C(2013) 8985 final
- Articolo 7, paragrafo 4, della Commission Decision C(2013) 8985 final
- Articolo 2 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto
- Articolo 5 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Impugnazione della relazione di valutazione 2019 di un funzionario della Commissione
Il Tribunale, con sentenza del 14 settembre 2022, ha esaminato un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario della Commissione contro la sua appraisal report 2019 e contro la decisione di rigetto del reclamo amministrativo. La controversia riguarda i limiti del controllo giurisdizionale sulle valutazioni del personale, in particolare quanto a motivazione, imparzialità, errore manifesto e tutela della salute e dignità del funzionario.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente, funzionario AD 7 della Commissione dal 2009, aveva ricevuto per il 2017 e 2018 una valutazione generale di "satisfactory". Nel 2019 i rapporti con il superiore divennero tesi; il funzionario fu poi in malattia per alcuni mesi. La relazione 2019 fu firmata dall’appeal assessor il 5 giugno 2020, dopo un dialogo con il ricorrente, e confermò la valutazione di "satisfactory".
Successivamente il ricorrente presentò reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contestando alcuni commenti della relazione, in particolare sulla preferenza per gli aspetti tecnici rispetto a quelli politici, sulla necessità di migliorare comunicazione e cooperazione, e su un passaggio del motivare del rigetto dell’appello che alludeva alla possibile messa in dubbio della sua condotta. Il reclamo fu respinto il 22 dicembre 2020.
Oggetto delle censure
Il ricorrente chiedeva l’annullamento della relazione 2019, o almeno delle sole parti contestate, e in subordine l’annullamento del rigetto del reclamo. Domandava inoltre il risarcimento di EUR 50 000 per danno non patrimoniale. A sostegno del ricorso articolava quattro censure principali, alle quali ne aggiungeva una quinta in udienza:
- incompetenza del soggetto che aveva sottoscritto la relazione in prima battuta;
- insufficienza di motivazione;
- violazione del principio di imparzialità e obiettività ex articolo 41, paragrafo 1, della Carta;
- violazione dell’articolo 43 dello Statuto, delle disposizioni generali di esecuzione e del dovere di sollecitudine, nonché errore manifesto di valutazione e abuso di potere;
- mancanza di competenza del firmatario elettronico della relazione.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 43 dello Statuto, che impone una relazione annuale sulla capacità, efficienza e condotta del funzionario, e le disposizioni generali di esecuzione adottate dalla Commissione, in particolare l’articolo 2 e l’articolo 5 delle GIPs e l’articolo 7, paragrafo 3, della decisione interna applicabile al procedimento di appello. Ricorda inoltre che la relazione diventa definitiva solo con la firma dell’appeal assessor e che tale versione costituisce l’atto lesivo impugnabile.
Prima questione: competenza del firmatario della relazione
Quanto al quinto motivo, il ricorrente sosteneva che il membro dell’Account Management Centre che aveva firmato elettronicamente la relazione, dopo il pensionamento del reporting officer, fosse incompetente. Il Tribunale ha respinto la censura rilevando che la relazione finale era stata comunque firmata dall’appeal assessor competente. La mancata firma della bozza iniziale da parte del reporting officer non poteva quindi comportare l’annullamento dell’atto finale; inoltre, il ricorrente non aveva fornito alcun elemento preciso e obiettivo atto a dimostrare l’asserita incompetenza del firmatario.
Seconda questione: obbligo di motivazione
Il Tribunale ha poi esaminato la censura di difetto di motivazione. Ha ricordato che la relazione deve contenere una motivazione sufficiente e dettagliata per consentire al funzionario di formulare osservazioni e per permettere al giudice di controllarne la legittimità, ma non è necessario che il reporting officer riporti tutti i fatti o fornisca esempi concreti a sostegno di ogni giudizio di valore.
Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato che la valutazione generale era ancora "satisfactory", come negli anni precedenti, e non risultava meno favorevole. I commenti contestati erano giudicati sufficientemente chiari, individualizzati e coerenti con il criterio valutato. Anche il passaggio dell’appeal assessor non richiedeva ulteriori precisazioni, poiché egli aveva confermato l’impostazione della relazione originaria senza contestarne la validità. La motivazione è stata dunque ritenuta sufficiente.
Terza questione: obiettività e imparzialità
Quanto all’asserita mancanza di imparzialità, il Tribunale ha ricordato che l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta tutela il diritto a un trattamento imparziale, ma esiste una presunzione di imparzialità in assenza di prova contraria. Le tensioni tra funzionario e superiore, o persino un reclamo per molestie, non bastano da sole a dimostrare che il superiore non fosse in grado di valutare oggettivamente il lavoro del subordinato.
Nel caso concreto, gli episodi evocati dal ricorrente mostravano al più frizioni e irritazione, ma non indicavano bias o pregiudizi tali da rendere inattendibile la valutazione. Quanto all’appeal assessor, il Tribunale ha ritenuto non dimostrato che fosse privo di indipendenza o che non avesse riesaminato la relazione con obiettività. La censura è stata quindi respinta.
Quarta questione: assenza di obiettivi annuali e manifest error
Il ricorrente sosteneva che la mancata fissazione di obiettivi all’inizio del periodo di valutazione rendesse la relazione illegittima. Il Tribunale ha riconosciuto che, in presenza di regole interne vincolanti, l’assenza di obiettivi può costituire una violazione sostanziale; tuttavia, nel caso della Commissione, né lo Statuto né le GIPs impongono un tale obbligo, e i documenti invocati dal ricorrente avevano valore di semplici raccomandazioni o orientamenti non vincolanti.
Di conseguenza, il fatto che non fossero stati fissati obiettivi non era idoneo a integrare errore manifesto di valutazione, violazione del dovere di sollecitudine o lesione del principio di buona amministrazione.
Quinta questione: critica ai commenti della relazione e presunto mobbing
Il Tribunale ha esaminato i commenti relativi al lavoro del ricorrente su Pillar 1, al rapporto con gli aspetti politici, e alle difficoltà di comunicazione e cooperazione con i colleghi. Ha rilevato che il reporting officer dispone di un ampio margine discrezionale e non è tenuto a riportare tutti i fatti né a fornire esempi specifici per ogni giudizio. Inoltre, il giudizio secondo cui il ricorrente sembrava più a suo agio con gli aspetti tecnici che con quelli politici era un apprezzamento di valore non verificabile in sé; il solo fatto di non accompagnarlo con esempi non bastava a renderlo implausibile.
Quanto alle contestazioni sul "some elements mentioned orally" e sull’affermazione che il lungo colloquio non aveva indotto l’appeal assessor a ritenere inaccurata la relazione, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente avesse comunque avuto modo di discutere quegli elementi e che non vi fosse violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, delle GIPs.
Sulla tesi del mobbing, il Tribunale ha ricordato che una censura di molestie può, in casi eccezionali, essere invocata per contestare altri atti amministrativi, ma occorre provare un nesso tra le condotte asseritamente vessatorie e il contenuto dell’atto impugnato. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva dimostrato né l’esistenza di molestie ai sensi dell’articolo 12a, paragrafo 3, dello Statuto, né il loro impatto sulla relazione di valutazione. I documenti medici prodotti non consentivano di collegare le sue difficoltà di salute a un effettivo harassment sul lavoro.
Domanda risarcitoria
Poiché il ricorso di annullamento è stato respinto, il Tribunale ha dichiarato infondata anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Ha applicato il principio secondo cui, quando la domanda risarcitoria è strettamente connessa alla domanda di annullamento, il rigetto di quest’ultima comporta anche il rigetto della prima.
Dispositivo
Il Tribunale ha quindi:
- respinto integralmente il ricorso;
- condannato QN alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- il controllo giurisdizionale sulle appraisal reports resta limitato a legalità procedurale, esattezza materiale dei fatti, errore manifesto e abuso di potere;
- la motivazione può essere concisa ma deve essere individualizzata e sufficiente;
- il disaccordo personale o la tensione con il superiore non bastano a fondare una violazione dell’imparzialità;
- la mancata fissazione di obiettivi annuali non è di per sé illegittima se non esiste una regola interna vincolante che la imponga;
- per invocare il mobbing in relazione a una relazione di valutazione è necessario provare un collegamento concreto tra le condotte vessatorie e l’atto impugnato.
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