Risoluzione n. 4 del 4/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2008 chiarisce che il Trust ALFA, costituito per destinare la vendita di immobili alla soddisfazione dei creditori di un concordato preventivo, è un trust non commerciale e opaco. Le eventuali plusvalenze sulla vendita degli immobili non sono imponibili perché i beni erano posseduti dai disponenti da oltre cinque anni, con continuità del periodo di possesso. I redditi sono tassati in capo al trust e non trasparentemente in capo ai creditori.
Tassazione di un trust non commerciale in una procedura di concordato preventivo
Tassazione del Trust ALFA nel concordato preventivo
La Risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2008 affronta il trattamento tributario di un trust costituito nell’ambito di una procedura di concordato preventivo. Il documento valuta la natura del trust, la rilevanza fiscale della vendita di immobili segregati nel trust e il soggetto a cui imputare i redditi prodotti.
Contesto fattuale e finalità del trust
La società BETA s.p.a. in liquidazione volontaria ha proposto ai creditori un concordato preventivo, poi omologato dal Tribunale. Per consentire un grado di soddisfacimento dei creditori superiore alla soglia minima di legge, alcuni soggetti legati alla società, precisamente i componenti del Consiglio di Amministrazione e il coniuge del liquidatore, si sono impegnati a devolvere immobili di loro proprietà a garanzia dell’esito della procedura.
Il concordato viene descritto come un concordato “misto”, nel quale alla cessione dei beni ai creditori si affianca l’impegno di un terzo al pagamento di una percentuale aggiuntiva, con funzione di rafforzamento sussidiario della garanzia principale nel caso in cui il realizzo dei beni dell’impresa non sia sufficiente. L’uso del trust è presentato come strumento idoneo a offrire maggiore certezza rispetto alla semplice offerta di beni da parte di terzi, in quanto consente la segregazione patrimoniale e la destinazione vincolata dei beni a uno scopo specifico.
Il Trust ALFA è stato quindi costituito per segregare il patrimonio immobiliare personale dei membri del C.d.A. e del coniuge del liquidatore, destinando il ricavato della vendita alla soddisfazione dei creditori del concordato. Nel corso del 2005 e del 2006 le due unità immobiliari conferite nel trust sono state vendute.
Quesiti posti dall’istante
Il Trust ALFA chiede chiarimenti su tre profili:
- se possa qualificarsi come trust non commerciale;
- se la vendita degli immobili generi una plusvalenza;
- se il reddito debba essere tassato in capo al trust.
Posizione del contribuente
L’istante ritiene che il Trust ALFA non abbia per oggetto, né eserciti di fatto, un’attività commerciale. Di conseguenza, il reddito complessivo dovrebbe essere determinato secondo l’articolo 143 del TUIR, come per gli enti non commerciali residenti.
Quanto alla cessione degli immobili, il trust sostiene che le eventuali plusvalenze rientrerebbero tra i redditi diversi di cui all’articolo 67 del TUIR. Nel caso concreto, tuttavia, non vi sarebbe imponibile, poiché gli immobili ceduti erano stati acquistati o costruiti da più di cinque anni, con rilevanza del periodo di possesso già maturato in capo al disponente.
Infine, l’istante ritiene che i redditi siano imputabili al trust e non alla massa dei creditori.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sulla natura del trust
L’Agenzia ritiene corretta la soluzione proposta. In primo luogo richiama l’articolo 73, comma 1, del TUIR, che distingue tra:
- trust residenti con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, qualificabili come enti commerciali;
- trust residenti senza oggetto esclusivo o principale commerciale, qualificabili come enti non commerciali;
- trust non residenti, limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Nel caso del Trust ALFA, lo scopo risultante dall’atto istitutivo è il soddisfacimento della massa dei creditori della procedura concordataria. Inoltre, l’attività effettivamente svolta, consistente nella vendita del patrimonio immobiliare del trust, non integra, nel caso concreto, un’attività d’impresa.
Ne consegue che il Trust ALFA è qualificato come trust non commerciale e, in quanto soggetto IRES privo di oggetto esclusivo o principale commerciale, il suo reddito complessivo deve essere determinato secondo l’articolo 143 del TUIR, relativo al reddito complessivo degli enti non commerciali residenti.
Trattamento fiscale della cessione degli immobili
Sul secondo quesito, l’Agenzia afferma che nel caso concreto dalla vendita degli immobili non emerge un reddito imponibile.
In linea generale, la cessione di un immobile da parte di un trust non commerciale può generare, se ricorrono i presupposti, un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. La circolare 48, paragrafo 3.4, viene richiamata per precisare che, ai fini della determinazione della plusvalenza, occorre fare riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente e che il trasferimento dei beni al trustee non interrompe il decorso del quinquennio previsto dall’articolo 67 del TUIR.
Nel caso specifico, poiché gli immobili erano di proprietà dei disponenti da oltre cinque anni, le eventuali plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito imponibile del trust, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR.
Imputazione dei redditi e natura opaca del trust
Quanto all’ultimo quesito, l’Agenzia conferma che i redditi sono imputabili al trust. A tale riguardo richiama la circolare n. 48 del 6 agosto 2007, che distingue tra:
- trust trasparenti, con beneficiari di reddito individuati, in cui i redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari;
- trust opachi, senza beneficiari di reddito individuati, in cui i redditi sono attribuiti direttamente al trust.
La stessa circolare chiarisce che, per “beneficiario individuato”, deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, cioè il soggetto che, rispetto a quel reddito, manifesta una capacità contributiva attuale ed è titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione per trasparenza della quota di reddito.
Nel caso del Trust ALFA, benché nell’atto istitutivo siano indicati come “beneficiari immediati” i creditori del concordato, tali soggetti non corrispondono ai beneficiari individuati di cui all’articolo 73, comma 2, del TUIR. Il trust è quindi qualificato come trust opaco e i redditi sono tassati direttamente in capo al trust medesimo.
Conclusione operativa
La Risoluzione conclude che:
- il Trust ALFA è un trust non commerciale;
- la vendita degli immobili non produce, nel caso concreto, una plusvalenza imponibile;
- il reddito è tassato in capo al trust, in quanto trust opaco e non trasparente.
La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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