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Sentenza

Sentenza n. 13/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 8042 inoltrata il : 14/12/2020) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202402740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo spagnolo di specializzazione per il sostegno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 14 dicembre 2020. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., una possibile tardività del ricorso, poiché proposto oltre un anno dopo la scadenza del termine per provvedere, individuata nel 13 aprile 2021. Il Ministero ha inoltre riferito che il ricorrente, il 16 giugno 2025, aveva formalmente rinunciato alla domanda di riconoscimento per partecipare ai corsi INDIRE previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024. Il ricorrente non ha contestato tale rinuncia, limitandosi a richiamare un orientamento giurisprudenziale favorevole sulla tempestività del ricorso in caso di riproposizione dell'istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza decidere nel merito la questione della tempestività del ricorso. Il Collegio ha ribadito in via generale che, quando una domanda di riconoscimento del titolo viene rinnovata, il ricorso contro il silenzio è tempestivo se la nuova intimazione contiene gli elementi necessari per essere qualificata come effettiva riproposizione dell'istanza, idonea a far decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento. Nel caso concreto, tuttavia, la rinuncia presentata dal ricorrente alla domanda sulla quale l'amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi ha fatto venir meno l'oggetto del giudizio e, conseguentemente, l'interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione del fatto che la rinuncia è intervenuta in ragione della normativa sopravvenuta sui corsi INDIRE, successiva alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione contro il silenzio dell'amministrazione e la relativa tutela giurisdizionale; il ricorso è stato proposto sulla base di tali disposizioni.

  • art. 73 c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di segnalare alle parti la possibile causa di irricevibilità o inammissibilità derivante dalla tardiva proposizione del ricorso.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della decisione in forma semplificata.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    Normativa sopravvenuta richiamata quale ragione per la rinuncia del ricorrente alla domanda di riconoscimento del titolo, al fine di partecipare ai corsi INDIRE.

Massime di principio

  • In caso di riproposizione di una domanda amministrativa, il ricorso contro il silenzio è tempestivo se la nuova istanza contiene tutti gli elementi necessari per essere qualificata come autonoma e giuridicamente effettiva riproposizione della domanda originaria; tale riproposizione fa decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento.
  • La rinuncia dell'interessato alla domanda amministrativa sulla quale è fondata l'azione avverso il silenzio fa venir meno l'oggetto del giudizio e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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