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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-535/23

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 12 novembre 2025. — CEE Bankwatch Network z.s. e Ökobüro - Allianz der Umweltbewegung contro Consiglio dell'Unione europea. — Ambiente – Regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Rigetto della domanda – Atto adottato sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE – Atto che non può formare oggetto di una richiesta di riesame interno – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006 – Nozione di “atto amministrativo” – Articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus – Articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus – Atto adottato nell’“esercizio del potere legislativo”. — Causa T-535/23

Giurisprudenza europea62023TJ0535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di due associazioni ambientaliste contro la decisione del Consiglio che aveva dichiarato irricevibile la richiesta di riesame interno del regolamento 2022/2577 sulle energie rinnovabili. Secondo il Tribunale, quel regolamento, pur non adottato ai sensi dell’articolo 289 TFUE, è stato emanato dal Consiglio nell’esercizio di funzioni legislative ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE e non è quindi un atto amministrativo impugnabile ex regolamento Aarhus. I motivi subordinati sul merito sono stati dichiarati inoperanti.

Riesame interno del regolamento (UE) 2022/2577: il Tribunale stabilisce che un atto adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, in quanto espressione di potere legislativo, non è un "atto amministrativo" impugnabile tramite la procedura di cui al regolamento Aarhus.

La questione giuridica

Se la decisione del Consiglio che dichiara irricevibile la richiesta di riesame interno del regolamento (UE) 2022/2577 sia illegittima perché tale regolamento, adottato sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, dovrebbe essere qualificato come "atto amministrativo" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1367/2006, alla luce dell’articolo 9, paragrafo 3, e dell’articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus; in subordine, se il regolamento 2022/2577 sia stato correttamente adottato sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE e se il rigetto nel merito della richiesta di riesame sia viziato da errore manifesto di valutazione.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, ai fini del regolamento Aarhus, non è decisivo il solo criterio formale della mancata adozione di un atto tramite procedura legislativa ordinaria o speciale ex articolo 289 TFUE: un atto del Consiglio può comunque essere sottratto al riesame interno se, per funzione e contenuto, è stato adottato nell’esercizio del potere legislativo. Poiché il regolamento (UE) 2022/2577 è stato adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE in un contesto di ampia discrezionalità politica, con misure generali e temporanee che incidono su scelte essenziali in materia energetica e ambientale, esso non costituisce un "atto amministrativo" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006; la richiesta di riesame interno era dunque irricevibile e il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 122, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 289, paragrafi 1, 2 e 3, TFUE
  • Articolo 3, paragrafo 5, TUE
  • Regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Regolamento (UE) 2021/1767
  • Regolamento (UE) 2022/2577
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere c), f) e g), del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus
  • Articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus
  • Direttiva 2011/92/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE
  • Direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 5 della direttiva 2009/147/CE
  • Articolo 291, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 290 TFUE
  • Articolo 16, paragrafo 1, TUE

Riesame interno del regolamento (UE) 2022/2577 e qualificazione dell’atto

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da due associazioni ambientaliste contro la decisione del Consiglio del 13 giugno 2023, che aveva respinto la loro richiesta di riesame interno del regolamento (UE) 2022/2577. Il contenzioso verte sulla possibilità di sottoporre quel regolamento alla procedura di riesame interno prevista dal regolamento Aarhus.

Parti e contesto fattuale

Le ricorrenti sono la CEE Bankwatch Network z.s. e la Ökobüro – Allianz der Umweltbewegung, organizzazioni non profit attive nella tutela dell’ambiente. Il convenuto è il Consiglio dell’Unione europea; la Commissione europea è intervenuta a sostegno del Consiglio.

Il regolamento 2022/2577 è stato adottato nel contesto della guerra di aggressione della Federazione russa contro l’Ucraina e dell’interruzione dei flussi di gas dalla Russia. Il Consiglio europeo aveva chiesto misure urgenti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e semplificare le autorizzazioni; il Consiglio ha quindi adottato il regolamento sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE.

Oggetto della richiesta di riesame interno

Il 20 febbraio 2023 le ricorrenti hanno chiesto al Consiglio il riesame interno del regolamento 2022/2577 ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, come modificato dal regolamento n. 2021/1767. Il Consiglio ha respinto la richiesta come irricevibile e, in subordine, infondata, osservando che il regolamento 2022/2577 non era un "atto amministrativo" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus.

Motivi di ricorso

Le ricorrenti hanno dedotto tre motivi:

  • errore di diritto nel dichiarare irricevibile la richiesta di riesame interno;
  • errore nell’individuazione dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE come base giuridica corretta;
  • errore manifesto di valutazione nel rigetto nel merito.

Il primo motivo si fondava sull’idea che la nozione di "atto legislativo" fosse puramente formale e coincidesse con gli atti adottati mediante le procedure di cui all’articolo 289 TFUE; poiché il regolamento 2022/2577 non era stato adottato con tali procedure, esso sarebbe stato un atto non legislativo e dunque un atto amministrativo. Le ricorrenti richiamavano inoltre l’articolo 9, paragrafo 3, e l’articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettere c), f) e g), del medesimo regolamento;
  • l’articolo 1 del regolamento Aarhus;
  • il regolamento (UE) 2021/1767;
  • l’articolo 9, paragrafo 3, e l’articolo 2, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus;
  • gli articoli 122, paragrafo 1, 289, 290 e 291 TFUE;
  • l’articolo 16, paragrafo 1, TUE.

Sono inoltre menzionate, per il contenuto del regolamento 2022/2577, le direttive 2011/92/UE, 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Ragionamento del Tribunale sulla nozione di "atto amministrativo"

Il Tribunale respinge l’impostazione delle ricorrenti secondo cui la nozione di "atto amministrativo" sarebbe limitata ai soli atti non adottati con procedura legislativa ex articolo 289 TFUE. Interpreta la nozione alla luce del testo, del contesto, della finalità del regolamento Aarhus e della convenzione di Aarhus.

Sul piano letterale, rileva che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), definisce l’atto amministrativo come "qualsiasi atto non legislativo" e non come qualsiasi atto non adottato secondo l’articolo 289 TFUE.

Sul piano contestuale, osserva che il regolamento Aarhus esclude dal proprio ambito gli atti adottati dalle istituzioni quando agiscono nell’esercizio del potere legislativo o giudiziario; tale esclusione non coincide necessariamente, in modo automatico e puramente formale, con la sola categoria degli atti adottati ex articolo 289 TFUE.

Interpretazione conforme alla convenzione di Aarhus

Sotto il profilo teleologico, il Tribunale ribadisce che il regolamento Aarhus mira ad attuare l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus e deve quindi essere interpretato, per quanto possibile, in modo conforme a quest’ultima.

Tuttavia, la convenzione di Aarhus esclude dall’ambito dell’articolo 9, paragrafo 3, gli organi e le istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere legislativo, senza definire la nozione in termini formali o rinviare al diritto interno delle parti contraenti. Da ciò il Tribunale deduce la necessità di un approccio funzionale, che tenga conto non solo della natura dell’organo, ma anche delle funzioni concretamente esercitate e della sostanza dell’atto adottato.

Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza sulla direttiva 2003/4/CE e le comunicazioni del comitato Aarhus, che escludono letture meramente formali o basate solo sulla denominazione interna dell’atto.

Qualificazione del regolamento 2022/2577

Applicando questi criteri, il Tribunale conclude che il regolamento 2022/2577 non è un atto amministrativo. In particolare osserva che:

  • è stato adottato dal Consiglio, istituzione titolare di funzioni legislative ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, TUE;
  • è stato adottato sulla base dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, disposizione che conferisce al Consiglio un ampio potere discrezionale per adottare misure adeguate in situazioni di gravi difficoltà nell’approvvigionamento, in particolare energetico;
  • comporta scelte politiche complesse e una ponderazione di interessi contrapposti tipica dell’attività legislativa;
  • introduce deroghe temporanee e mirate a obblighi derivanti da direttive dell’Unione, incidendo su elementi essenziali della disciplina ambientale e delle procedure autorizzative;
  • non è un atto di esecuzione né un atto delegato, poiché non dipende da una previa autorizzazione di un atto legislativo di base.

Il Tribunale sottolinea anche che il regolamento contiene una clausola di riesame, paragonabile a quelle normalmente presenti in atti legislativi.

Esito dei motivi di ricorso e dispositivo

Accertato che il regolamento 2022/2577 non è un atto amministrativo, il Tribunale conferma la correttezza del rigetto del riesame interno per irricevibilità. Il primo motivo è quindi respinto.

Poiché il rigetto per irricevibilità è corretto, i motivi secondo e terzo, diretti a contestare il merito del diniego, sono dichiarati inoperanti e vengono respinti senza esame approfondito.

Il ricorso è respinto integralmente. Le ricorrenti sono condannate alle spese, mentre la Commissione sopporta le proprie spese in quanto interveniente.

Come è indicizzato

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