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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-692/21

Order of the General Court (Fourth Chamber) of 22 December 2022. — AL v European Commission. — Civil service – OLAF investigation – Acts adopted by OLAF – Identification of the defendant – No act adversely affecting the applicant – Article 76(d) of the Rules of Procedure – Inadmissibility. — Case T-692/21

Giurisprudenza europea62021TO0692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di un funzionario che contestava atti di OLAF, una nota preliminare del PMO e la decisione di recupero di indennità. Ha ribadito che i rapporti e le raccomandazioni di OLAF non sono atti lesivi e che la nota del 3 marzo 2021 era solo preparatoria. Ha inoltre rilevato che il ricorso non conteneva argomenti sufficienti contro la decisione del 22 marzo 2021 e che le domande di risarcimento erano formulate in modo troppo generico. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte manifestamente irricevibile e in parte irricevibile.

Ricorso di un funzionario contro atti di OLAF, della Commissione e del Consiglio relativi a un’indagine antifrode e al recupero di indennità: inammissibilità per assenza di atto lesivo, atto preparatorio e carenza di motivazione.

La questione giuridica

Se fossero impugnabili: 1) il rapporto finale OLAF e le sue raccomandazioni; 2) la nota interna del Consiglio del 22 gennaio 2021; 3) la nota della Commissione del 3 marzo 2021 e la decisione del 22 marzo 2021 sul recupero delle somme; 4) le domande risarcitorie per danni materiali e morali. La questione centrale è anche se il ricorso soddisfacesse i requisiti minimi di chiarezza e precisione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

Principio di diritto

Non sono impugnabili autonomamente il rapporto finale di OLAF e le raccomandazioni in esso contenute, poiché non producono effetti giuridici vincolanti e lasciano alle autorità competenti la scelta se darvi seguito; allo stesso modo, una nota meramente preparatoria che informa l’interessato dell’intenzione di recuperare somme non costituisce un atto lesivo. Inoltre, un ricorso che non espone in modo chiaro e sistematico i motivi di illegittimità della decisione impugnata è inammissibile ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. Le domande risarcitorie sono parimenti inammissibili quando non indicano con precisione la condotta censurata, il nesso causale e il danno allegato.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 3 dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura del Tribunale

Ricorso contro atti OLAF e recupero di indennità

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio contro vari atti connessi a un’indagine OLAF, a una procedura di recupero di somme indebitamente percepite e a successivi atti del Consiglio e della Commissione. Il Tribunale, Fourth Chamber, decide con ordinanza sulla sola ricevibilità del ricorso.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente aveva ottenuto, tra il 2009 e il 2019, diverse indennità familiari sulla base del riconoscimento di talune persone come figli a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto. OLAF lo informò nel 2020 di un’indagine aperta nel 2016 su possibili frodi relative alla composizione familiare dichiarata e ai requisiti per ottenere gli assegni familiari.

Nel dicembre 2020 OLAF trasmise al ricorrente e al Segretariato generale del Consiglio il rapporto finale e due raccomandazioni: una per il recupero delle somme ritenute indebitamente versate e una per l’avvio di procedimenti disciplinari. Il 22 gennaio 2021 il direttore generale per l’amministrazione del Consiglio trasmise al PMO una nota interna con suggerimenti per l’attuazione delle raccomandazioni OLAF. Il 10 febbraio 2021 l’autorità che ha il potere di nomina del Consiglio avviò il procedimento disciplinare. Il 3 marzo 2021 il PMO della Commissione comunicò l’intenzione di recuperare EUR 142 824,71, importo poi confermato con decisione del 22 marzo 2021 dopo le osservazioni del ricorrente.

Domande e atti impugnati

Il ricorrente chiedeva l’annullamento:

  • del rigetto delle sue denunce del 23 marzo e del 23 aprile 2021;
  • degli atti adottati da OLAF nell’ambito dell’indagine;
  • della nota del 3 marzo 2021 e della decisione del 22 marzo 2021;
  • della nota interna del Consiglio del 22 gennaio 2021;
  • nonché il risarcimento dei danni materiali e morali.

La Commissione eccepiva l’irricevibilità del ricorso ai sensi degli articoli 126 e 130 del regolamento di procedura.

Ricevibilità: denunce amministrative e atti confermativi

Il Tribunale osserva che le conclusioni formalmente dirette contro le decisioni di rigetto delle denunce del 23 marzo e del 23 aprile 2021 non hanno contenuto autonomo, poiché tali decisioni si limitavano a dichiarare inammissibili le denunce stesse. Esse erano quindi meramente confermative degli atti contestati nelle denunce. Di conseguenza, non occorreva statuire specificamente su tali capi di domanda.

Atti OLAF: assenza di atto lesivo

Il Tribunale ribadisce la giurisprudenza consolidata secondo cui un atto è impugnabile solo se produce effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del destinatario modificandone in modo distinto la posizione giuridica. Il rapporto finale OLAF e le raccomandazioni non producono tali effetti: sono indirizzati alle autorità competenti, che restano libere di decidere se darvi seguito.

Richiamando il regolamento n. 883/2013, il Tribunale sottolinea che le conclusioni di OLAF non determinano automaticamente l’avvio di procedimenti giudiziari o disciplinari. L’eventuale violazione procedurale o sostanziale che vizi tali atti può essere fatta valere solo incidentalmente contro un atto successivo impugnabile, non autonomamente. Il ricorrente si sbagliava dunque nel sostenere che le raccomandazioni OLAF avessero di per sé causato il recupero delle somme: la misura lesiva derivava invece dalla decisione del PMO del 22 marzo 2021.

Nota del Consiglio del 22 gennaio 2021

Quanto alla nota interna del Consiglio, il Tribunale ricorda che un ricorso deve essere proposto contro l’istituzione da cui proviene l’atto lesivo. Poiché il ricorrente aveva agito esclusivamente contro la Commissione, le conclusioni dirette contro un atto del Consiglio sono state dichiarate manifestamente irricevibili.

Nota del 3 marzo 2021 e decisione del 22 marzo 2021

La nota del 3 marzo 2021 è qualificata come atto preparatorio: si limitava a informare il ricorrente dell’intenzione del PMO di procedere al recupero e gli concedeva 15 giorni per presentare osservazioni. Solo dopo tali osservazioni è stata adottata la decisione del 22 marzo 2021, che ha definitivamente disposto il recupero.

Per la decisione del 22 marzo 2021, il Tribunale rileva che il ricorso non conteneva una vera e propria esposizione di motivi di illegittimità. Il ricorrente si era limitato a descrivere i fatti precedenti e a lamentare le conseguenze della decisione, senza articolare argomenti giuridici idonei a contestarne la legittimità. Pertanto, non era soddisfatto il requisito dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, che impone l’indicazione chiara e precisa dei motivi e degli argomenti.

Il Tribunale respinge anche l’argomento relativo al mancato riscontro espresso, entro il termine di quattro mesi, della denuncia contro la decisione del 22 marzo 2021, osservando che anche l’eventuale esistenza di una decisione implicita di rigetto non fornirebbe un motivo utile per contestare la legittimità della decisione impugnata.

Domande risarcitorie

Le richieste di risarcimento per il prelievo di somme dagli stipendi e per il danno morale sono dichiarate irricevibili. Il Tribunale ricorda che un’azione di responsabilità deve indicare con sufficiente precisione la condotta imputata all’istituzione, il nesso causale tra condotta e danno e la natura e l’entità del danno. Nel caso di specie, il ricorso non conteneva alcun argomento idoneo a dimostrare l’illegittimità dei recuperi operati dal PMO né degli asseriti atti illegali di OLAF nella conduzione dell’indagine.

Decisione e spese

Il Tribunale conclude che il ricorso deve essere respinto in parte come manifestamente irricevibile, ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, e in parte come irricevibile, ai sensi dell’articolo 130. Non occorre statuire sulla domanda di intervento del Consiglio. Le spese sono poste a carico del ricorrente, mentre il Consiglio sopporta le proprie spese relative all’intervento.

Principi affermati

  • Il rapporto finale OLAF e le sue raccomandazioni non sono atti lesivi, perché non producono effetti giuridici vincolanti.
  • Un atto meramente preparatorio, come una nota che preannuncia una futura decisione e invita a presentare osservazioni, non è impugnabile.
  • Un ricorso deve esporre in modo coerente e intelligibile i motivi e gli argomenti; in mancanza, è irricevibile.
  • Le domande di risarcimento richiedono una descrizione precisa della condotta, del nesso causale e del danno allegato.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego ueolaf e antifroderecupero di somme indebitamente percepiteammissibilità del ricorsoresponsabilità extracontrattuale dell'unione

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