L.R. Veneto 18/2013
Modifiche della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni, con la introduzione della figura di accompagnatore di media montagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 18/2013 modifica la disciplina delle guide alpine per introdurre l’accompagnatore di media montagna: ne definisce attività, aree consentite, iscrizione in elenco speciale, formazione, esami, aggiornamento, doveri, tariffe e sanzioni. Prevede l’avvio degli esami entro 180 giorni dall’entrata in vigore.
Introduzione della figura di accompagnatore di media montagna nella disciplina veneta delle guide alpine
Disciplina delle guide alpine e introduzione dell’accompagnatore di media montagna
La legge regionale del Veneto n. 18 del 2013 integra la legge regionale n. 1/2005 per includere la nuova figura professionale dell’accompagnatore di media montagna. Il provvedimento disciplina, per il territorio veneto, profili di attività, abilitazione, iscrizione, formazione, aggiornamento e rapporti con il Collegio regionale delle guide alpine.
Finalità e perimetro normativo
La Regione del Veneto estende la propria disciplina della professione di guida alpina anche all’accompagnatore di media montagna, nel rispetto dei principi statali in materia di professioni. Viene ribadito che l’individuazione di eventuali ulteriori figure professionali spetta al legislatore statale.
Definizione della nuova figura professionale
L’accompagnatore di media montagna è il soggetto che svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con esclusione di:
- zone rocciose;
- ghiacciai;
- terreni innevati;
- itinerari che richiedono tecniche o materiali alpinistici.
La figura comprende anche l’illustrazione alle persone accompagnate delle caratteristiche dell’ambiente montano percorso.
Aree di esercizio e delimitazione territoriale
L’attività può essere svolta solo nelle aree individuate e delimitate dalla Giunta regionale, previa acquisizione di informazioni dal Collegio regionale delle guide alpine e dagli organismi competenti del CAI Veneto. Tali informazioni devono essere rese entro 60 giorni dalla richiesta.
L’iscrizione nell’elenco speciale abilita all’esercizio nell’ambito delle aree appositamente individuate dalle regioni e province autonome.
Iscrizione nell’elenco speciale e requisiti
L’esercizio dell’attività è subordinato all’iscrizione in un apposito elenco speciale tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine sotto la vigilanza della Giunta regionale.
Possono iscriversi i soggetti che:
- abbiano compiuto 18 anni;
- siano in possesso dell’abilitazione tecnica;
- possiedano i requisiti di cittadinanza, idoneità psicofisica, titolo di studio e assenza di particolari condanne previsti dalla disciplina richiamata.
L’elenco speciale riguarda specificamente gli accompagnatori di media montagna.
Abilitazione tecnica, corsi ed esami
L’abilitazione si consegue con la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.
La Giunta regionale:
- istituisce i corsi almeno ogni due anni;
- definisce, d’intesa con il direttivo del Collegio regionale delle guide, contenuti, programmi e prove d’esame;
- può affidare l’organizzazione al Collegio nazionale delle guide;
- partecipa alle spese per i corsi anche per gli accompagnatori di media montagna.
In prima applicazione, gli esami di abilitazione devono essere indetti entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Collegio regionale, commissione d’esame e tenuta degli elenchi
Il Collegio regionale delle guide alpine viene integrato nella composizione e nelle attribuzioni in coerenza con la normativa statale.
Tra le funzioni del Collegio e del suo direttivo rientrano anche:
- la tenuta dell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna;
- l’iscrizione e il rinnovo delle iscrizioni;
- la collaborazione con la Regione per l’organizzazione della formazione;
- la designazione dei componenti della commissione d’esame.
La commissione d’esame per le qualifiche di aspirante guida, guida alpina-maestro di alpinismo e accompagnatore di media montagna è ampliata per includere anche questa nuova figura.
Doveri, aggiornamento professionale e distintivo
Gli accompagnatori di media montagna sono tenuti a esercitare la professione con dignità e correttezza secondo la deontologia professionale.
Devono inoltre:
- frequentare un corso di aggiornamento almeno ogni tre anni;
- portare un distintivo di riconoscimento nell’esercizio dell’attività, rilasciato dal Collegio regionale.
Tariffe e promozione dell’attività
Le tariffe definite dagli accompagnatori di media montagna devono essere comunicate entro il 30 settembre di ogni anno, con validità per l’anno successivo, al Collegio regionale delle guide alpine, che ne cura la diffusione sul proprio sito istituzionale.
La legge rafforza anche il ruolo promozionale del Collegio e dei professionisti nel favorire il turismo montano e la diffusione delle attività di montagna.
Sanzioni disciplinari e regime applicabile
Agli accompagnatori di media montagna si applicano le sanzioni disciplinari previste per violazioni delle norme deontologiche e sui doveri professionali:
- ammonizione scritta;
- censura;
- sospensione da un mese a un anno;
- radiazione.
Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale entro 30 giorni dalla notifica.
Ambito temporale e utilità pratica
La legge entra in applicazione con l’avvio degli esami di abilitazione entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore. Poiché introduce e coordina una figura professionale destinata all’operatività continuativa nella disciplina veneta delle professioni di montagna, non risulta obsoleta.
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