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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-252/24

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 12 November 2025. — LG Electronics, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark WASHTOWER – Absolute grounds for invalidity – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-252/24

Giurisprudenza europea62024TJ0252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva respinto la domanda di nullità del marchio figurativo WASHTOWER. Pur riconoscendo che l’elemento denominativo è descrittivo per i beni in questione, la commissione aveva ritenuto che la grafica conferisse distintività al segno nel suo complesso. Il Tribunale corregge tale valutazione e afferma che l’elemento figurativo non basta a neutralizzare il messaggio descrittivo della parola, sicché il marchio è nullo ai sensi dell’articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001.

Marchio UE figurativo WASHTOWER: la combinazione tra elemento denominativo descrittivo e elemento figurativo non basta a escludere il carattere descrittivo del segno quando la grafica non altera il messaggio descrittivo complessivo

La questione giuridica

Se il marchio figurativo WASHTOWER, registrato per "furniture, namely cabinets for washing machines or tumble dryers", sia nullo per nullità assoluta in quanto costituito esclusivamente da un segno descrittivo ai sensi dell’articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001, tenuto conto della presenza di un elemento figurativo e della stilizzazione grafica; in via subordinata, se ricorra anche il motivo di nullità per difetto di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b).

Principio di diritto

Un marchio UE composto da un elemento denominativo descrittivo e da un elemento figurativo non è escluso dall’articolo 7(1)(c) del regolamento 2017/1001 solo perché contiene una grafica complessa: occorre verificare se l’elemento figurativo, per la sua natura, posizione o significato, sia idoneo a distogliere il pubblico di riferimento dal messaggio descrittivo veicolato dalla parola. Se la grafica è percepita come mera decorazione e non altera il significato complessivo del segno, il marchio resta descrittivo e deve essere dichiarato nullo; in tal caso non occorre esaminare il motivo subordinato di difetto di distintività ex articolo 7(1)(b).

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 106(3) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 59(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(1)(c) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7(2) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 51(1) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 177(1)(d) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 180(1)(c) del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134(1) del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE figurativo WASHTOWER: descrittività e nullità assoluta

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da LG Electronics, Inc. contro una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio UE. Il segno contestato era un marchio figurativo registrato per "furniture, namely cabinets for washing machines or tumble dryers" in classe 20.

Fatti e procedimento amministrativo

LG Electronics aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del marchio sulla base dell’articolo 59(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, deducendo i motivi di cui all’articolo 7(1)(b) e (c). La Divisione di annullamento aveva respinto la domanda; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto ritenendo che:

  • il termine "washtower" fosse descrittivo dei beni;
  • la componente figurativa impedisse però di considerare descrittivo il marchio nel suo complesso;
  • il segno, complessivamente, fosse dotato di carattere distintivo.

Ammissibilità delle difese e rinvii generali agli atti amministrativi

Il Tribunale dichiara inammissibili i rinvii generali operati dalle parti agli scritti depositati nel procedimento dinanzi all’EUIPO. Richiama la giurisprudenza secondo cui gli atti introduttivi e le memorie devono contenere in modo autonomo e sufficientemente preciso i motivi e gli argomenti su cui si fondano, non essendo compito del giudice cercarli negli allegati o negli atti amministrativi.

Quadro normativo applicato

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 59(1)(a) del regolamento (UE) 2017/1001, che consente la dichiarazione di nullità quando il marchio è stato registrato in contrasto con l’articolo 7;
  • l’articolo 7(1)(c), che vieta la registrazione dei segni descrittivi;
  • l’articolo 7(2), per cui il divieto opera anche se il motivo di irrregistrabilità sussiste solo in una parte dell’Unione.

Ragionamento sulla descrittività dell’elemento denominativo

Il Tribunale conferma che "washtower" è descrittivo per il pubblico anglofono rilevante. In particolare:

  • l’elemento "tower" richiama la forma dei mobili/cabinet;
  • l’elemento "wash" indica la destinazione d’uso rispetto ad apparecchi di lavaggio o asciugatura.

Ne consegue che il pubblico percepisce il segno verbale come informativo di caratteristiche del prodotto, senza bisogno di ulteriori passaggi mentali.

Valutazione dell’elemento figurativo

Il Tribunale esamina poi la grafica del marchio, costituita da uno scudo con vari dettagli ornamentali, tra cui tralci, piumaggio e due tori. Pur riconoscendo che l’elemento non è un semplice costrutto geometrico e non è descrittivo dei beni, il Tribunale osserva che:

  • la componente figurativa viene percepita soprattutto come elemento decorativo;
  • non veicola un concetto chiaro o un significato semantico autonomo;
  • non è idonea a distogliere il pubblico dal messaggio descrittivo espresso dalla parola "washtower".

Anche la stilizzazione del termine in carattere blu scuro e grassetto non modifica tale conclusione.

Errore della commissione di ricorso e dispositivo

Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione ritenendo che la grafica fosse sufficiente a rendere il marchio complessivamente non descrittivo. Poiché il segno, nel suo insieme, mantiene un rapporto sufficientemente diretto e specifico con i beni designati, esso ricade nel divieto dell’articolo 7(1)(c).

Accertata tale causa ostativa, il Tribunale ritiene superfluo esaminare il secondo motivo relativo all’articolo 7(1)(b), poiché la presenza di una sola causa assoluta di invalidità è sufficiente a giustificare la nullità. La decisione impugnata è quindi annullata e l’EUIPO è condannato alle spese; Washtower IP BV sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeanullità assoluta dei marchicarattere descrittivocarattere distintivospese processuali

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