Tribunale, Sentenza T-110/24
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 12 November 2025. — Companhia Siderúrgica Nacional and Lusosider-Aços Planos S. A. v European Commission. — Commercial policy – Dumping – Imports of certain hot-rolled flat products of iron, non-alloy or other alloy steel originating in Brazil, Iran and Russia – Imposition of definitive anti-dumping duties – Article 11(2) and (3) of Regulation (EU) 2016/1036 – Manifest error of assessment. — Case T-110/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di CSN e Lusosider contro il regolamento che prorogava il dazio antidumping su prodotti piani laminati a caldo. Ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente fondato la decisione sull’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e che non vi fossero errori manifesti nella valutazione della probabilità di reiterazione del pregiudizio. Sono stati respinti anche i profili relativi alla motivazione, alle sanzioni contro la Russia, alla misura di salvaguardia sull’acciaio e al trattamento delle vendite captive.
Annullamento respinto della regolazione UE che proroga dazio antidumping definitivo su prodotti piani laminati a caldo originari di Brasile, Iran e Russia all’esito del riesame in previsione della scadenza, per assenza di errori manifesti di valutazione e di vizi di motivazione.
La questione giuridica
Se la Commissione abbia legittimamente prorogato il dazio antidumping definitivo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, oppure se il regolamento impugnato sia viziato da: a) scelta del fondamento giuridico erronea e mancata considerazione di un mutamento fondamentale delle circostanze; b) errori manifesti nella valutazione della probabilità di reiterazione del pregiudizio; c) trattamento asimmetrico delle vendite captive e violazione del principio di non discriminazione; d) difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE.
Principio di diritto
Nel riesame in previsione della scadenza di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione deve solo verificare se la soppressione del dazio sia probabilmente idonea a determinare la continuazione o la reiterazione del dumping e del pregiudizio; non è tenuta ad avviare d’ufficio un riesame intermedio ex articolo 11, paragrafo 3, né a modificare la misura in ragione di mutamenti sopravvenuti delle circostanze. Il Tribunale ha quindi confermato che, nel caso di specie, la Commissione non ha commesso errori manifesti di valutazione né un difetto di motivazione nel ritenere probabile la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione e nel prorogare i dazi contro Brasile, Iran e Russia.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2758
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159
- Regolamento (UE) 2015/477
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Decisione 2014/512/PESC del Consiglio
Proroga del dazio antidumping su prodotti piani laminati a caldo originari di Brasile, Iran e Russia
Il Tribunale, quarta sezione, ha esaminato un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da un produttore brasiliano e dalla sua società collegata portoghese contro il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2758, con cui la Commissione ha prorogato un dazio antidumping definitivo all’esito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La controversia riguarda l’importazione nell’Unione di determinati prodotti piani laminati a caldo di ferro o acciaio non legato o di altre leghe.
Fatti e procedimento amministrativo
La Commissione aveva inizialmente imposto misure antidumping definitive nel 2017; tali misure sono scadute nel 2022, ma sono state mantenute in vigore durante il riesame di scadenza avviato nel 2022 su richiesta di Eurofer. La Commissione ha poi adottato il regolamento impugnato nel dicembre 2023, concludendo per la continuazione del dumping e per la probabilità di reiterazione del pregiudizio all’industria dell’Unione. Nel corso del procedimento erano stati presi in considerazione, tra l’altro, l’andamento delle importazioni dal Brasile, la situazione del mercato dell’Unione, le sanzioni contro la Russia e la misura di salvaguardia nel settore dell’acciaio.
Quadro normativo rilevante
La pronuncia ruota attorno all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036. Il paragrafo 2 disciplina il riesame in previsione della scadenza, che porta alla proroga o all’abrogazione delle misure; il paragrafo 3 disciplina invece il riesame intermedio, che può condurre anche a modificare livello, forma o ambito del dazio. Sono stati inoltre richiamati l’articolo 296 TFUE sulla motivazione, l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, il regolamento (UE) 2015/477 sul cumulo tra misure antidumping e salvaguardia, e la decisione 2014/512/PESC sulle misure restrittive contro la Russia.
Motivi di ricorso
I ricorrenti hanno dedotto quattro censure principali:
- uso di un fondamento giuridico errato, perché la Commissione avrebbe dovuto considerare un mutamento fondamentale di circostanze mediante un riesame intermedio;
- errori manifesti nella valutazione della probabilità di reiterazione del pregiudizio, in particolare su volumi di importazione dal Brasile, capacità produttiva, fragilità dell’industria UE, sanzioni contro la Russia e misura di salvaguardia;
- valutazione asimmetrica delle vendite captive, con conseguente alterazione delle quote di mercato e violazione del principio di non discriminazione;
- difetto di motivazione su vari punti, tra cui l’incremento delle esportazioni brasiliane, la fragilità dell’industria UE, il mancato rilievo delle sanzioni russe e l’interesse di Lusosider.
Sulla motivazione del regolamento impugnato
Il Tribunale ha respinto il motivo fondato sull’articolo 296 TFUE. Ha ricordato che la motivazione di un regolamento antidumping non deve esporre in modo analitico tutti i dati di fatto e di diritto, purché il ragionamento dell’istituzione emerga chiaramente e consenta il controllo giurisdizionale. Nel caso di specie, la Commissione aveva spiegato in modo sufficiente:
- perché riteneva probabile un aumento delle esportazioni brasiliane verso l’Unione, valorizzando differenze di prezzo, comportamento storico degli esportatori e attrattività del mercato UE;
- perché considerava l’industria dell’Unione ancora fragile, nonostante il miglioramento della redditività durante il RIP;
- perché le sanzioni contro la Russia non escludevano la futura reiterazione di dumping e pregiudizio, trattandosi di misure temporanee e reversibili;
- perché le considerazioni sull’interesse di Lusosider attingevano in realtà al merito e non alla sola motivazione.
Sul fondamento giuridico e sul mancato riesame intermedio
Il Tribunale ha affermato che l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base era il corretto fondamento giuridico, poiché il procedimento riguardava misure prossime alla scadenza e mirava unicamente a verificare se l’abrogazione avrebbe probabilmente comportato la continuazione o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Ha distinto nettamente tale procedimento dal riesame intermedio ex articolo 11, paragrafo 3, che presuppone una specifica richiesta o un’iniziativa della Commissione e può portare anche alla modifica delle misure.
Il Tribunale ha aggiunto che l’asserita omissione di un riesame intermedio non integra, di per sé, un vizio del regolamento impugnato nell’ambito di un ricorso di annullamento, perché si tratta in sostanza di una censura contro un mancato agire della Commissione. Né l’articolo 41 della Carta imponeva alla Commissione di giustificare, nel regolamento di proroga, il mancato avvio di un riesame intermedio in assenza di istanza delle parti interessate.
Sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio: importazioni dal Brasile
Il Tribunale ha respinto la censura secondo cui la Commissione avrebbe attribuito eccessivo peso al picco di importazioni di giugno 2022. Ha rilevato che i dati mostrano comunque un aumento delle importazioni brasiliane nel corso del RIP, e che il picco finale poteva essere letto come conferma di una tendenza già in atto, non come episodio isolato. Ha inoltre osservato che la Commissione aveva considerato il contesto di crisi energetica e di forte domanda post-COVID, sicché il richiamo all’energia era tutt’altro che assente.
Il Tribunale ha anche ritenuto non decisivo il ricorso ai dati successivi al RIP: in linea di principio, tali dati non devono essere presi in considerazione, salvo che rivelino sviluppi nuovi che rendano manifestamente inappropriata la misura. In ogni caso, i dati successivi prodotti dagli stessi ricorrenti non smentivano, ma anzi tendenzialmente confermavano, l’aumento delle importazioni brasiliane.
Sulla capacità produttiva e sulla fragilità dell’industria UE
Quanto alla presunta assenza di capacità produttiva disponibile in Brasile, il Tribunale ha osservato che i ricorrenti non avevano fornito prova concreta dell’impossibilità di riallocare esportazioni verso l’Unione. La Commissione aveva invece spiegato che, anche in presenza di un utilizzo elevato della capacità, gli esportatori potevano spostare volumi da altri mercati verso l’UE, migliorare l’utilizzo degli impianti o investire in nuova capacità, essendo il mercato europeo più attraente di altri sbocchi.
In merito alla fragilità dell’industria dell’Unione, il Tribunale ha ritenuto plausibile la valutazione della Commissione secondo cui il miglioramento della redditività durante il RIP era legato a condizioni eccezionalmente favorevoli, e non a un consolidamento strutturale. La recente ripresa, letta insieme alle perdite accumulate nel periodo pandemico e al rischio di pressione sui prezzi in caso di cessazione delle misure, giustificava la conclusione che l’industria restasse vulnerabile.
Sulle sanzioni contro la Russia
Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui le sanzioni dell’Unione contro la Russia avrebbero escluso ogni rischio di reiterazione del pregiudizio. Ha evidenziato che tali misure sono temporanee, reversibili e legate a una situazione geopolitica mutevole; perciò non costituiscono un fattore stabile e definitivo idoneo a escludere la possibilità di ripresa delle importazioni a prezzi di dumping. Inoltre, le misure restrittive perseguono finalità di politica estera e sicurezza comune, diverse da quelle dei dazi antidumping.
Sulla misura di salvaguardia e sul CBAM
Quanto alla salvaguardia nel settore dell’acciaio, il Tribunale ha confermato che le misure di salvaguardia e le misure antidumping hanno logiche e finalità diverse. La Commissione aveva rilevato che la salvaguardia non aveva impedito l’aumento delle importazioni brasiliane durante il RIP, compreso il picco di giugno 2022, e che la sua natura temporanea e il suo ambito generale non consentivano di escludere la reiterazione del pregiudizio. Il richiamo al CBAM non era sufficiente, poiché, secondo la Commissione, il suo impatto restava incerto e fino al 2026 non comportava un onere finanziario immediato.
Sulle vendite captive e sul principio di non discriminazione
Il Tribunale ha respinto sia la censura relativa alle vendite captive, sia quella sulla presunta discriminazione. Ha ritenuto che la Commissione avesse potuto qualificare le vendite tra CSN e Lusosider come vendite a parti correlate operanti sul mercato libero, poiché non era dimostrato che Lusosider non disponesse di reali alternative di approvvigionamento. Le comunicazioni prodotte mostravano, al più, richieste occasionali e difficoltà temporanee presso alcuni fornitori, non una chiusura definitiva del mercato.
Anche sul piano metodologico, il Tribunale ha ritenuto giustificato escludere le vendite captive dell’industria UE dal calcolo del consumo rilevante, mentre le importazioni, anche se destinate a imprese collegate, restano in concorrenza con le vendite sul mercato libero. La diversa trattamento si fonda sulla logica stessa delle indagini antidumping e non viola il principio di non discriminazione.
Dispositivo
Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso e ha condannato CSN e Lusosider alle spese.
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