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Legge

L.R. Calabria 29/2026

Modifiche della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, Governo ed

Normativa regionaleL.R. Calabria 29/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale n. 29/2026 modifica la legge urbanistica calabrese n. 19/2002, intervenendo sulle competenze regionali e sulla trasmissione digitale degli strumenti urbanistici, sull’aggiornamento del QTRP, sulle misure di salvaguardia, sui mutamenti di destinazione d’uso e sulle relative esclusioni. Non comporta nuovi oneri finanziari ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

Modifiche alla legge urbanistica della Calabria

Modifiche alla legge urbanistica regionale della Calabria

La legge regionale 17 agosto 2026, n. 29 aggiorna diverse disposizioni della legge regionale n. 19/2002, recante la disciplina della tutela, del governo e dell’uso del territorio in Calabria. Le modifiche riguardano l’organizzazione delle competenze regionali, la gestione e trasmissione dei dati degli strumenti urbanistici, il QTRP, le misure di salvaguardia, i mutamenti di destinazione d’uso e alcuni riferimenti agli strumenti urbanistici comunali.

Competenze regionali e dati degli strumenti urbanistici

La Regione, nell’ambito della propria macrostruttura, individua il dipartimento e il settore competenti per le attività previste dalla legge urbanistica. Sono soppressi i precedenti commi dell’articolo 8 relativi alla costituzione e alle procedure organizzative anteriormente disciplinate.

I Comuni devono produrre i dati dei nuovi strumenti urbanistici secondo gli standard stabiliti dall’Allegato A alla legge regionale e dall’Allegato 2 delle disposizioni normative del QTRP, relativo alle linee guida per la formazione dei dati territoriali dei PSC e dei PSA.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione nel BURC dell’avviso di approvazione del nuovo strumento urbanistico, il Comune deve:

  • pubblicare gli elaborati approvati sul proprio sito istituzionale;
  • trasmettere gli elaborati al dipartimento e ai settori regionali competenti in materia di pianificazione urbanistica e cartografia.

I Comuni che abbiano già approvato un nuovo strumento urbanistico devono adeguare e trasmettere tempestivamente gli elaborati nel formato previsto dalla disciplina modificata.

Aggiornamento del quadro territoriale regionale paesaggistico

La verifica decennale del QTRP precedentemente prevista è sostituita da un aggiornamento disposto con deliberazione della Giunta regionale. L’iniziativa spetta all’assessore competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e richiede l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

La disciplina relativa al quadro territoriale regionale paesaggistico non contiene più il riferimento alle determinazioni della Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di paesaggio.

Misure di salvaguardia e ambiti comunali interessati

Per l’applicazione delle disposizioni speciali previste dagli articoli 27-ter e 27-quater della legge urbanistica regionale, la soglia demografica è elevata da 5.000 a 15.000 abitanti.

Il presupposto per l’applicazione non è più costituito dall’avvenuta adozione del piano strutturale comunale o associato alla data di entrata in vigore della legge, ma dalla vigenza delle misure di salvaguardia previste dall’articolo 60 della legge regionale n. 19/2002.

La disciplina dell’articolo 27-quater opera, pertanto, con esclusione dei Comuni nei quali siano vigenti tali misure di salvaguardia.

Mutamenti di destinazione d’uso

La disciplina regionale sui mutamenti di destinazione d’uso viene ricondotta alle disposizioni dell’articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Ai fini della determinazione della destinazione d’uso, il riferimento è alla documentazione prevista dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto, applicata in collegamento con l’articolo 23-ter, comma 2. Viene quindi superato il precedente riferimento alla licenza, al permesso di costruire, all’autorizzazione, alla classificazione catastale o ad altri atti probanti.

La disciplina regionale si applica esclusivamente al mutamento d’uso:

  • di un immobile oppure di una singola unità immobiliare;
  • che si trovi in stato legittimo ai sensi dell’articolo 9-bis del DPR n. 380/2001.

Essa non si applica, invece, alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici vigenti. La disposizione opera quindi sul mutamento della destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare, senza incidere sulle destinazioni urbanistiche di zona.

Ambito delle disposizioni sui mutamenti d’uso semplificati

Nella disciplina speciale dell’articolo 57-bis viene eliminato il riferimento ai piani regolatori e sono soppresse alcune esclusioni riferite alle previgenti zone A, ai centri e nuclei storici consolidati, agli ambiti di particolare pregio storico e architettonico e alle aree assimilabili individuate dagli strumenti urbanistici comunali.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. La pubblicazione indicata è avvenuta il 17 agosto 2026; pertanto l’entrata in vigore decorre dal 18 agosto 2026.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

La disciplina ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Calabria.

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