Sentenza n. 5780/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 10 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 10 ottobre 2025, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla richiesta di rilascio del visto per motivi di studio e di fissare l’appuntamento per la formalizzazione della domanda, nonché la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto al 20 dicembre 2025. Tale attività è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formato sull’istanza di attivazione del procedimento.
Il rito avverso il silenzio è applicabile per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; quando, nelle more, l’amministrazione attiva il procedimento e soddisfa la pretesa, il giudizio deve essere definito per cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
l’avvenuta attivazione del procedimento ... integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
L’attivazione del procedimento da parte dell’amministrazione, con fissazione dell’appuntamento richiesto, determina il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
con richiesta di nomina di un Commissario ad acta
La richiesta di commissario ad acta non deve essere esaminata quando l’amministrazione provvede nelle more e viene meno l’inerzia contestata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo e il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale fanno venir meno l’oggetto della controversia e impongono la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione di una domanda di visto integra attivazione del relativo procedimento e soddisfa la domanda giudiziale diretta a ottenere dall’amministrazione l’avvio del procedimento e la fissazione dell’appuntamento.
- Quando l’amministrazione provvede nelle more del giudizio avverso il silenzio, la richiesta di nomina di un commissario ad acta perde oggetto, non essendo più configurabile l’inerzia amministrativa contestata.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il provvedimento sopravvenuto interviene in tempi ragionevoli rispetto alla richiesta e alla notificazione del ricorso, tenendo conto anche del comportamento collaborativo dell’amministrazione e del carico eccezionale di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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