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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16771/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore dipendente di una società ferroviaria, inquadrato nel livello professionale C del CCNL Attività Ferroviarie, ha chiesto l'accertamento dello svolgimento, dal 2 agosto 2004, di mansioni asseritamente riconducibili al livello professionale B del medesimo contratto collettivo, con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che le mansioni di "traghettatore" svolte in concreto non presentassero i tratti essenziali richiesti per il livello B, in particolare il diverso grado di responsabilità rispetto alle figure di macchinista e capotreno. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 27 del CCNL Attività Ferroviarie e degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che le mansioni svolte dovessero essere ricondotte, almeno in via analogica, al livello B e non al livello C; ha inoltre contestato l'esclusione della rilevanza dell'abilitazione B2 alla guida.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure. Ha affermato che i giudici di merito hanno correttamente applicato il criterio trifasico per l'accertamento del superiore inquadramento: verifica in fatto delle mansioni svolte, individuazione della qualifica rivendicata secondo il contratto collettivo, e confronto tra le due. La doglianza del ricorrente, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare un apprezzamento di merito sulla diversa responsabilità richiesta per il livello superiore, non rivedibile in sede di legittimità. La questione dell'analogia contrattuale è stata inoltre dichiarata nuova e quindi inammissibile; comunque, l'esclusione in fatto delle caratteristiche essenziali del livello superiore impediva di applicare l'analogia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27 CCNL Attività Ferroviarie

    La classificazione del personale e i livelli di inquadramento vanno letti alla luce delle declaratorie contrattuali; il giudice deve verificare se le mansioni concretamente svolte corrispondano a quelle previste per il livello rivendicato.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le disposizioni collettive devono essere interpretate secondo i criteri ermeneutici contrattuali, da applicare nella fase di individuazione delle qualifiche e categorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Per i contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, la violazione o falsa applicazione della disciplina collettiva può integrare motivo di ricorso per cassazione, nei limiti dell'interpretazione delle clausole collettive.

  • d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2

    Ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando per la denunciabilità in cassazione della violazione dei contratti collettivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione processuale dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'accertamento del diritto all'inquadramento superiore segue un percorso trifasico: individuazione in fatto delle mansioni svolte, interpretazione delle declaratorie collettive per la qualifica rivendicata e confronto tra mansioni di fatto e mansioni tipizzate.
  • La prima fase, relativa all'interpretazione delle clausole del contratto collettivo, è censurabile in cassazione per violazione o falsa applicazione dei canoni ermeneutici; la verifica delle mansioni concretamente svolte e il loro raffronto con la qualifica rivendicata costituiscono invece apprezzamenti di fatto.
  • La critica che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e del grado di responsabilità richiesto dalla qualifica superiore è inammissibile in sede di legittimità.
  • La questione nuova proposta per la prima volta in cassazione non può essere esaminata, e ciò vale anche per l'invocazione di criteri analogici non dedotti nei gradi di merito.
  • L'analogia contrattuale non può essere utilizzata per riconoscere un inquadramento superiore se, in fatto, è già stato escluso che le mansioni svolte presentino le caratteristiche essenziali richieste dalla qualifica rivendicata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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