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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-19/23

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell' 11 novembre 2025. — Regno di Danimarca contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. — Ricorso di annullamento – Direttiva (UE) 2022/2041 – Salari minimi adeguati nell’Unione europea – Articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE – Articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Rispetto delle competenze conferite all’Unione dai Trattati – Articolo 153, paragrafo 5, TFUE – Esclusioni di competenza – “Retribuzioni” e “diritto di associazione” – Ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni all’interno di quest’ultima e nel diritto di associazione – Annullamento parziale – Articolo 5, paragrafo 1, in parte, paragrafi 2 e 3 in fine. — Causa C-19/23

Giurisprudenza europea62023CJ0019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie solo in parte il ricorso della Danimarca contro la direttiva sui salari minimi adeguati. Ritiene che alcune disposizioni dell’articolo 5 oltrepassino la competenza dell’Unione perché incidono direttamente sulla determinazione delle retribuzioni. Respinge invece le censure relative alla contrattazione collettiva e al diritto di associazione, nonché il motivo sulla base giuridica della direttiva.

Annullamento parziale della direttiva sui salari minimi adeguati: la Corte censura solo le disposizioni dell’articolo 5 che incidono direttamente sulla determinazione delle retribuzioni, respingendo il resto del ricorso.

La questione giuridica

Nei ricorsi di annullamento, si trattava di stabilire se la direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati fosse stata adottata nel rispetto dell’articolo 153 TFUE, in particolare dell’esclusione di competenza relativa alle retribuzioni e al diritto di associazione di cui all’articolo 153, paragrafo 5, TFUE; in subordine, se la direttiva potesse fondarsi validamente sull’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE nonostante perseguisse anche obiettivi attinenti alla rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Principio di diritto

L’articolo 153, paragrafo 5, TFUE esclude le misure che comportano un’ingerenza diretta del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni o nel diritto di associazione, ma non impedisce al legislatore dell’Unione di adottare misure di cornice e di promozione che incidano solo indirettamente sui salari o sulla contrattazione collettiva. Di conseguenza, la direttiva 2022/2041 è valida nella parte in cui istituisce un quadro procedurale per la promozione della contrattazione collettiva e per l’adeguatezza dei salari minimi, ma devono essere annullati l’articolo 5, paragrafo 2, la parte dell’articolo 5, paragrafo 1, che vi rinvia, e la clausola finale dell’articolo 5, paragrafo 3, perché armonizzano elementi costitutivi della retribuzione e impongono un vincolo sul livello del salario minimo legale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 151 TFUE
  • Articolo 152 TFUE
  • Articolo 153 TFUE
  • Articolo 156 TFUE
  • Direttiva (UE) 2022/2041
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Carta sociale europea
  • Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
  • Convenzione OIL n. 87
  • Convenzione OIL n. 98
  • Convenzione OIL n. 131
  • Convenzione OIL n. 151
  • Convenzione OIL n. 154

Annullamento parziale della direttiva (UE) 2022/2041 sui salari minimi adeguati

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto dal Regno di Danimarca, sostenuto dal Regno di Svezia, contro la direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea. La Corte, riunita in Grande Sezione, esamina in particolare se la direttiva abbia oltrepassato i limiti dell’articolo 153 TFUE, invadendo le materie escluse dal paragrafo 5, cioè �retribuzioni� e �diritto di associazione�.

Fatti e procedimento

Il ricorso chiedeva in via principale l’annullamento integrale della direttiva; in subordine, l’annullamento dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e/o dell’articolo 4, paragrafo 2. Il Parlamento e il Consiglio chiedevano il rigetto del ricorso. La Commissione e vari Stati membri intervenivano a sostegno delle istituzioni, mentre la Svezia sosteneva la Danimarca.

Contesto normativo rilevante

La Corte richiama gli articoli 151, 152, 153 e 156 TFUE. In particolare, l’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), consente misure in materia di condizioni di lavoro; l’articolo 153, paragrafo 1, lettera f), riguarda la rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro; l’articolo 153, paragrafo 5, esclude espressamente retribuzioni, diritto di associazione, diritto di sciopero e diritto di serrata.

Oggetto e struttura della direttiva

La direttiva mira a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell’Unione, promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari e migliorare l’accesso effettivo alla tutela garantita dal salario minimo. La Corte evidenzia che il testo si articola in tre assi: adeguatezza dei salari minimi legali, promozione della contrattazione collettiva, e misure orizzontali di accesso, monitoraggio, ricorsi e sanzioni.

Esame del primo motivo: violazione dell’articolo 153, paragrafo 5, TFUE

La Danimarca sosteneva che la direttiva producesse un’ingerenza diretta nel livello delle retribuzioni e nel diritto di associazione. La Corte ricorda che l’esclusione dell’articolo 153, paragrafo 5, deve essere interpretata alla luce del criterio dell’�ingerenza diretta� del diritto dell’Unione nella determinazione delle retribuzioni, non già in base a qualsiasi semplice nesso con i salari.

Articolo 4 della direttiva

L’articolo 4, che impone agli Stati membri di promuovere la contrattazione collettiva e, ove la copertura sia inferiore all’80%, di prevedere un quadro favorevole e un piano d’azione, non viola l’esclusione sulle retribuzioni. La Corte osserva che la disposizione non impone un risultato in termini di livello salariale, non determina il contenuto della contrattazione collettiva e rispetta l’autonomia delle parti sociali, anche alla luce dell’articolo 152 TFUE e dei considerando 19 e 25.

Quanto al diritto di associazione, la Corte distingue nettamente tra libertà di associazione e diritto di contrattazione collettiva: l’articolo 4 disciplina quest’ultimo e non la libertà di costituire o aderire a organizzazioni. In particolare, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), che riguarda la protezione da interferenze nelle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, non comporta un’ingerenza diretta nel diritto di associazione, perché lascia agli Stati membri ampia discrezionalità e non armonizza il contenuto delle misure nazionali.

Articolo 5 della direttiva

La Corte distingue con precisione tra le varie parti dell’articolo 5. Non è censurabile il paragrafo 1 nella sua formulazione generale, né il paragrafo 4 sui valori di riferimento indicativi, né i paragrafi 5 e 6 sulle cadenze di aggiornamento e sugli organi consultivi. Tali disposizioni sono considerate procedurali e prive di armonizzazione del livello retributivo.

Diversamente, la Corte ritiene che:

  • l’articolo 5, paragrafo 2, imponga agli Stati membri di includere almeno quattro elementi specifici nei criteri nazionali di determinazione/aggiornamento dei salari minimi legali;
  • la parte finale dell’articolo 5, paragrafo 1, che rinvia a tali elementi, sia inseparabilmente collegata al paragrafo 2;
  • la clausola finale dell’articolo 5, paragrafo 3, che vieta riduzioni del salario minimo legale in caso di indicizzazione automatica, introduca un vincolo diretto sul livello del salario.

Queste norme, secondo la Corte, armonizzano una parte degli elementi costitutivi della retribuzione e incidono direttamente sulla sua determinazione, oltrepassando così il limite dell’articolo 153, paragrafo 5, TFUE. Per questa ragione sono annullate.

Articolo 6 della direttiva

L’articolo 6, relativo a variazioni e trattenute, è invece ritenuto compatibile con il Trattato: lascia gli Stati membri liberi di prevedere o meno differenze e trattenute, limitandosi a richiedere il rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità. Non realizza quindi un’ingerenza diretta nella determinazione delle retribuzioni.

Secondo motivo: base giuridica dell’atto

La Danimarca sosteneva che la direttiva perseguisse in modo inscindibile anche la rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, materia che richiederebbe una procedura diversa. La Corte respinge la censura: l’obiettivo principale resta il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, mentre la promozione della contrattazione collettiva costituisce un mezzo per raggiungerlo, non una finalità autonoma prevalente. Ne consegue che la base giuridica dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE è corretta.

Dispositivo

La Corte annulla:

  • la parte della quinta frase dell’articolo 5, paragrafo 1, che rinvia agli elementi di cui al paragrafo 2;
  • l’articolo 5, paragrafo 2;
  • la parte finale dell’articolo 5, paragrafo 3, relativa al divieto di riduzione del salario minimo legale.

Il ricorso è respinto per il resto. Le spese sono ripartite tra le parti secondo il grado di soccombenza.

Principi affermati

La pronuncia chiarisce che:

  • l’esclusione dell’articolo 153, paragrafo 5, TFUE non copre ogni misura con effetti sui salari, ma solo quelle che intervengono direttamente sul livello retributivo;
  • il diritto di associazione e il diritto di contrattazione collettiva sono diritti distinti;
  • l’Unione può adottare misure di promozione e coordinamento in materia sociale, purché non armonizzi direttamente il livello delle retribuzioni né imponga vincoli sostanziali che ne determinino il contenuto.

Come è indicizzato

Materiepolitica socialesalari minimiretribuzionicontrattazione collettivadiritto dell’Unione competenze e base giuridica

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