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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-603/19

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 14 settembre 2022 (Estratti). — Helsingin Bussiliikenne Oy contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Autolinee – Prestito per l’acquisto e crediti di gestione concessi dal Comune di Helsinki – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Continuità economica – Diritti procedurali delle parti interessate – Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 – Obbligo di motivazione. — Causa T-603/19

Giurisprudenza europea62019TJ0603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Helsingin Bussiliikenne Oy contro la decisione della Commissione che dichiarava incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dal Comune di Helsinki e ne ordinava il recupero, estendendo l’obbligo alla nuova HelB per continuità economica. Pur riconoscendo che la Commissione avrebbe dovuto associare maggiormente la società acquirente al procedimento, il Tribunale ha ritenuto che tale omissione non avesse inciso sul contenuto della decisione finale. La domanda di annullamento è stata quindi respinta integralmente.

Aiuti di Stato concessi dal Comune di Helsinki a favore di Helsingin Bussiliikenne: continuità economica tra vecchia e nuova società e obblighi procedurali della Commissione nel procedimento di indagine formale.

La questione giuridica

Se la Commissione, dopo l’avvio del procedimento d’indagine formale in materia di aiuti di Stato, fosse tenuta a rettificare o estendere la decisione di avvio e a consentire alla società acquirente delle attività della beneficiaria originaria di presentare osservazioni, quando nella decisione finale ha accertato una continuità economica e ha esteso a tale acquirente l’obbligo di recupero dell’aiuto; e se il mancato coinvolgimento dell’acquirente integrasse una violazione dei suoi diritti procedurali tale da comportare l’annullamento della decisione.

Principio di diritto

Nel procedimento di controllo degli aiuti di Stato, gli interessati hanno il diritto di partecipare utilmente al procedimento ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589; se, dopo la decisione di avvio, emergono circostanze nuove e determinanti che inducono la Commissione a esaminare la continuità economica tra il beneficiario originario e l’acquirente delle attività, la Commissione deve consentire a quest’ultimo di presentare osservazioni. Tuttavia, nel caso di specie, la Commissione non era tenuta ad adottare una nuova o rettificata decisione di avvio perché non aveva modificato l’identificazione del beneficiario originario né l’oggetto del procedimento; la violazione riscontrata è stata qualificata come irregolarità procedurale non idonea all’annullamento, poiché la ricorrente non ha dimostrato che, se ascoltata, la decisione finale avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 7 del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/1589

Aiuti di Stato concessi dal Comune di Helsinki a favore di Helsingin Bussiliikenne: continuità economica e diritti procedurali

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Helsingin Bussiliikenne Oy contro la decisione della Commissione che ha qualificato come aiuti di Stato incompatibili alcune misure concesse dal Comune di Helsinki e ha ordinato il recupero delle somme, estendendo l’obbligo anche alla società acquirente delle attività della beneficiaria originaria per effetto della continuità economica.

Fatti e procedimento amministrativo

La vecchia HelB, detenuta dal Comune di Helsinki, aveva beneficiato tra il 2002 e il 2012 di diversi prestiti e crediti di gestione. Nel 2011 era stata presentata una denuncia alla Commissione; nel 2015 la Commissione aveva avviato il procedimento d’indagine formale con decisione di avvio pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Successivamente, nel dicembre 2015, la vecchia HelB è stata venduta alla ricorrente, allora Viikin Linja Oy, che ha assunto il nome di Helsingin Bussiliikenne Oy.

L’operazione di cessione prevedeva, tra l’altro:

  • una clausola di indennizzo totale dell’acquirente in caso di recupero di aiuti di Stato;
  • un conto di garanzia bloccato;
  • un meccanismo di earn-out legato al raggiungimento di determinati utili.

Nel giugno 2019 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, dichiarando incompatibile l’aiuto di importo pari a EUR 54 231 850 e ordinandone il recupero presso il beneficiario, con estensione dell’obbligo alla nuova HelB per continuità economica.

Questioni giuridiche esaminate

La ricorrente ha dedotto, in particolare, che la Commissione avesse violato i suoi diritti procedurali perché:

  • non l’aveva messa in condizione di presentare osservazioni dopo la cessione delle attività della vecchia HelB;
  • avrebbe dovuto rettificare o completare la decisione di avvio, dato che la decisione finale si fondava su una valutazione della continuità economica e sull’estensione del recupero alla nuova HelB.

La controversia ruotava quindi attorno a due profili: da un lato, l’estensione del recupero per continuità economica; dall’altro, l’ampiezza degli obblighi partecipativi degli interessati nel procedimento sugli aiuti di Stato alla luce dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589.

Normativa e principi richiamati

Il Tribunale richiama:

  • l’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE;
  • l’articolo 263 TFUE;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589;
  • l’articolo 7 e l’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del medesimo regolamento.

Richiama inoltre la giurisprudenza sulla natura del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, sul diritto degli interessati di presentare osservazioni e sulla nozione di continuità economica tra imprese in caso di trasferimento di attivi.

Ragionamento del Tribunale sui diritti procedurali

Il Tribunale ricorda anzitutto che il procedimento sugli aiuti di Stato è avviato nei confronti dello Stato membro e che gli interessati non godono dei diritti della difesa in senso stretto, ma del diritto di partecipare adeguatamente al procedimento. La pubblicazione della decisione di avvio nella Gazzetta ufficiale costituisce il mezzo ordinario per informare gli interessati.

Nel caso di specie, il Tribunale osserva che la Commissione, dopo l’avvio del procedimento, è stata informata della vendita delle attività della vecchia HelB e ha poi esaminato nella decisione finale se l’aiuto dovesse considerarsi trasferito alla nuova HelB per effetto della continuità economica. Pur ritenendo che, in tali circostanze, la Commissione avrebbe dovuto associare maggiormente la ricorrente al procedimento per consentirle di pronunciarsi su tale punto, il Tribunale precisa che non vi era obbligo di adottare una nuova decisione di avvio o una decisione di rettifica, poiché il beneficiario originario e l’oggetto del procedimento non erano stati modificati.

Continuità economica e incidenza dell’eventuale audizione della ricorrente

Per verificare se l’irregolarità procedurale potesse portare all’annullamento, il Tribunale applica il criterio della possibile incidenza sul contenuto della decisione finale. Richiama i parametri giurisprudenziali della continuità economica:

  • oggetto del trasferimento;
  • prezzo;
  • identità dei proprietari/azionisti;
  • momento del trasferimento;
  • logica economica dell’operazione.

Il Tribunale rileva che la Commissione aveva già esaminato tutti questi criteri e che la ricorrente non contestava elementi decisivi come:

  • il trasferimento della totalità degli attivi necessari alla prosecuzione dell’attività;
  • la continuità del servizio con gli stessi autobus, linee e identità cromatica;
  • il fatto che l’attività fosse stata rilevata da un operatore dello stesso mercato;
  • il subentro nei contratti con l’autorità concedente;
  • l’assenza di una modifica significativa del modello commerciale.

Gli investimenti e le misure di integrazione nel gruppo evocati dalla ricorrente sono stati considerati insufficienti a dimostrare una diversa strategia commerciale tale da escludere la continuità economica. Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato che, se avesse potuto presentare osservazioni, la Commissione avrebbe potuto adottare una decisione diversa.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che:

  • la Commissione ha commesso un’irregolarità procedurale non avendo consentito alla ricorrente di intervenire utilmente sulla questione della continuità economica;
  • tale irregolarità non è però sufficiente a determinare l’annullamento, perché non è stato dimostrato un possibile contenuto diverso della decisione finale.

Il ricorso è quindi respinto integralmente e la ricorrente è condannata alle spese, incluse quelle delle intervenienti a sostegno della Commissione; la Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.

Principio affermato

Nel controllo degli aiuti di Stato, quando sopravvengono circostanze nuove dopo l’avvio del procedimento e la Commissione intende fondare la decisione finale sulla continuità economica tra il beneficiario originario e l’acquirente delle attività, quest’ultimo deve essere messo in condizione di presentare osservazioni; tuttavia, l’omesso coinvolgimento comporta l’annullamento solo se l’interessato dimostra che, in sua assenza, la decisione avrebbe potuto essere diversa.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statorecupero degli aiutidiritti procedurali nel procedimento amministrativo UEcontinuità economicatrasporto pubblico locale

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