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Legge

L.R. Calabria 27/2026

Modifiche della legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 (Esercizio della navigazione da

Normativa regionaleL.R. Calabria 27/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. Calabria n. 9/1985 sulla navigazione da diporto nei laghi naturali e artificiali. Trasferisce al dipartimento regionale competente in materia di trasporto pubblico locale il riferimento amministrativo, chiarisce che l’autorizzazione regionale è un atto endoprocedimentale e attribuisce ai Comuni o ai consorzi richiedenti il rilascio del titolo definitivo. Abroga inoltre l’articolo 11, senza nuovi oneri finanziari. Entra in vigore il 18 agosto 2026.

Modifica della disciplina della navigazione da diporto sui laghi calabresi

Modifiche alla disciplina della navigazione da diporto sui laghi calabresi

La legge regionale della Calabria n. 27 del 17 agosto 2026 modifica la legge regionale n. 9 del 14 marzo 1985, relativa all’esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali e artificiali della Calabria. La disciplina risultante riguarda l’organizzazione amministrativa del procedimento autorizzativo e la competenza al rilascio del titolo definitivo di esercizio della navigabilità.

Amministrazione regionale competente

Il riferimento al dipartimento competente in materia di turismo, contenuto nella disciplina previgente, è sostituito con quello al dipartimento regionale competente in materia di trasporto pubblico locale. Tale dipartimento assume quindi il ruolo amministrativo previsto dalla legge regionale n. 9/1985 nell’ambito del procedimento relativo alla navigazione da diporto sui laghi calabresi.

Natura dell’autorizzazione regionale e competenze comunali

L’autorizzazione prevista dalla legge regionale n. 9/1985 è qualificata espressamente come atto endoprocedimentale della Regione. Essa non coincide quindi con il titolo definitivo necessario per l’esercizio della navigabilità.

Il rilascio del titolo autorizzativo definitivo resta nella competenza:

  • dei Comuni richiedenti;
  • dei consorzi dei Comuni richiedenti.

La Regione interviene pertanto nella fase endoprocedimentale, mentre l’adozione del provvedimento finale autorizzativo spetta agli enti locali indicati.

Abrogazione di una disposizione previgente

L’articolo 11 della legge regionale n. 9/1985 è abrogato. Il testo fornito non specifica il contenuto della disposizione abrogata né prevede una disciplina sostitutiva ulteriore.

Effetti finanziari

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le amministrazioni interessate devono svolgere gli adempimenti previsti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Essendo stata pubblicata il 17 agosto 2026, l’entrata in vigore è prevista per il 18 agosto 2026.

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