L.R. Calabria 27/2026
Modifiche della legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 (Esercizio della navigazione da
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la l.r. Calabria n. 9/1985 sulla navigazione da diporto nei laghi naturali e artificiali. Trasferisce al dipartimento regionale competente in materia di trasporto pubblico locale il riferimento amministrativo, chiarisce che l’autorizzazione regionale è un atto endoprocedimentale e attribuisce ai Comuni o ai consorzi richiedenti il rilascio del titolo definitivo. Abroga inoltre l’articolo 11, senza nuovi oneri finanziari. Entra in vigore il 18 agosto 2026.
Modifica della disciplina della navigazione da diporto sui laghi calabresi
Modifiche alla disciplina della navigazione da diporto sui laghi calabresi
La legge regionale della Calabria n. 27 del 17 agosto 2026 modifica la legge regionale n. 9 del 14 marzo 1985, relativa all’esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali e artificiali della Calabria. La disciplina risultante riguarda l’organizzazione amministrativa del procedimento autorizzativo e la competenza al rilascio del titolo definitivo di esercizio della navigabilità.
Amministrazione regionale competente
Il riferimento al dipartimento competente in materia di turismo, contenuto nella disciplina previgente, è sostituito con quello al dipartimento regionale competente in materia di trasporto pubblico locale. Tale dipartimento assume quindi il ruolo amministrativo previsto dalla legge regionale n. 9/1985 nell’ambito del procedimento relativo alla navigazione da diporto sui laghi calabresi.
Natura dell’autorizzazione regionale e competenze comunali
L’autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 9/1985 è qualificata espressamente come atto endoprocedimentale della Regione. Essa non coincide quindi con il titolo definitivo necessario per l’esercizio della navigabilità.
Il rilascio del titolo autorizzativo definitivo resta nella competenza:
- dei Comuni richiedenti;
- dei consorzi dei Comuni richiedenti.
La Regione interviene pertanto nella fase endoprocedimentale, mentre l’adozione del provvedimento finale autorizzativo spetta agli enti locali indicati.
Abrogazione di una disposizione previgente
L’articolo 11 della legge regionale n. 9/1985 è abrogato. Il testo fornito non specifica il contenuto della disposizione abrogata né prevede una disciplina sostitutiva ulteriore.
Effetti finanziari
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le amministrazioni interessate devono svolgere gli adempimenti previsti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Essendo stata pubblicata il 17 agosto 2026, l’entrata in vigore è prevista per il 18 agosto 2026.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 17 ago 2026L.R. Calabria 28/2026
- Legge · 17 ago 2026L.R. Calabria 29/2026
- Legge · 13 ago 2026L.R. Calabria 24/2026
- Legge · 13 ago 2026L.R. Calabria 25/2026
- Legge · 13 ago 2026L.R. Calabria 26/2026
- Legge · 10 lug 2026L.R. Calabria 23/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →