Cassazione Penale, Sentenza n. 36056/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato ex art. 590-bis c.p., con censura per mancanza di motivazione e violazione di legge: il giudice avrebbe disposto automaticamente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida senza motivare la scelta invece della misura meno afflittiva della sospensione
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla revoca della patente. Richiamando le Sezioni Unite (n. 21369/2020) e la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, ha affermato che la revoca non può essere disposta automaticamente nei reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis e che il giudice deve valutare e motivare la scelta tra revoca e sospensione. Ha annullato la sentenza nella parte relativa alla revoca della patente e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ha precisato che anche in tali ipotesi il giudice deve motivare l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
art. 590-bis cod. pen.
fattispecie contestata (lesioni personali stradali gravi o gravissime); la revoca della patente non è automaticamente imposta per tutte le ipotesi previste dall'articolo
art. 589-bis cod. pen.
omicidio stradale; citato dalla Corte Costituzionale come analogo riferimento per il principio che la revoca non può essere automatica
art. 222, comma 2, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
disciplina revoca e sospensione della patente; la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che impediva al giudice, in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., di scegliere la sospensione come alternativa alla revoca
sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
stabilisce che la revoca non può essere automatica per i reati stradali e che il giudice deve valutare le circostanze e motivare la scelta tra revoca e sospensione
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 21369/2020
ha affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di 'patteggiamento' che dispongano erroneamente o omettano sanzioni amministrative accessorie
art. 606 cod. proc. pen.
norma di riferimento per l'impugnazione in Cassazione, in base alla quale è ammissibile il ricorso che censuri l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie
Massime di principio
- La revoca della patente per reati stradali (art. 589-bis, 590-bis) non deve essere disposta automaticamente: il giudice deve valutare le circostanze e motivare la scelta tra revoca e sospensione
- Anche nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) il giudice è tenuto a motivare l'imposizione di sanzioni amministrative accessorie
- La mancata motivazione sulla sanzione amministrativa accessoria può determinare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame
- È ammesso il ricorso per cassazione (art. 606 c.p.p.) per censurare l'applicazione o l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie nelle sentenze di patteggiamento, come stabilito dalle Sezioni Unite
- La Corte di Cassazione verifica la correttezza del percorso logico-giuridico (motivazione); se questa è carente rimette la decisione al giudice di merito senza riesaminare in prima battuta il merito sostanziale
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