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Legge

L.R. Veneto 17/2013

Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto".

Normativa regionaleL.R. Veneto 17/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il marchio collettivo di qualità con indicazione d’origine “Qualità Veneto”, ne affida la titolarità alla Regione Veneto e disciplina controlli, disciplinari, uso del marchio, sostegni e contributi. Gli effetti decorrono solo dopo l’avviso positivo della Commissione europea; fino al regolamento attuativo restano in vigore le norme previgenti indicate.

Marchio di qualità regionale “Qualità Veneto” e misure di promozione dei prodotti e servizi veneti

Marchio di qualità “Qualità Veneto” e valorizzazione dei prodotti e servizi veneti

La legge della Regione del Veneto disciplina un marchio collettivo di qualità con indicazione d’origine, finalizzato a promuovere prodotti e servizi con standard elevati e a tutelare consumatori, imprese e responsabilità sociale d’impresa. L’intervento opera esclusivamente nel territorio veneto e resta subordinato alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea, in particolare in materia di aiuti di Stato, etichettatura e pubblicità.

Finalità e obiettivi della disciplina

La Regione promuove azioni volte a:

  • informare i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei beni e servizi offerti in Veneto;
  • favorire il miglioramento della qualità di prodotti, processi produttivi e servizi, anche sotto il profilo della responsabilità sociale;
  • garantire che i beni e servizi che recano il marchio rispettino i livelli qualitativi dichiarati;
  • sostenere marketing, commercializzazione e vendita dei prodotti e servizi certificati;
  • tutelare i diritti di proprietà industriale delle imprese aderenti.

Il marchio “Qualità Veneto”

La Giunta regionale è autorizzata a presentare domanda per registrare il marchio “Qualità Veneto”, definito come marchio collettivo di qualità con indicazione d’origine. La Giunta può inoltre individuare il logo anche mediante procedure ad evidenza pubblica. Il marchio deve essere coerente con la normativa europea sugli aiuti di Stato e con le regole UE su etichettatura e pubblicità; è previsto anche il deposito della versione inglese per facilitarne l’uso sui mercati internazionali.

Ambito di applicazione

La legge si applica a prodotti e servizi di imprese contrassegnati da:

  • marchio collettivo ai sensi del Codice della proprietà industriale;
  • marchio comunitario collettivo;
  • marchio internazionale;
  • marchio collettivo registrato in altri Paesi.

Titolarità regionale e gestione del marchio

La Regione del Veneto è titolare e detiene il marchio. La governance del sistema ruota attorno a:

  • un Comitato per la qualità, nominato dalla Giunta sentita la commissione consiliare competente;
  • una o più commissioni tecniche per prodotto, servizio o categoria.

Il Comitato per la qualità individua i prodotti e servizi ammessi, approva disciplinari e regolamenti d’uso, aggiorna il registro dei disciplinari e coordina le linee guida di marketing e le azioni promozionali comuni.

Controllo della qualità e responsabilità sociale

La qualità dei prodotti e servizi e la responsabilità sociale delle imprese licenziatarie sono garantite da un programma aperto di controllo. Tale programma verifica:

  • il possesso e la permanenza dei requisiti per l’uso del marchio;
  • il rispetto del disciplinare specifico di riferimento.

I controlli sono svolti da un organismo indipendente, accreditato e abilitato secondo le norme europee, individuato dalla Giunta regionale.

Disciplinari, regolamenti d’uso e concessione del marchio

Per ogni prodotto, servizio o categoria è necessario un disciplinare specifico, condizione indispensabile per ottenere l’autorizzazione all’uso del marchio. Le commissioni tecniche predispongono disciplinari, regolamenti d’uso, modelli di contratto di licenza e programmi annuali di pubblicizzazione; il Comitato li approva.

Il diritto di uso può essere concesso a imprese individuali, società di persone, società di capitali e consorzi che rispettino il disciplinare. La domanda e la concessione del marchio sono gratuite: non possono essere richiesti pagamenti, nemmeno a titolo di compartecipazione a istruttoria, certificazione, controllo o gestione.

Programmazione, promozione e contributi

La Giunta regionale approva annualmente, sentita la commissione consiliare competente:

  • il programma annuale di promozione;
  • la ripartizione delle risorse per le iniziative previste dalla legge.

Le misure di sostegno possono consistere in campagne informative, promozione commerciale, pubblicità e attività per i controlli di qualità. La Giunta può concedere contributi nel rispetto della disciplina nazionale ed europea sugli aiuti di Stato, previa determinazione dei criteri e parere consiliare.

Limiti alla pubblicità e soggetti attuatori

Le campagne pubblicitarie finanziate o sovvenzionate con fondi pubblici non possono promuovere singoli imprenditori né nominare specifiche imprese o i relativi prodotti o servizi. È invece consentito il riferimento all’origine geografica se il messaggio principale riguarda il rispetto dei criteri di qualità.

Le attività promozionali possono essere svolte direttamente dalla Regione o, su incarico, da Unioncamere del Veneto con enti, istituti o associazioni competenti.

Elenchi, registri e vigilanza

Presso Unioncamere del Veneto, sulla base di una previa intesa con la Giunta regionale, sono tenuti:

  • l’elenco dei licenziatari del marchio;
  • il registro dei disciplinari di produzione;
  • la raccolta dei regolamenti d’uso del marchio.

La Giunta regionale vigila sull’osservanza della legge, dei disciplinari e dei contratti di licenza, potendo affidare la funzione a un soggetto pubblico convenzionato con adeguata professionalità.

Regolamento attuativo e abrogazioni

La Giunta regionale, previo parere consiliare, deve adottare un regolamento di attuazione ed esecuzione. Dalla data di entrata in vigore di tale regolamento sono abrogate le norme regionali previgenti indicate nella legge e cessano di applicarsi alcune deliberazioni della Giunta regionale richiamate espressamente. I richiami alla legge regionale n. 16/2000 presenti nella legislazione regionale vigente si intendono riferiti alla nuova legge.

Aspetti finanziari e decorrenza degli effetti

Per l’anno 2013 la legge quantifica oneri pari a 100.000 euro, coperti mediante risorse già allocate in bilancio e prelievo dal fondo unico regionale per lo sviluppo economico. Gli effetti della legge decorrono soltanto dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell’avviso dell’esame positivo della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE. La Regione deve inoltre trasmettere annualmente alla Commissione europea una relazione sulle misure attuate per le iniziative di promozione.

Obsolescenza pratica

La legge è fortemente condizionata all’autorizzazione europea e al regolamento attuativo; inoltre è collegata a una specifica fase di avvio e a stanziamenti dell’esercizio 2013. Per il riferimento temporale, per l’impostazione come “legge bandiera” e per la limitata utilità pratica attuale, il testo va considerato sostanzialmente superato nell’uso operativo.

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