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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32249/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada. Il ricorrente deduceva l'erronea esclusione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.), sostenendo che si trattava di fatto minimo commesso da soggetto incensurato con lesioni lievi (guaribili in 5 giorni). Contestava l'uso, da parte della Corte territoriale, della condotta successiva (fuga e comportamenti sospetti del ricorrente) per escludere la particolare tenuità invece di valutare i parametri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen., chiedendo comunque che la Corte di cassazione riconoscesse d'ufficio l'applicabilità dell'art. 131-bis stante l'evidenza degli elementi dagli atti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e coerente: non si era esclusa la particolare tenuità per la sola tipologia di reato, ma in ragione della condotta di fuga posta in essere dal Galetti nel contesto spazio-temporale del sinistro, che ha aumentato la non esiguità del pericolo e reso rilevante la gravità dell'offesa. La Corte ha richiamato che, ai fini dell'art. 131-bis, il giudizio deve riferirsi ai criteri dell'art. 133 c.1 cod. pen., ma non è necessario esaminare tutti gli elementi previsti e può essere decisivo anche un solo criterio ritenuto determinante. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 189, comma 6, Codice della Strada

    Indica il reato contestato (sinistro stradale con conseguenze); la Corte ha considerato la natura istantanea, omissiva e di pericolo della fattispecie rilevante ai fini della valutazione della tenuità.

  • art. 131-bis, Codice Penale

    Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha affermato che l'applicabilità va valutata con riferimento ai criteri dell'art. 133 e che può essere esclusa in presenza di modalità della condotta (es. fuga) che aumentano il pericolo.

  • art. 133, Codice Penale

    comma 1 (e richiamo al comma 2 nella discussione)

    Fornisce i criteri per la valutazione della gravità del fatto (tenuità dell'offesa). La Corte ha ricordato che non è necessario esaminare tutti gli elementi, bastando l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, anche uno solo se decisivo; inoltre la condotta successiva può essere presa in considerazione se incide sulla valutazione del pericolo ed identificazione delle vittime.

  • art. 616, Codice di Procedura Penale

    Norma che autorizza la condanna al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende; applicata per irrogare al ricorrente la somma di euro 3.000 a titolo di contributo.

Massime di principio

  • L'applicabilità dell'art. 131-bis (particolare tenuità) va valutata in base ai criteri di cui all'art. 133 c.1, ma il giudice non è tenuto a discutere tutti i criteri: è sufficiente motivare quelli ritenuti rilevanti e, se uno è decisivo, può basare su quello il diniego o il riconoscimento della tenuità.
  • La condotta successiva al reato (es. fuga, tentativi di elusione dell'identificazione, comportamenti sospetti) può essere rilevante per escludere la particolare tenuità quando incide sull'entità del pericolo o sulla capacità di identificare le persone coinvolte.
  • La mera circostanza di essere incensurati o la presenza di lesioni giudicate lievi non determinano automaticamente la non punibilità per particolare tenuità: vanno considerate le modalità del fatto e il rischio concreto creato dal comportamento.
  • Nei reati istantanei, omissivi e di pericolo (come certe violazioni del codice della strada) la valutazione della tenuità è particolarmente attenta alle modalità e al grado di rischio creato, potendo escludere l'istituto anche se il danno finale è limitato.
  • Se dalla documentazione emerge immediatamente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 131-bis, è possibile chiedere l'applicazione d'ufficio, ma occorre comunque confrontare e confutare la motivazione del giudice che ha escluso la tenuità; in assenza di un confronto motivato il ricorso rischia l'inammissibilità.

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