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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7505/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce un unico motivo ex art. 606 lett. e) c.p.p. denunciando vizio di motivazione sulla affermazione della responsabilità per ricettazione dell'autovettura. Sostiene che la Corte d'appello abbia aderito acriticamente alla sentenza di primo grado ignorando le ragioni di appello, che gli elementi probatori fossero insufficienti e non provassero il dolo, che la corte abbia illegittimamente valorizzato il silenzio dell'imputato (violazione dell'art. 6 par. 2 CEDU) e che l'onere della prova gravasse in ogni caso sull'accusa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse motivato in modo logico e congruo la riconferma della responsabilità per ricettazione dell'autovettura, fondandosi sull'assenza di una plausibile giustificazione da parte del ricorrente circa la disponibilità del veicolo. La Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il dolo della ricettazione può emergere anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa e che il silenzio dell'imputato, se valutato congiuntamente ad altri elementi probatori, può avere rilievo indiziario (ma non può costituire la base esclusiva della condanna). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza è a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Norma invocata quale parametro di censura per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata poiché mirava a una rivalutazione del merito probatorio già esaminato e motivatamente deciso dal giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato solo in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; non inciso sul merito della decisione.

  • art. 6 par. 2 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al silenzio; la Corte ha ricordato che il diritto di non rispondere non è assoluto: il silenzio può essere considerato come elemento indiziario in concorso con altri elementi probatori ma non può costituire la prova esclusiva della colpevolezza.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina il merito probatorio se la doglianza mira a una nuova valutazione fattuale: tali censure sono inammissibili o manifestamente infondate.
  • In reati di ricettazione, l'assenza di una plausibile spiegazione sulla provenienza della cosa posseduta può costituire indizio del dolo, purché valutata nel complesso probatorio.
  • Il diritto al silenzio (art. 6 CEDU) non è assoluto: il silenzio dell'imputato può avere valore come elemento sintomatico se il quadro probatorio già contraddistingue responsabilità e rende ragionevole richiedere spiegazioni.
  • L'onere della prova resta a carico dell'accusa; tuttavia l'imputato è tenuto ad allegare elementi che possano spiegare l'origine della disponibilità della cosa e fornire temi di prova se esistenti.
  • La declaratoria di inammissibilità in Cassazione può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese e somma alla Cassa delle Ammende) quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato.

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