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Risoluzione

Risoluzione n. 6 del 8/01/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quale documentazione debbano produrre i soggetti non residenti in Paesi extracomunitari per ottenere le detrazioni per carichi di famiglia previste per il 2007-2009. Viene spiegato come applicare l’art. 2 del regolamento n. 149/2007, distinguendo tra residenti in UE/SEE, non residenti in Stati diversi, e casi particolari di soggetti di origine italiana o con stati civili documentati da autorità italiane o estere.

Interpretazione dell’art. 2 del regolamento n. 149/2007 sulle detrazioni per carichi di famiglia ai non residenti

Interpretazione della documentazione per le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti

La risoluzione affronta i chiarimenti richiesti in merito alla documentazione necessaria per consentire ai soggetti non residenti, in particolare residenti in Paesi extracomunitari, di fruire delle detrazioni per carichi di famiglia. Il documento interpreta l’art. 2 del regolamento approvato con D.M. n. 149 del 2 agosto 2007, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006.

Quadro normativo di riferimento

La risoluzione ricorda che l’art. 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 riconosce, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR anche ai soggetti non residenti. Si tratta di una deroga temporanea alla disciplina ordinaria dell’art. 24 del TUIR, che al comma 2 esclude per i non residenti tali detrazioni.

Le detrazioni spettano solo se il soggetto non residente dimostra:

  • che le persone a carico non possiedano un reddito complessivo superiore al limite previsto dall’art. 12, comma 2, del TUIR, pari a euro 2.840,51, includendo anche i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
  • di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

La prova di tali condizioni deve essere fornita con idonea documentazione individuata dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 149 del 2 agosto 2007.

Regole per i residenti in UE e SEE

Per i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, l’art. 1 del regolamento prevede una modalità semplificata: le condizioni richieste devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Regole per i residenti in Stati diversi da UE e SEE

Per i soggetti residenti in Stati diversi da quelli indicati nell’art. 1 del regolamento, l’art. 2 stabilisce che le condizioni devono essere documentate mediante una delle seguenti modalità:

  • documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
  • documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
  • documentazione validamente ფორმata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa locale, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

La risoluzione precisa che, per i soggetti che risiedono in Paesi extracomunitari, la documentazione deve essere redatta secondo le modalità dell’art. 2 del regolamento.

Chiarimenti interpretativi sui soggetti di origine italiana

La risoluzione chiarisce che la lettera a) dell’art. 2 si riferisce, di norma, ai soggetti non residenti che però vivono in Italia, ad esempio lavoratori dipendenti che soggiornano in Italia per meno di 183 giorni l’anno, poiché l’asseverazione della traduzione è affidata a un’autorità italiana, cioè al prefetto.

Per i soggetti non residenti che non vivono in Italia, risultano più agevolmente applicabili le modalità di cui alle lettere b) e c).

Inoltre, il rinvio alla “documentazione validamente formata dal Paese d’origine” contenuto nella lettera c) deve, per i soggetti di origine italiana come pensionati italiani o contrattisti italiani alle dipendenze dello Stato italiano, intendersi riferito in realtà al Paese di residenza.

Documentazione degli stati civili e casi particolari

Quando gli stati civili sono provati da certificati o attestazioni rilasciati dall’autorità competente del Paese di residenza del soggetto, ad esempio se il matrimonio è stato contratto nel Paese di residenza, la documentazione deve seguire le modalità dell’art. 2, considerando come Paese d’origine quello di residenza.

La risoluzione aggiunge che gli stati civili di soggetti non residenti di origine italiana, se risultano da atti in possesso delle autorità italiane, possono essere documentati anche mediante certificati o attestazioni rilasciate dall’autorità italiana competente; in tali casi, il soggetto può richiedere i relativi certificati anche presso il consolato italiano del Paese di residenza. In questa ipotesi non è necessaria la traduzione in italiano né la relativa asseverazione.

Prova dell’assenza di benefici fiscali nel Paese di residenza

Per dimostrare che le persone a carico non superano il limite reddituale e che il richiedente non beneficia nel Paese di residenza di agevolazioni fiscali per carichi di famiglia, la risoluzione ritiene necessaria una certificazione proveniente dall’autorità fiscale del Paese di residenza, formata ai sensi dell’art. 2 del regolamento.

Richiamo finale ai cittadini extracomunitari residenti in Italia

In chiusura, il documento richiama l’art. 1, comma 1325, della legge n. 296 del 2006, che disciplina i cittadini extracomunitari residenti in Italia che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia tramite sostituto d’imposta o dichiarazione dei redditi. Per tali soggetti la documentazione può essere formata secondo tre modalità:

  • documentazione originale dell’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in italiano e asseverazione del prefetto competente per territorio;
  • documentazione con Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
  • documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa locale, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

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