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Legge

L.R. Veneto 19/2013

Modifica della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino in essa scolante" e successive modificazioni.

Normativa regionaleL.R. Veneto 19/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica l’art. 6-bis della l.r. Veneto n. 17/1990 estendendo alla Regione l’approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nell’intero bacino scolante della laguna di Venezia. Prevede inoltre che i procedimenti di bonifica pendenti alla data di entrata in vigore siano conclusi dai comuni secondo la disciplina previgente.

Estensione della competenza regionale per le bonifiche nel bacino scolante della laguna di Venezia

Estensione della competenza regionale sulle bonifiche nel bacino scolante della laguna di Venezia

La legge regionale del Veneto n. 19 del 2013 interviene sulla disciplina delle bonifiche dei siti inquinati nella zona della laguna di Venezia, ampliando l’ambito territoriale di competenza della Regione per l’approvazione degli interventi. Il provvedimento si applica esclusivamente al territorio regionale veneto e, in particolare, alle aree ricomprese nel bacino scolante della laguna di Venezia.

Ambito di applicazione della nuova competenza

La modifica sostituisce il precedente riferimento territoriale, che riguardava il Comune di Venezia e l’area PALAV, con un ambito più ampio: la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia, individuato dal piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna.

In sostanza, la competenza autorizzatoria regionale viene estesa a tutti i comuni ricompresi nel bacino scolante, con l’obiettivo di uniformare i criteri di valutazione e semplificare l’istruttoria dei progetti di bonifica.

Regime transitorio per i procedimenti pendenti

Per i procedimenti di bonifica di siti inquinati già pendenti alla data di entrata in vigore della legge, le singole fasi procedimentali devono essere concluse dai comuni secondo la disciplina di competenza comunale prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 3 del 2000.

La norma transitoria evita il trasferimento retroattivo dei procedimenti già avviati e distingue quindi tra nuove istanze, affidate alla competenza regionale estesa, e procedimenti pendenti, che restano in capo ai comuni fino alla loro definizione.

Effetti sistematici della modifica

La disciplina risultante coordina la legge regionale n. 17 del 1990 con la normativa regionale in materia di rifiuti e bonifiche, rafforzando il ruolo della Regione nella gestione delle bonifiche nell’area lagunare veneziana. La finalità dichiarata è quella di garantire maggiore omogeneità, rapidità e specializzazione nell’istruttoria e nell’approvazione dei progetti, in un contesto territoriale caratterizzato da specifica sensibilità ambientale e da interventi di risanamento connessi anche a finanziamenti già previsti per Venezia.

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