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Risoluzione

Risoluzione n. 3 del 4/01/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il conferimento di terreni agricoli in una società di persone agricola in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale può beneficiare delle agevolazioni della legge n. 604/1954: esenzione da bollo e imposte di registro e ipotecaria in misura fissa. La risposta fonda l’estensione sulla lettura sistematica della normativa agricola e precisa che la società deve mantenere i requisiti per cinque anni, pena la decadenza.

Agevolazioni fiscali per il conferimento di terreni agricoli a società agricola IAP

Conferimento di terreni agricoli a società agricola IAP

La risoluzione esamina il trattamento fiscale del conferimento di terreni agricoli, di proprietà di un privato, in una società semplice agricola in cui almeno un socio-amministratore possiede la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Il tema centrale è se a tale atto possano applicarsi le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, come richiamata e integrata dalla normativa successiva.

Quesito e questione interpretativa

L’istante chiede se il conferimento possa rientrare tra gli atti agevolati dall’articolo 1 della legge n. 604 del 1954, considerato che l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 estende alle società agricole qualificate IAP le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta riconosciute alle persone fisiche coltivatori diretti. Il dubbio nasce dal fatto che l’elenco degli atti agevolati della legge del 1954 non menziona espressamente i conferimenti di beni in società.

Soluzione prospettata dal contribuente

Secondo l’istante, il conferimento dovrebbe comunque fruire delle agevolazioni per due ragioni principali:

  • l’elencazione contenuta nell’articolo 1 della legge n. 604 del 1954 sarebbe interpretabile in senso ampio, poiché altri numeri della norma farebbero riferimento genericamente ad atti di acquisto;
  • al momento dell’emanazione della legge del 1954 le società non erano ancora considerate possibili beneficiarie di agevolazioni riservate in origine alle persone fisiche, mentre il decreto legislativo n. 99 del 2004 avrebbe introdotto un principio idoneo a estendere il beneficio anche ai conferimenti in società.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 99 del 2004 estende alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, le agevolazioni in materia di imposizione indiretta previste per i coltivatori diretti. Tra queste rientrano le società di persone, purché:

  • lo statuto preveda l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile;
  • almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

La principale agevolazione in materia di imposte indirette è individuata nel combinato disposto dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 604 del 1954 e dell’articolo 28, ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, che comporta:

  • esenzione dall’imposta di bollo;
  • applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, anziché proporzionale.

Atti agevolati dalla legge n. 604 del 1954

La risoluzione elenca gli atti espressamente ricompresi nella disciplina agevolativa quando posti in essere per la formazione o l’arrotondamento della piccola proprietà contadina:

  • atti di compravendita;
  • atti di permuta, se entrambi i permutanti agiscono esclusivamente per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina;
  • atti di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell’enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonché atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata;
  • atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all’affittuario o compartecipante;
  • atti con i quali coniugi, oppure genitori e figli, acquistano separatamente ma contestualmente l’usufrutto e la nuda proprietà;
  • atti con i quali il nudo proprietario o l’usufruttuario acquista, rispettivamente, l’usufrutto o la nuda proprietà.

L’atto di conferimento in società di un bene immobile non è espressamente inserito in tale elenco.

Natura giuridica del conferimento

Per l’Agenzia, il conferimento di beni è un negozio giuridico posto in essere in adempimento dell’obbligo del socio di eseguire i conferimenti stabiliti nel contratto sociale, ai sensi dell’articolo 2253 del codice civile. Il conferimento determina il trasferimento della proprietà del bene alla società e la conseguente attribuzione al socio della quota sociale in luogo della titolarità del bene conferito. Viene richiamata anche la giurisprudenza di legittimità che qualifica il conferimento in proprietà come trasferimento della titolarità del bene alla società.

Interpretazione sistematica e finalità della disciplina

L’Agenzia ritiene che l’articolo 1 della legge n. 604 del 1954 debba essere interpretato secondo i criteri dell’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, privilegiando il criterio logico-sistematico e tenendo conto dell’evoluzione normativa del settore agricolo. In tale prospettiva, l’estensione delle agevolazioni alle società agricole operata dal decreto legislativo n. 99 del 2004 si inserisce nella finalità di favorire la modernizzazione dell’attività agricola anche attraverso la forma societaria.

La risoluzione richiama inoltre il criterio direttivo della legge delega 7 marzo 2003, n. 38, volto a favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. In coerenza con tale indirizzo, la presenza delle società agricole tra i beneficiari delle agevolazioni viene letta in modo da comprendere anche gli atti tipicamente societari, purché non contrastino con la ratio della disciplina agevolativa originaria.

Motivi per includere il conferimento tra gli atti agevolati

Secondo l’Agenzia, escludere il conferimento sarebbe incoerente con la riforma del 2004, poiché il conferimento costituisce il presupposto essenziale per dotare la società di un patrimonio autonomo e consentirne l’operatività. La risoluzione richiama anche la giurisprudenza di legittimità che, in materia di piccola proprietà contadina, ha valorizzato la finalità di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento della proprietà di beni immobili quando esso sia funzionale alla formazione della proprietà coltivatrice.

Conclusione dell’Agenzia delle Entrate

In conclusione, l’atto di conferimento di terreni agricoli in una società di persone in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale:

  • è esente dall’imposta di bollo;
  • sconta le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa.

Per fruire del beneficio, la società deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, dello stesso decreto, la perdita di tali requisiti nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dal beneficio.

Rilievo finale sulla risposta

La risposta è resa nell’ambito dell’istanza di interpello ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

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