Sentenza del 29/11/2021 n. 37166 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia notificava ad O. Srl avviso di accertamento per l'anno 2004 recuperando IVA per presunta indebita applicazione del regime di esigibilità differita (D.P.R. 633/1972, art. 6, comma 5) nelle operazioni con l'Associazione O. ONLUS e ritenute su redditi di capitale non operate. La CTP di Enna aveva accolto parzialmente l'impugnazione limitatamente alla ripresa IVA; la CTR aveva però riformato e annullato l'avviso. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione (cinque motivi). Nel frattempo la contribuente aveva chiesto la definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119/2018; l'Ufficio aveva rifiutato la definizione calcolando unitariamente il valore della lite in base alla sentenza della CTR e applicando la percentuale del 15% (anziché un mix 5%/15%). La contribuente impugnava il diniego. In cassazione l'Agenzia denunciava, tra l'altro, errori della CTR nel ritenere che precedenti decisioni della CTP fossero passate in giudicato e nell'interpretazione della disciplina delle ritenute (momento di insorgenza dell'obbligo).
La decisione
La Corte di cassazione: 1) ha rigettato il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata (con decisione sulla tempestività del ricorso tenendo conto della sospensione dei termini per COVID-19) ritenendo corretta l'interpretazione normativa secondo cui la nozione di "controversia autonoma" si riferisce ad ogni atto impugnato e non consente parcellizzazione delle pretese contenute in un unico atto; di conseguenza per la definizione era dovuta la percentuale del 15% sul valore unitario della controversia, e le somme pagate dalla contribuente erano inidonee alla definizione, per cui il diniego è confermato (spese compense per la novità della questione). 2) Sul merito del ricorso dell'Agenzia, la Corte ha accolto il primo motivo ritenendo errata la valutazione della CTR che aveva considerato come giudicati definitivi precedenti provvedimenti della CTP non ancora passati in giudicato (perciò ha cassato la sentenza di appello e rinviato alla CTR in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle questioni istruttorie). Ha inoltre accolto il quarto motivo affermando che l'obbligo di operare e versare la ritenuta alla fonte sugli interessi sorge al momento della loro imputazione a bilancio/maturazione anche se non ancora corrisposti. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è cassata e rinviata; le spese relative al giudizio sul diniego di condono sono compensate; non si applica l'aggravio contributivo previsto dal D.P.R. 115/2002, art.13, comma 1-quater, trattandosi di impugnazione di atto amministrativo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 6, comma 5
La disposizione sull'esigibilità IVA per taluni enti è di natura soggettiva: la qualificazione giuridica del cessionario (es. ente pubblico/enti elencati) è determinante; la Corte richiede verifica della qualificazione dell'ente prestatore/cessionario per il periodo di imposta concreto e non ammette estensioni basate su sentenze non passate in giudicato.
D.L. n. 119/2018, art. 6 (commi 2, 2-ter, 4, 6, 8, 12, 13)
art. 6, commi 2, 2-ter, 4, 6, 8, 12, 13
La nozione di "controversia autonoma" (comma 8) si riferisce al singolo atto impugnato e non alle singole pretese fiscali ivi contenute; la presenza nella stessa controversia di pretese escluse dalla definizione (comma 6) impedisce la definizione dell'intero atto. Le percentuali da applicare (comma 2 e 2-ter) dipendono dall'esito unitario della controversia considerata nel suo grado rilevante; la disciplina prevede estinzione del processo in assenza di istanza di trattazione (comma 13). Il termine di impugnazione (comma 12) va computato tenendo conto delle sospensioni straordinarie dei termini processuali.
D.P.R. n. 600/1973, art. 26
L'obbligo di effettuare e versare la ritenuta alla fonte sugli interessi nasce al momento della maturazione/imputazione a bilancio (o quando la percezione è presunta dalla legge), non solo al momento della effettiva corresponsione.
D.Lgs. n. 229/1999, art. 1
La qualificazione di ONLUS e le sue conseguenze rilevano per la disciplina fiscale: la valutazione del regime applicabile deve essere fatta caso per caso alla luce dello statuto e della trasformazione dell'ente per il periodo d'imposta di riferimento.
D.Lgs. n. 460/1997, art. 16
Norma richiamata nella discussione sulle ritenute e sui requisiti degli enti non commerciali; la Corte considera rilevante la qualificazione giuridica dell'ente per la disciplina fiscale applicabile.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La disposizione sull'aumento del contributo unificato si applica alle impugnazioni relative a provvedimenti giudiziali pubblicati/depositati e non si estende, per interpretazione restrittiva, alle impugnazioni di atti amministrativi come il diniego di definizione agevolata; pertanto non è stato applicato l'aggravio qui.
Codice di procedura civile, art. 360 e ss.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
La Corte ha esaminato i motivi di cassazione (lette ai sensi degli art. 360 n.3 e n.4) e li ha valutati ammissibili in relazione alla fondatezza circa la valutazione del giudicato e l'interpretazione delle norme fiscali e civili (momento di insorgenza dell'obbligo di ritenuta).
Massime di principio
- Per la definizione agevolata prevista dal D.L. 119/2018 la "controversia autonoma" va riferita all'atto impugnato; non è possibile frammentare un unico avviso di accertamento per far valere percentuali diverse a seconda delle singole pretese ivi contenute.
- Se nella stessa controversia coesistono pretese escluse dalla definizione (es. risorse proprie tradizionali, IVA all'importazione, aiuti di Stato), l'intera definizione è preclusa: la presenza di voci non definibili impedisce la parcellizzazione.
- La determinazione della percentuale e dell'importo dovuto per la definizione deve tener conto dell'esito unitario della controversia nel grado processuale rilevante (esito della CTR nel caso in esame); quando l'Ufficio risulta integralmente soccombente solo in un grado la percentuale agevolatoria più favorevole può non applicarsi.
- In materia di IVA esigibilità differita, la qualificazione soggettiva del cessionario/committente per il periodo d'imposta concreto è determinante: non si può estendere efficacia di precedenti decisioni non passate in giudicato ad annualità diverse senza verifica della natura giuridica dell'ente nel periodo rilevante.
- L'obbligo di operare la ritenuta alla fonte su interessi sorge con la maturazione o con la loro imputazione a bilancio (o quando la legge ritenere la corresponsione presunta), non solo al momento del pagamento; le società devono pertanto valutare le ritenute anche in assenza di erogazione effettiva.
- In presenza di ricorsi e provvedimenti temporanei, occorre considerare le norme di sospensione dei termini processuali (es. misure COVID) nel computo dei termini per impugnare atti amministrativi o giudiziali.
- La Corte di cassazione, quando esercita la competenza per le controversie aventi ricorso in fase di legittimità contro provvedimenti amministrativi relativi a istanze di definizione, può decidere in unico grado con pienezza di giudizio anche su questioni di merito legate al diniego.
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