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Legge

L.R. Calabria 26/2026

Modifiche e integrazioni della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per

Normativa regionaleL.R. Calabria 26/2026Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Calabria 30/2001, riorganizzando competenze e procedure per tesserini, albi, commissioni ed esami, sostituendo le Comunità montane con l’Azienda Calabria Verde. Introduce la comunicazione preventiva e il contributo giornaliero di 5 euro per i raccoglitori di tartufi extra-regionali, aggiorna periodi e limiti di raccolta, e aumenta le sanzioni. La promulgazione è stata revocata il 17 agosto 2026.

Modifiche alla disciplina regionale della raccolta e commercializzazione dei funghi e dei tartufi in Calabria

Modifiche alla disciplina della raccolta di funghi e tartufi in Calabria

La legge interviene sulla legge regionale Calabria 26 novembre 2001, n. 30, aggiornando la disciplina dei tesserini, delle autorizzazioni, degli organismi amministrativi e delle modalità di raccolta e controllo dei funghi epigei e ipogei, con particolare riguardo ai tartufi. La promulgazione dell’atto è stata revocata con decreto del Presidente della Regione n. 60 del 17 agosto 2026.

Stato dell’atto ed efficacia

L’atto risulta privo di concreta efficacia applicativa poiché la sua promulgazione è stata revocata pochi giorni dopo la pubblicazione nel BURC. Le modifiche, pertanto, non devono essere considerate stabilmente integrate nella l.r. 30/2001 sulla base del testo fornito.

Tesserini e soggetti competenti

La tessera amatoriale per la raccolta è rilasciata dalla Regione, anche tramite i Comuni e l’Azienda Calabria Verde, ai residenti in Calabria e ha validità di dieci anni, senza il precedente obbligo di vidimazione annuale.

La tessera professionale è rilasciata dalla Regione, ha validità di dieci anni e può essere rilasciata anche in modalità digitale. La relativa istanza deve essere indirizzata alla Regione Calabria. La Regione, i Comuni e l’Azienda Calabria Verde sono individuati tra i soggetti coinvolti nella gestione della disciplina.

Per il rilascio o l’utilizzo del tesserino devono essere esibiti il documento d’identità e la ricevuta del pagamento della quota annuale di riferimento. Il 50 per cento delle somme riscosse è destinato ai Comuni, purché il trasferimento raggiunga l’importo minimo di 100 euro.

Albo regionale e Comitato regionale

La tenuta dell’Albo regionale è affidata al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, secondo termini e modalità da definire previa consultazione del Comitato regionale. Sono eliminate le precedenti competenze attribuite alle Province e viene abrogata una disposizione dell’articolo 6 della l.r. 30/2001.

La composizione del Comitato regionale viene aggiornata mediante:

  • soppressione di un componente;
  • inserimento di un rappresentante del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria;
  • sostituzione del rappresentante dell’UNCEM con il direttore generale dell’Azienda Calabria Verde o un suo delegato;
  • inserimento di un rappresentante del Dipartimento di Agraria dell’Università degli studi Mediterranea;
  • inserimento di un rappresentante del CREA – Centro di ricerca Foreste e Legno.

Le funzioni di supporto al Comitato sono ricondotte al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. Ai componenti non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute, ma esclusivamente il rimborso chilometrico calcolato secondo le tabelle ACI pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Sostituzione delle Comunità montane con l’Azienda Calabria Verde

Numerose competenze precedentemente attribuite alle Comunità montane sono trasferite all’Azienda Calabria Verde. La sostituzione riguarda, tra l’altro, il rilascio e la gestione di autorizzazioni, gli adempimenti amministrativi, le attività connesse alla raccolta e le funzioni previste dagli articoli 22, 23, 24, 25 e 32 della l.r. 30/2001.

È inoltre abrogata una disposizione dell’articolo 22 e viene aggiornata la denominazione dell’ente regionale indicato nella disciplina, con sostituzione del riferimento all’ex ARSAA con quello all’ARSAC.

Commissione d’esame e formazione

La Commissione per l’esame di idoneità è presieduta dal direttore generale dell’Azienda Calabria Verde o da un suo delegato ed è composta anche da rappresentanti della Regione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni micologiche iscritte all’Albo, del Comando carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e del CREA – Centro di ricerca Foreste e Legno.

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, salvo il rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI.

Possono partecipare all’esame di idoneità coloro che abbiano frequentato un corso di formazione organizzato dalla Regione Calabria, dall’Azienda Calabria Verde o da associazioni micologiche iscritte all’Albo. I programmi e le modalità dei corsi devono essere definiti dal regolamento attuativo previsto dalla l.r. 30/2001. È eliminato il riferimento alla frequenza di un corso di aggiornamento quale condizione indicata per il rinnovo o gli adempimenti disciplinati dall’articolo 25.

Comunicazione preventiva per i raccoglitori extra-regionali

Viene introdotto uno specifico obbligo per i soggetti titolari di un valido tesserino di idoneità rilasciato da un’altra Regione che intendano ricercare e raccogliere tartufi nel territorio calabrese. Prima dell’attività devono trasmettere una comunicazione telematica ai competenti Gruppi o Comandi Stazione dei Carabinieri forestali territorialmente competenti.

La comunicazione deve indicare:

  • generalità del raccoglitore;
  • estremi del tesserino valido;
  • dati identificativi dei cani utilizzati, incluso il numero di microchip;
  • periodo di permanenza e giornate di raccolta dichiarate;
  • estremi del versamento del contributo giornaliero.

Devono essere allegati il tesserino di idoneità valido e la ricevuta di pagamento del contributo.

Il contributo è pari a 5 euro per ogni giornata dichiarata. Sono ammessi versamenti cumulativi per più giornate, purché:

  • l’importo sia un multiplo esatto di 5 euro;
  • le giornate siano specificamente indicate nella comunicazione;
  • la ricevuta acquisti validità entro e non oltre cinque giorni dalla data del versamento.

Il pagamento deve essere effettuato tramite PagoPA o altra piattaforma telematica individuata dalla Regione Calabria. I proventi confluiscono in un apposito capitolo del bilancio regionale e sono vincolati alle stesse finalità della tassa regionale relativa al rilascio e al rinnovo dei tesserini per la ricerca e raccolta dei tartufi. La violazione delle disposizioni sulla comunicazione preventiva è punita con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.

Modalità di raccolta e impiego dei cani

La ricerca e raccolta dei tartufi può essere esercitata con un massimo di due cani addestrati. È consentita anche la presenza di un ulteriore cane in addestramento, purché non abbia più di dodici mesi. L’età deve essere verificata mediante identificazione secondo la normativa vigente.

Lo scavo deve essere effettuato con vanghetto o vanghella di lunghezza non superiore a 15 centimetri e larghezza in punta non superiore a 8 centimetri. Lo scavo è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato.

Periodi di raccolta dei tartufi

La raccolta è consentita nei seguenti periodi, distinti per specie:

  • Tuber magnatum Pico: dal 20 settembre al 15 gennaio;
  • Tuber melanosporum Vitt.: dal 15 novembre al 15 marzo;
  • Tuber brumale Vitt., comprese le varietà: dal 15 novembre al 15 marzo;
  • Tuber aestivum Vitt.: dal 1° maggio al 30 settembre;
  • Tuber uncinatum Chatin: dal 1° ottobre al 31 marzo;
  • Tuber borchii Vitt.: dal 1° gennaio al 31 marzo;
  • Tuber macrosporum Vitt.: dal 1° settembre al 31 dicembre;
  • Tuber mesentericum Vitt.: dal 1° settembre al 31 marzo.

La Giunta regionale può proporre variazioni dei periodi indicati. La Regione può inoltre promuovere, anche con università, enti di ricerca e organismi tecnico-scientifici, studi e attività di mappatura del patrimonio tartufigeno regionale per aggiornare periodicamente il calendario in relazione ai cicli biologici, al clima e alle caratteristiche del territorio.

Limiti quantitativi di raccolta

Il quantitativo massimo giornaliero è fissato in tre chilogrammi per persona abilitata. Per la specie Tuber magnatum Pico, ossia il tartufo bianco pregiato, il limite massimo è di 500 grammi al giorno.

Sanzioni amministrative

Sono aumentati diversi importi delle sanzioni previste dalla l.r. 30/2001:

  • la sanzione precedentemente compresa tra 100 e 200 euro viene elevata nella misura minima a 200 euro;
  • la sanzione precedentemente compresa tra 50 e 100 euro viene elevata nella misura minima a 100 euro;
  • per la violazione delle disposizioni sulla comunicazione preventiva dei raccoglitori extra-regionali si applica una sanzione da 100 a 500 euro;
  • una sanzione precedentemente compresa tra 10 e 100 euro viene sostituita da una misura compresa tra 50 e 200 euro.

Copertura finanziaria

L’attuazione della legge è dichiarata finanziariamente neutrale: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Valutazione di obsolescenza

Nonostante il testo riguardi una disciplina potenzialmente applicabile alla raccolta di funghi e tartufi in Calabria, la promulgazione è stata espressamente revocata il 17 agosto 2026. Per tale ragione l’atto è da considerare obsoleto e non utilizzabile come fonte vigente per l’applicazione delle modifiche descritte.

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