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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-475/24

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 novembre 2025. — Fashion TV RO SRL e Maestro SPRL contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Serviciul Soluţionare Contestaţii - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța e Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța – Activitatea de Inspecţie Fiscală. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168 – Diritto alla detrazione dell’IVA – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Archiviazione di procedimenti penali nei confronti di persone fisiche – Procedimento amministrativo relativo ad una società avente la qualità di soggetto passivo – Esame delle prove raccolte nel corso del procedimento penale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza. — Causa C-475/24

Giurisprudenza europea62024CO0475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato irricevibili le parti della questione relative al ne bis in idem, alla certezza del diritto e al legittimo affidamento. Nel merito, ha affermato che il giudice nazionale deve verificare i presupposti della detrazione IVA e può esaminare prove provenienti da procedimenti penali paralleli o connessi contro terzi, purché siano rispettati i diritti di difesa e la parità delle armi. L’archiviazione del procedimento penale a carico di persone fisiche diverse dal soggetto passivo non impedisce tale verifica nel giudizio tributario.

Detrazione IVA e utilizzabilità, nel giudizio tributario, di prove raccolte in precedenti procedimenti penali contro terzi, nel rispetto dell’articolo 47 della Carta.

La questione giuridica

Se l’articolo 168 della direttiva IVA, letto alla luce degli articoli 47 e 50 della Carta nonché dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, osti a che il giudice tributario verifichi i requisiti per la detrazione dell’IVA esaminando prove tratte da un precedente procedimento penale conclusosi con archiviazione nei confronti di persone fisiche distinte dal soggetto passivo, ovvero se tale verifica sia doverosa ai fini del controllo della legittimità del diniego della detrazione.

Principio di diritto

Il giudice tributario deve sempre verificare se il soggetto passivo soddisfi i requisiti sostanziali e formali della detrazione IVA e può utilizzare, a tal fine, prove raccolte in precedenti procedimenti penali riguardanti persone diverse dal soggetto passivo, anche se tali procedimenti si sono conclusi con archiviazione, purché l’esame e l’utilizzo di tali prove rispettino i diritti garantiti dal diritto dell’Unione, in particolare il principio della parità delle armi e i diritti della difesa; l’articolo 50 della Carta e i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento sono stati dichiarati irricevibili nella specie.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 167 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte

Detrazione IVA e utilizzabilità di prove penali in un giudizio tributario

La Corte di giustizia, con ordinanza in sede di rinvio pregiudiziale, si è pronunciata su una controversia relativa al diniego del diritto alla detrazione IVA a una società rumena. Il giudice del rinvio chiedeva se potessero essere utilizzate, nel processo tributario, prove raccolte in precedenti procedimenti penali conclusi con archiviazione nei confronti di persone fisiche che avevano agito come rappresentanti della società.

Fatti e procedimento principale

La Fashion TV RO SRL era stata sottoposta a controllo fiscale per il periodo 2014-2015 e le era stato contestato un debito IVA, con interessi, maggiorazioni e penalità. L’amministrazione fiscale aveva ritenuto non soddisfatte le condizioni per la detrazione dell’IVA a monte, in particolare perché varie fatture provenivano da fornitori non identificati, inattivi o non corrispondenti a società reali, oppure riferivano operazioni non riconosciute dai fornitori.

Parallelamente, l’amministrazione aveva promosso un procedimento penale nei confronti di due persone fisiche, DX e JC, rispettivamente amministratore e contabile della società, ipotizzando frode fiscale. Tale procedimento si era concluso con archiviazione, in ragione dell’assenza di prova del reato e della prescrizione. Nel giudizio tributario, la società contestava che il giudice d’appello potesse integrare il fascicolo fiscale con le prove raccolte nel procedimento penale.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 168 della direttiva IVA, letto alla luce degli articoli 47 e 50 della Carta e dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, imponesse di interrompere il giudizio tributario per effetto del ne bis in idem, oppure se consentisse di esaminare le prove penali per verificare la sussistenza dei presupposti della detrazione IVA.

Ricevibilità della questione

La Corte ha dichiarato irricevibile la questione nella parte in cui invocava l’articolo 50 della Carta, osservando che il principio del ne bis in idem presuppone che la stessa persona sia destinataria di procedimenti o sanzioni penali successive. Nel caso di specie, i procedimenti penali riguardavano DX e JC, persone giuridicamente distinte dalla Fashion TV; la circostanza che esse fossero rappresentanti della società non bastava a soddisfare il requisito della "stessa persona".

La questione è stata ritenuta irricevibile anche quanto ai principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, poiché il giudice del rinvio non aveva spiegato in che modo l’esame delle prove penali violerebbe tali principi nei confronti della società, né aveva indicato norme nazionali poco chiare o assicurazioni specifiche provenienti dall’amministrazione fiscale.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato, in particolare, la direttiva 2006/112/CE, soprattutto:

  • l’articolo 167, sul momento in cui sorge il diritto a detrazione;
  • l’articolo 168, sul diritto del soggetto passivo di detrarre l’IVA assolta a monte per beni e servizi impiegati per operazioni imponibili;
  • l’articolo 178, lettera a), sulla necessità di una fattura conforme.

Ha inoltre richiamato l’articolo 47 della Carta, relativo al diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, e l’articolo 99 del regolamento di procedura, che consente di statuire con ordinanza quando la risposta è chiaramente desumibile dalla giurisprudenza.

Ragionamento della Corte sul merito

La Corte ha ribadito che il diritto alla detrazione IVA costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e non può essere limitato se sono soddisfatti i requisiti sostanziali e formali previsti dalla direttiva. I requisiti sostanziali richiedono che il soggetto sia un soggetto passivo, che i beni o servizi siano utilizzati per operazioni imponibili e che le operazioni fatturate siano effettivamente realizzate; quelli formali includono il possesso di una fattura conforme.

Il soggetto che chiede la detrazione sopporta l’onere di provare i presupposti del diritto. Le autorità fiscali possono richiedere le prove necessarie e il giudice nazionale deve effettuare una valutazione globale di tutti gli elementi di fatto. La detrazione può essere negata quando risulti, sulla base di elementi oggettivi, che sia invocata in modo fraudolento o abusivo; in tal caso, spetta all’amministrazione tributaria dimostrare adeguatamente tali elementi.

La Corte ha ricordato che, in mancanza di regole UE specifiche sull’assunzione della prova in materia di frode IVA, la prova è disciplinata dal diritto nazionale, purché non sia compromessa l’effettività del diritto dell’Unione e siano rispettati i diritti garantiti dalla Carta. In questo quadro, la giurisprudenza ammette che l’amministrazione fiscale utilizzi prove ottenute in procedimenti penali connessi, anche non conclusi e anche quando il soggetto passivo non era parte, sempre che ciò avvenga nel rispetto dei diritti dell’Unione.

Articolo 47 della Carta, diritti della difesa e parità delle armi

La Corte ha posto l’accento sull’articolo 47 della Carta. Il diritto a un ricorso effettivo implica che il giudice investito della legittimità di una decisione fiscale possa controllare se le prove poste a fondamento della decisione siano state ottenute e utilizzate senza violare i diritti garantiti dal diritto UE.

Inoltre, il giudice deve poter verificare prove raccolte in un procedimento connesso nel quale il soggetto passivo non era parte. L’esame di tali prove deve però rispettare i diritti della difesa, compreso il diritto di essere ascoltati in sede amministrativa, e il principio della parità delle armi nel processo, che impone a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare il proprio caso e le proprie prove in condizioni non svantaggiose.

Rilevanza dell’archiviazione penale

Secondo la Corte, il fatto che il procedimento penale relativo a DX e JC si sia concluso con un’ordinanza di archiviazione è irrilevante ai fini della verifica del diritto alla detrazione IVA della società. Tale circostanza non esonera il giudice tributario dal controllare se i requisiti della detrazione siano soddisfatti e non impone di chiudere il procedimento tributario a favore del soggetto passivo senza tale verifica.

Dispositivo

La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 168 della direttiva IVA, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale investito della controversia deve verificare il rispetto dei requisiti sostanziali e formali della detrazione e può, a tal fine, esaminare prove raccolte in precedenti procedimenti penali contro persone diverse dal soggetto passivo, purché l’esame rispetti i diritti garantiti dal diritto dell’Unione, in particolare la Carta, inclusi la parità delle armi e i diritti della difesa.

Portata pratica

Per gli operatori e i difensori, la pronuncia conferma che l’archiviazione penale di amministratori o contabili non impedisce automaticamente il sindacato del giudice tributario sulla detrazione IVA della società. La verifica fiscale resta autonoma e può fondarsi anche su materiali probatori provenienti dal penale, ma l’utilizzo di tali prove deve avvenire nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie processuali europee.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell’ivadiritti della difesatutela giurisdizionale effettivaprova e procedimenti tributari

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