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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-534/23

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 12 novembre 2025. — Föreningen Svenskt Landskapsskydd e a. contro Consiglio dell'Unione europea. — Ambiente – Regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Rigetto della domanda – Atto adottato sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE – Atto che non può formare oggetto di una richiesta di riesame interno – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 – Nozione di “atto amministrativo” – Articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus – Articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus – Atto adottato nell’“esercizio del potere legislativo”. — Causa T-534/23

Giurisprudenza europea62023TJ0534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di associazioni ambientaliste contro la decisione del Consiglio che aveva dichiarato irricevibile la richiesta di riesame interno del regolamento 2022/2577. La Corte chiarisce che la nozione di "atto amministrativo" nel regolamento Aarhus va interpretata in modo funzionale e non meramente formale rispetto all’articolo 289 TFUE. Poiché il regolamento 2022/2577 è stato adottato dal Consiglio nell’esercizio di un potere che, nel caso concreto, ha natura legislativa, esso resta fuori dall’ambito del riesame interno.

Riesame interno del regolamento (UE) 2022/2577 sulle energie rinnovabili: il regolamento adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE non è un "atto amministrativo" riesaminabile ai sensi del regolamento Aarhus.

La questione giuridica

Se il regolamento (UE) 2022/2577, adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, costituisca un "atto amministrativo" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1367/2006 e possa quindi formare oggetto di una richiesta di riesame interno ex articolo 10, paragrafo 1; se la decisione di rigetto fosse viziata da difetto di motivazione, da errori di diritto sulla nozione di atto amministrativo e dalla violazione dell’articolo 289 TFUE e del principio di certezza del diritto.

Principio di diritto

Un atto adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE può rientrare, ai fini del regolamento Aarhus, nell’esercizio del potere legislativo anche se non è stato adottato secondo la procedura legislativa ordinaria o speciale dell’articolo 289 TFUE; di conseguenza, il regolamento (UE) 2022/2577, per la sua base giuridica, la natura del potere esercitato e il suo contenuto derogatorio rispetto a normativa ambientale di rango derivato, non costituisce un "atto amministrativo" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 e non può essere oggetto di riesame interno. Il Consiglio ha quindi legittimamente respinto la domanda come irricevibile; i motivi di merito contro tale rigetto risultano inoperanti.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 289 TFUE
  • Articolo 291 TFUE
  • Articolo 122, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 16, paragrafo 1, TUE
  • Regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Regolamento (UE) 2021/1767
  • Regolamento (UE) 2022/2577
  • Convenzione di Aarhus, articolo 2, paragrafo 2
  • Convenzione di Aarhus, articolo 9, paragrafo 3
  • Direttiva 2011/92/UE
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Direttiva 2009/147/CE
  • Direttiva 2003/4/CE
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 106, 134 e 138

Riesame interno del regolamento (UE) 2022/2577 sulle energie rinnovabili

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da associazioni ambientaliste contro la decisione del Consiglio che aveva respinto, come irricevibile, una richiesta di riesame interno del regolamento (UE) 2022/2577. Il tema centrale è la qualificazione di tale regolamento, adottato in un contesto di crisi energetica sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, ai fini del regolamento Aarhus.

Fatti e procedimento

Le ricorrenti, associazioni senza scopo di lucro operanti per la tutela dell’ambiente, avevano chiesto al Consiglio il riesame interno del regolamento 2022/2577 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006. Il Consiglio aveva respinto la richiesta ritenendo che il regolamento non fosse un "atto amministrativo" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento, in quanto adottato sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE e intrinsecamente connesso all’esercizio di funzioni legislative.

Questioni esaminate dal Tribunale

Le ricorrenti articolavano cinque motivi, ma il Tribunale concentra l’esame sul primo, suddiviso in quattro parti:

  • difetto di motivazione della decisione del Consiglio;
  • violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006;
  • violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e g), e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006;
  • violazione dell’articolo 289 TFUE e del principio di certezza del diritto.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama, in particolare, l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, che consente il riesame interno degli "atti amministrativi", definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), come atti non legislativi adottati da istituzioni o organi dell’Unione aventi effetti giuridici esterni e potenzialmente lesivi del diritto ambientale. Vengono inoltre richiamati l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Aarhus, che esclude gli atti adottati nell’esercizio del potere legislativo, e l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, letto in combinato disposto con il suo articolo 2, paragrafo 2.

Motivazione della decisione impugnata

Quanto al preteso difetto di motivazione, il Tribunale osserva che la decisione del Consiglio esponeva in modo sufficiente la ragione del rigetto: il regolamento 2022/2577 non rientrava nella categoria degli atti sottoponibili a riesame interno. La motivazione non era contraddittoria né incomprensibile, e consentiva sia alle ricorrenti sia al giudice di comprendere l’iter logico seguito.

Interpretazione della nozione di "atto amministrativo"

Il cuore della pronuncia consiste nell’interpretazione della nozione di "atto amministrativo". Il Tribunale afferma che essa va letta non in modo puramente formale, ma alla luce del contesto e della finalità del regolamento Aarhus, nonché della convenzione di Aarhus.

In particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus definisce l’atto amministrativo come un atto "non legislativo";
  • il combinato disposto degli articoli 1 e 2, paragrafo 1, lettera c), esclude dal campo di applicazione del regolamento gli atti adottati nell’esercizio del potere legislativo;
  • la nozione di potere legislativo non coincide necessariamente, in modo meccanico, con la categoria formale degli atti adottati secondo l’articolo 289 TFUE.

Il Tribunale sottolinea che l’interpretazione deve essere coerente con la convenzione di Aarhus, la quale esclude gli atti di natura legislativa dall’articolo 9, paragrafo 3, ma non definisce in modo rigido e puramente procedurale quando un atto sia adottato nell’esercizio del potere legislativo.

Approccio funzionale alla nozione di potere legislativo

La pronuncia adotta un approccio funzionale. Non basta verificare se l’atto sia stato adottato tramite una procedura legislativa ordinaria o speciale ex articolo 289 TFUE; occorre guardare anche:

  • all’organo che adotta l’atto;
  • alla natura del potere concretamente esercitato;
  • al contenuto dell’atto e al tipo di scelte politiche implicate.

Il Tribunale richiama che il Comitato di controllo della convenzione di Aarhus e la giurisprudenza della Corte sostengono una lettura non meramente nominalistica della nozione di potere legislativo.

Natura del regolamento 2022/2577

Il regolamento 2022/2577 è stato adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE. Secondo il Tribunale, tale base giuridica conferisce al Consiglio un ampio potere discrezionale per adottare misure adeguate in caso di gravi difficoltà nell’approvvigionamento, in particolare nel settore dell’energia. Questo potere, per la sua ampiezza e per le valutazioni politico-economiche che implica, presenta caratteristiche proprie dell’esercizio della funzione legislativa.

Il contenuto del regolamento conferma tale qualificazione: esso introduce misure temporanee di semplificazione e deroghe a obblighi di valutazione ambientale previsti da direttive dell’Unione, tra cui la direttiva 2011/92/UE, la direttiva 92/43/CEE e la direttiva 2009/147/CE. Il regolamento crea inoltre una presunzione di interesse pubblico prevalente per la produzione di energie rinnovabili e incide su elementi essenziali della disciplina ambientale di settore.

Esclusione del riesame interno e irrilevanza degli altri motivi

Alla luce di tali elementi, il Tribunale conclude che il regolamento 2022/2577 non è un "atto amministrativo" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006. Ne deriva che la domanda di riesame interno era irricevibile e che il Consiglio l’ha correttamente respinta.

La quarta parte del primo motivo, fondata sull’articolo 289 TFUE e sulla certezza del diritto, è dichiarata inconferente, perché presuppone una nozione formalistica di atto legislativo che il regolamento Aarhus non accoglie. Poiché il primo motivo è infondato, i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, diretti a contestare nel merito il rigetto della richiesta, sono dichiarati inoperanti.

Decisione e spese

Il ricorso è integralmente respinto. Le ricorrenti sono condannate alle spese del Consiglio, mentre la Commissione, interveniente, sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieambienteenergie rinnovabiliaccesso alla giustizia ambientaleprocedure autorizzativediritto istituzionale dell’unione

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