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Legge

L.R. Veneto 20/2013

Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon.

Normativa regionaleL.R. Veneto 20/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce per il Veneto un Piano regionale contro il rischio radon, da approvare entro un anno, e disciplina aggiornamenti delle aree a rischio, misure per edifici esistenti e nuove costruzioni, monitoraggio sanitario e contributi ai comuni per i progetti di risanamento. Previste scadenze specifiche per l’individuazione delle zone lavorative a rischio e per l’adeguamento dei regolamenti edilizi.

Prevenzione e risanamento dal rischio gas radon nel Veneto

Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon

La legge disciplina, per la Regione Veneto, un sistema di prevenzione, monitoraggio e risanamento contro l’esposizione al gas radon negli edifici e nei luoghi di lavoro. Il provvedimento mira a tutelare la salute della popolazione e a orientare pianificazione territoriale, edilizia e interventi di recupero nelle aree interessate.

Finalità e ambito di intervento

La Regione esercita le proprie competenze in materia di tutela della salute e governo del territorio per prevenire e limitare i rischi derivanti dalla concentrazione di gas radon nel territorio veneto e negli edifici destinati:

  • ad abitazione;
  • a luogo di lavoro;
  • all’aggregazione sociale in generale.

La tutela riguarda quindi sia l’edilizia esistente sia le nuove costruzioni, con attenzione anche ai profili epidemiologici e ambientali.

Piano regionale di prevenzione e riduzione del rischio radon

Entro un anno dall’entrata in vigore della legge il Consiglio regionale deve approvare il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas radon, predisposto dalla Giunta regionale in coerenza con il Piano Nazionale Radon del Ministero della Salute.

La Giunta predispone il Piano con il supporto tecnico-scientifico di ARPAV e, se necessario, anche con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità e di altri enti di ricerca pubblici o privati competenti.

Il Piano deve essere conforme al quadro statale in materia di radiazioni ionizzanti, al Piano Nazionale Radon e alle raccomandazioni OMS e ICRP. Esso disciplina:

  • l’aggiornamento delle aree a rischio da parte di ARPAV secondo standard nazionali;
  • l’individuazione degli edifici ritenuti a rischio per la salute della popolazione;
  • criteri, prescrizioni e modalità per i progetti di recupero e risanamento degli edifici esistenti;
  • prescrizioni costruttive e accorgimenti tecnici per le nuove edificazioni, soprattutto nelle aree a rischio;
  • una banca dati centralizzata delle misure di radon, gestita da ARPAV;
  • studi epidemiologici continui sull’incidenza del radon, in collaborazione con SER e ISS;
  • un sistema di informazione e divulgazione verso la popolazione.

Il Piano deve essere aggiornato dalla Giunta quando nuove evidenze scientifiche o di esposizione rendano necessario un intervento. I comuni e le province devono adeguare i propri strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale; fino all’adeguamento, prevalgono le previsioni del Piano. Entro 90 giorni dall’approvazione del Piano, i regolamenti edilizi devono recepire le prescrizioni costruttive previste per le nuove edificazioni.

Zone e luoghi di lavoro a elevata probabilità di radon

Dopo l’approvazione del Piano regionale, entro 180 giorni la Giunta regionale deve individuare le zone e i luoghi di lavoro ad alta probabilità di elevate concentrazioni di radon, tra quelli compresi nelle aree delimitate dal Piano.

Con il medesimo provvedimento la Giunta definisce anche un programma di monitoraggio sanitario dei lavoratori esposti o esposti in passato a livelli elevati di radon, considerati a rischio di patologie oncologiche da radiazioni ionizzanti.

Per favorire lo studio epidemiologico del rischio di neoplasie connesso al radon, le aziende ULSS devono istituire un registro di patologia dei pazienti affetti da malattie oncologiche sospette da gas radon, con raccolta standardizzata di casi e dati clinici. Il registro è gestito dal Servizio di coordinamento del SER.

Recupero e risanamento degli edifici esistenti

I comuni, singolarmente o in forma associata, devono predisporre progetti di recupero e risanamento degli edifici già esistenti individuati come a rischio dal Piano regionale. I progetti devono rispettare i criteri, le prescrizioni e le modalità stabiliti dal Piano stesso.

La disciplina si concentra quindi sugli immobili già costruiti e sulle misure tecniche di bonifica o mitigazione del rischio radon.

Contributi regionali ai comuni

Per realizzare i progetti di recupero e risanamento, la Regione può concedere contributi ai comuni interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La Giunta regionale deve successivamente definire criteri e modalità per l’erogazione dei contributi.

Aspetti finanziari

La legge quantifica gli oneri correnti in:

  • 50.000 euro per il 2013;
  • 100.000 euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015.

La copertura è assicurata mediante utilizzo di risorse del “Fondo speciale per le spese correnti” e contestuale incremento della dotazione della voce di bilancio “Prevenzione e protezione ambientale” per gli stessi importi.

Soggetti coinvolti e ruolo di ARPAV e delle ULSS

ARPAV ha un ruolo centrale nel supporto tecnico-scientifico, nell’aggiornamento delle aree a rischio, nella gestione della banca dati e nella collaborazione agli studi epidemiologici.

Le ULSS intervengono con il registro di patologia per i casi oncologici sospetti correlabili al radon, mentre i comuni sono chiamati a predisporre i progetti di risanamento e ad adeguare gli strumenti urbanistici ed edilizi.

Deprecazione pratica

La legge resta formalmente riferita al territorio veneto, ma contiene scadenze e stanziamenti limitati agli esercizi 2013-2015; inoltre i termini principali di attuazione risultano ampiamente trascorsi. Per questo, pur descrivendo una disciplina tuttora utile come quadro normativo, l’atto è da considerarsi in larga parte superato nella pratica applicativa.

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