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Ordinanza

Ordinanza n. 1256/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti, emesso dalla Questura di Roma in data 16.12.2024 e notificato al ricorrente in data 18.2.2025, nonché avverso ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo dell’interesse del ricorrente.

Giustizia amministrativa202504710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottato dalla Questura di Roma e notificato nel febbraio 2025, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti e consequenziali. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato, con precedente ordinanza, aveva ordinato all'amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente mediante un approfondito esame della documentazione prodotta in giudizio attestante il requisito reddituale. Il TAR ha rilevato che la Questura non aveva depositato alcun atto comprovante l'ottemperanza a tale ordine e ha quindi ritenuto necessario che l'amministrazione procedesse al riesame prima della definizione nel merito della controversia.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ordinato all'amministrazione resistente di provvedere a quanto richiesto dalla precedente ordinanza del Consiglio di Stato, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il giudizio è stato rinviato per il prosieguo all'udienza pubblica del 19 maggio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente per esigenze di tutela della dignità e dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un giudice d'appello ordina all'amministrazione di riesaminare una posizione sulla base di una specifica documentazione, il giudice di primo grado può sospendere la definizione nel merito e ordinare all'amministrazione di dare esecuzione a tale riesame entro un termine determinato, qualora dagli atti non risulti l'avvenuta ottemperanza.
  • La mancata produzione in giudizio di atti comprovanti l'adempimento dell'amministrazione a un ordine di riesame giustifica l'adozione di un'ordinanza istruttoria o interlocutoria e il rinvio della causa, prima della decisione sul merito.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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