Sentenza del 06/12/2017 n. 5139 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Sintetico - Conto corrente bancario cointestato a coniugi - Criteri di attribuzione dell'accumulo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'accertamento della provenienza e dell'attribuzione delle somme accumulate su un conto corrente bancario cointestato tra coniugi. È stata contestata l'idea che l'intero peculio transitato sul conto potesse essere imputato automaticamente, in misura uguale, a entrambi i coniugi. La cointestazione consente infatti a ciascun coniuge di disporre delle somme durante il rapporto, ma non dimostra, di per sé, che ciascuno abbia contribuito in parti uguali alla formazione del risparmio o agli investimenti personali. Sono stati inoltre ritenuti inidonei, se privi di data certa, i contratti di mutuo tra privati prodotti per dimostrare la provenienza degli introiti.
La decisione
La sentenza ha escluso l'automatica imputazione paritaria a entrambi i coniugi delle somme confluite sul conto corrente cointestato. L'uguaglianza può riguardare il saldo attribuibile al momento della cessazione della cointestazione, ma, durante il rapporto, ciascun coniuge conserva la disponibilità delle somme da lui versate. Per gli investimenti personali e l'accumulo del risparmio si presume quindi l'utilizzo prioritario degli introiti personali di ciascun coniuge, anche se transitati sul conto comune. I contratti di mutuo tra privati senza data certa non sono stati considerati prova sufficiente degli introiti.
Norme richiamate
Art. 143 del codice civile
I coniugi sono tenuti all'obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e a contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
La norma giustifica la possibilità che i coniugi facciano confluire i propri proventi personali su un conto cointestato per adempiere agli obblighi di assistenza e contribuzione familiare, ma non comporta automaticamente che i proventi personali diventino, durante il rapporto, attribuibili in parti uguali.
Massime di principio
- La mera cointestazione di un conto corrente non prova che le somme versate siano state apportate in misura uguale dai cointestatari.
- Per imputare a ciascun coniuge gli incrementi patrimoniali occorre considerare la provenienza effettiva degli introiti, anche quando questi siano transitati su un conto comune.
- In assenza di prova contraria, per gli investimenti personali e l'accumulo del risparmio può assumere rilievo la presunzione che ciascun coniuge abbia utilizzato prioritariamente i propri redditi.
- L'eventuale attribuzione paritaria può riferirsi al saldo esistente alla cessazione della cointestazione, ma non consente di ricostruire automaticamente in parti uguali tutti i versamenti e gli investimenti effettuati durante il rapporto.
- I contratti di mutuo tra privati devono avere data certa e adeguata documentazione per poter dimostrare validamente la provenienza delle somme; documenti privi di data certa hanno un valore probatorio insufficiente.
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